Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202303086/2023

Edilizia - Opere Abusive - Demolizione E Riduzione In Pristino

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Stefano Signorelli ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare un'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino emessa dal Comune di Caronno Pertusella il 26 settembre 2018, a firma dell'ingegnere Maria Anna Tropia. Il provvedimento ordinava al ricorrente di demolire opere realizzate e di ripristinare i luoghi entro novanta giorni dalla notificazione, avvenuta il 27 settembre 2018. Il ricorso, depositato nell'anno 2018 con numero di registro generale 2494, veniva esaminato dal collegio giudicante durante l'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 dicembre 2023, a distanza di più di cinque anni dalla notificazione dell'ordinanza impugnata. La controversia riguardava presumibilmente opere edilizie realizzate senza le necessarie autorizzazioni o in violazione della normativa urbanistica comunale.

Il quadro normativo

Il ricorso era regolato dalle disposizioni del codice del processo amministrativo, in particolare dall'articolo 87 comma 4-bis, che disciplina l'ammissibilità e la procedibilità dei ricorsi dinanzi al TAR. Il provvedimento impugnato rientrava nella categoria dei provvedimenti amministrativi di natura urbanistica e costituiva un atto di autotutela della pubblica amministrazione finalizzato alla ripristinazione della legalità attraverso la demolizione di opere abusive. La materia era disciplinata dalla legislazione nazionale e locale in tema di edilizia e urbanistica, che consente ai comuni di emettere ordinanze di demolizione al fine di eliminare violazioni alle norme costruttive e urbanistiche. Il procedimento amministrativo-contestativo doveva rispettare i principi di legalità, trasparenza e corretta istruttoria previsti dall'ordinamento generale del diritto amministrativo.

La questione giuridica

Il punto critico della controversia riguardava l'ammissibilità del ricorso stesso piuttosto che il merito della decisione relativa all'ordinanza di demolizione. Sebbene il ricorso fosse stato formalmente proposto e depositato nel 2018, al momento dell'udienza in cui il collegio si è pronunciato erano trascorsi più di cinque anni dalla notificazione del provvedimento. Sorge la questione fondamentale della tempestività del ricorso e dell'istanza giurisdizionale, poiché il codice del processo amministrativo prevede termini perentori per la proposizione dei ricorsi e, più in generale, per l'esercizio della azione giurisdizionale. La questione era se il ricorso, benché proposto entro i termini, fosse ancora procedibile ovvero se circostanze sopravvenute o difetti procedurali ne rendessero impossibile l'esame nel merito.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, pur non esplicitando dettagliatamente le proprie ragioni nella sentenza, ha ritenuto che il ricorso fosse improcedibile. Tale declaratoria non costituisce una pronuncia nel merito, bensì una statuizione riguardante la stessa ammissibilità della domanda giurisdizionale. Le ragioni della improcedibilità potevano derivare da molteplici cause: l'accertamento di una sopravvenuta carenza di interesse oppure di una perdita della legittimazione del ricorrente a contestare il provvedimento; la constatazione di una situazione di fatto ormai consolidata che rendesse giuridicamente impossibile l'accoglimento della domanda; oppure l'insorgere di una questione di natura processuale che impedisse la prosecuzione del giudizio secondo le forme ordinarie. Il collegio ha preferito una decisione contenuta e procedurale, manifestando consapevolezza che la questione non poteva essere affrontata nel merito sulla base degli elementi e delle circostanze allora sussistenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sua composizione della Sezione Seconda, ha dichiarato il ricorso numero 2494 del 2018 improcedibile, con conseguente impossibilità di esaminare nel merito la domanda di annullamento dell'ordinanza di demolizione. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, restando ciascuno gravato delle proprie spese. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie, significando che il provvedimento di demolizione originario conservava la sua efficacia e vincolatività nei confronti del ricorrente, non essendo stato annullato.

Massima

Un ricorso avverso un provvedimento amministrativo, sebbene proposto nei termini, può essere dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravvengono circostanze che rendono impossibile l'esame nel merito oppure quando ricorrono difetti procedurali che escludono la legittimazione o l'interesse del ricorrente a proseguire la causa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giovanni Zucchini,	Presidente, Estensore
Oscar Marongiu,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 98 - data di registrazione 26.09.2018, a firma dell'ing. Maria Anna Tropia, notificato in data 27.09.2018, con cui è ordinato al ricorrente “l'immediata demolizione e di rimessa in pristino dei luoghi, a propria cura e spese delle opere entro il termine perentorio di 90 gg. (novanta) dalla notificazione della presente” (doc. 10), nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente e comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 2494 del 2018, proposto da
Stefano Signorelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Linzola e Gianni Mantegazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Claudio Linzola in Milano, via Hoepli, 3;
Comune di Caronno Pertusella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via S. Raffaele, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caronno Pertusella;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiaro improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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