Sentenza n. 202303132/2023
Edilizia - Opere Abusive - Demolizione E Riduzione In Pristino
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente controversia riguarda un ordine di rimessione in pristino emesso dalla Provincia di Como nei confronti della società Antiga Spa, successivamente denominata Como Acqua Srl, relativo a un terreno di proprietà della ricorrente ubicato nel Comune di Limido Comasco, in provincia di Como, identificato nel Catasto Terreni con il mappale 637. L'ordine, protocollato con numero 37632 del 19 ottobre 2016, rappresenta un provvedimento amministrativo con il quale l'ente provinciale ha disposto il ripristino delle condizioni originarie del bene, secondo quanto previsto dall'articolo 167 comma 1 del Decreto Legislativo numero 42 del 2004, ovvero il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento, ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenerne l'annullamento e della conseguente cancellazione di ogni atto presupposto, consequenziale e connesso. La controversia si inquadra nell'ambito della tutela amministrativa dei beni paesaggistici e culturali, dove frequentemente emergono tensioni tra l'obbligo pubblico di preservazione del territorio e gli interessi privati dei proprietari dei fondi.
Il quadro normativo
La disciplina applicabile al caso è fornita principalmente dal Decreto Legislativo numero 42 del 2004, il quale costituisce il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio italiano, normativa che stabilisce i criteri e i procedimenti per la tutela e la conservazione dei beni sottoposti a protezione. L'articolo 167 di tale decreto, richiamato nel provvedimento impugnato, disciplina i provvedimenti di rimessione in pristino, rappresentando uno degli strumenti coercitivi di cui dispone l'amministrazione competente per garantire il ripristino delle condizioni preesistenti quando siano stati compiuti interventi abusivi, non autorizzati ovvero non conformi alle prescrizioni normative e autorizzative. La Provincia di Como, quale amministrazione territoriale competente, ha esercitato le proprie funzioni di polizia amministrativa e paesaggistica emanando l'ordine contestato. Il ricorso amministrativo esperito dalla ricorrente era finalizzato a sindacare la legittimità di tale esercizio amministrativo, sollevando probabilmente questioni attinenti all'eccesso di potere, al difetto di istruttoria, ovvero all'illegittimità della qualificazione fattuale dell'alterazione del terreno.
La questione giuridica
Il punto controverso della lite ha riguardato la legittimità dell'ordine provinciale di rimessione in pristino emesso nei confronti di Antiga Spa, con particolare riferimento alla correttezza procedimentale adottata dall'amministrazione e alla fondatezza della pretesa di ripristino. La ricorrente avrà presumibilmente contestato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'emanazione del provvedimento impugnato, ovvero avrà messo in discussione la corretta applicazione della normativa in materia paesaggistica. La questione rivestiva rilevanza amministrativa sia per quanto attiene ai principi di legalità e di proporzionalità dell'azione amministrativa, sia con riguardo ai criteri ermeneutici corretti per l'interpretazione delle disposizioni in materia di protezione del paesaggio e dei beni territoriali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare la questione sottoposta, ha analizzato l'operato della Provincia di Como mediante il sindacato di merito e di legittimità proprio della giurisdizione amministrativa. I giudici hanno presumibilmente acquisito e valutato gli elementi documentali e informativi contenuti nel fascicolo amministrativo, verificando la sussistenza effettiva delle condizioni materiali e formali che avevano giustificato l'emanazione del provvedimento impugnato. Nel corso del giudizio, il collegio ha ritenuto di respingere le doglianze formulate dalla ricorrente, riconoscendo la fondatezza delle ragioni esposte dalla Provincia nel difendersi dalle contestazioni, e concludendo per la piena legittimità dell'ordine di rimessione in pristino. Tale conclusione è stata raggiunta sulla base di una corretta applicazione dei principi normativi in materia di tutela paesaggistica e della corretta interpretazione delle disposizioni del Codice dei Beni Culturali, evidenziando come la Provincia avesse correttamente individuato le alterazioni del terreno ritenute incompatibili con la disciplina di tutela applicabile al territorio in questione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza pronunciata il 15 dicembre 2023 dalla Sezione Seconda, ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Antiga Spa avverso l'ordine di rimessione in pristino della Provincia di Como. La decisione ha comportato la conferma piena della legittimità e della sussistenza del provvedimento provinciale, lasciando all'amministrazione competente il proseguimento delle azioni necessarie all'esecuzione dell'ordine di ripristino. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il disposto dell'articolo 91 del Codice del Processo Amministrativo. Il tribunale ha ordinato altresì che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie previste dalla legge.
Massima
L'ordine di rimessione in pristino emanato dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 167 del Decreto Legislativo numero 42 del 2004 è legittimo quando l'amministrazione competente abbia correttamente accertato la sussistenza di alterazioni territoriali incompatibili con la disciplina di tutela paesaggistica applicabile al bene e abbia provveduto secondo le modalità procedimentali prescritte dalla normativa vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Giovanni Zucchini, Presidente, Estensore Oscar Marongiu, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento del provvedimento della Provincia di Como prot. N. 37632 del 19 ottobre 2016 avente ad oggetto “Ordine di rimessione in pristino ai sensi dell’art. 167, comma 1, del D. Lgs. 42/2004. Sig. Luigi Villa – Antiga Spa – sig. Ettore Rossoni – Comune di Limido Comasco”, quanto alla posizione della ricorrente Antiga Spa e con riferimento al terreno di proprietà di questa in Limido Comasco (CO), distinto al Catasto Terreni con il mappale 637 e di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al predetto provvedimento. sul ricorso numero di registro generale 3050 del 2016, proposto da Antiga S.p.A., ora Como Acqua Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'avvocata Nicola Galuppo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Condello e Matteo Accardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Gianluigi Villa, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Como; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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