Sentenza n. 202303134/2023
Edilizia - Opere Abusive - Demolizione E Ripristino Dei Luoghi
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Flora Bevilacqua ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di un'ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino emessa dal Comune di Desio in data 22 marzo 2016, nonché della sottostante deliberazione del Consiglio comunale risalente al 3 marzo 2016. La ricorrente contestava il provvedimento ablativo che le imponeva di demolire una costruzione e di ripristinare lo stato dei luoghi, un tipo di ingiunzione tipica nei procedimenti in materia urbanistica e edilizia quando l'amministrazione riscontra la realizzazione di opere abusive, non autorizzate o difforme dai titoli abilitativi. La controversia si inserisce nel contesto della tutela amministrativa in materia di edilizia, dove frequentemente sorgono contenziosi tra proprietari e amministrazioni comunali riguardanti la legittimità dei provvedimenti che ordinano la demolizione di opere edilizie.
Il quadro normativo
Il procedimento si colloca nell'ambito del diritto amministrativo urbanistico e del diritto costruito, sottoposto alla legislazione statale in materia di edilizia e pianificazione territoriale oltre che ai regolamenti locali del Comune di Desio. Le ingiunzioni di demolizione sono emanate sulla base dei poteri di ordine amministrativo dell'ente locale, volti a ripristinare la conformità al territorio e al rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie. La Ricorrente poteva dedurre eventuali vizi procedurali, difetto di competenza, eccesso di potere o violazione di norme di legge nel merito della sussistenza dei presupposti per l'ordine di demolizione.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità dell'ingiunzione di demolizione emessa dall'amministrazione comunale e della deliberazione che l'aveva sottesa, nonché se fossero configurabili vizi giuridici tali da comportare l'annullamento del provvedimento. La ricorrente doveva provare l'illegittimità della deliberazione e dell'ingiunzione, dimostrando l'esistenza di vizi procedurali, sostanziali o di eccesso di potere, oppure l'assenza dei presupposti fattuali e normativi su cui l'ordine di demolizione era stato fondato. La questione riguardava pertanto la valutazione della legittimità amministrativa di provvedimenti ormai consolidati nel tempo e destinati a incidere significativamente sulla sfera giuridica della ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha accolto le ragioni del Comune di Desio, ritenendo fondato il ricorso avverso il quale si esponevano difese adeguate alla necessaria tutela dell'amministrazione. Sebbene la sentenza non esponga la motivazione in forma estesa, è possibile inferire che il collegio giudicante abbia verificato la sussistenza dei presupposti di fatto e la corretta osservanza dei procedimenti amministrativi seguiti dall'ente, concludendo per l'assenza di vizi tali da incidere sulla legittimità della deliberazione e dell'ingiunzione. Il TAR ha ritenuto che le eccezioni sollevate dalla ricorrente, quali che fossero, non fossero idonee a determinare l'annullamento del provvedimento, confermando quindi la validità e l'operatività dell'ingiunzione di demolizione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Flora Bevilacqua, mantenendo in vigore sia l'ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino del 22 marzo 2016 sia la deliberazione del Consiglio comunale del 3 marzo 2016. Inoltre, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in 1.500 euro a favore del Comune di Desio, oltre agli accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15 per cento). La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, il che significa che il Comune di Desio poteva procedere al compimento coattivo dell'ordine di demolizione secondo le procedure di esecuzione previste dalla legge.
Massima
L'ingiunzione di demolizione emanata dall'amministrazione comunale è legittima quando sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'ordine, e il ricorso per l'annullamento deve essere respinto qualora il ricorrente non dimostri vizi procedurali, sostanziali o di eccesso di potere idonei a determinare l'illegittimità del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Giovanni Zucchini, Presidente, Estensore Oscar Marongiu, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento 1) dell’ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino del 22 marzo 2016, prot. N. 8804; 2) della deliberazione del Consiglio comunale di Desio del 3 marzo 2016 n. 17, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2016, proposto da Flora Bevilacqua, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Linzola e Lorenzo Carmelo Platania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del primo in Milano, via Hoepli, 3; Comune di Desio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Desio; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento a favore del Comune di Desio delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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