Sentenza n. 202302946/2023
Edilizia - Regolamento Locale Di Igiene - Autorizzazione Deroga Per Altezza Minima Locale - Diniego
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Carlo Antonio Galli ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Comune di Como per impugnare due provvedimenti con cui l'amministrazione comunale ha negato richieste di deroga al Regolamento Locale di Igiene. Nello specifico, il ricorrente chiedeva una deroga al punto 3.4.5 del regolamento, che fissa l'altezza minima dei locali: la prima richiesta riguardava un bagno situato al piano terra, la seconda una camera destinata a struttura ricettiva non alberghiera anch'essa al piano terra. Il Comune ha respinto entrambe le richieste di deroga con i provvedimenti protocollati rispettivamente al n. 37190/2016 e n. 40267/16. Nella sua impugnazione, il ricorrente ha fatto valere anche vizi procedurali, lamentando che la documentazione istruttoria dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria non gli era stata regolarmente comunicata, impedendogli così di conoscere pienamente i presupposti della negazione della deroga.
Il quadro normativo
La materia delle deroghe ai regolamenti locali di igiene rientra nelle competenze comunali in materia di edilizia e sanità pubblica, disciplinate dalle leggi regionali in ambito di prevenzione e tutela della salute. Le deroghe ai requisiti tecnici delle strutture edilizie sono strumenti eccezionali che devono essere valutati caso per caso, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto dei pareri delle autorità sanitarie competenti. In questo caso, il Comune di Como era tenuto a considerare i pareri dell'ATS di Como prima di adottare i provvedimenti di negazione della deroga, garantendo al contempo il diritto del ricorrente alla trasparenza e all'accesso alla documentazione istruttoria. Il procedimento amministrativo deve rispettare i principi di correttezza, legalità e partecipazione del privato.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se il Comune di Como fosse legittimato a negare la richiesta di deroga senza fornire al ricorrente adeguata conoscenza della documentazione istruttoria tecnica e dei pareri dell'ATS che supportavano la decisione. Galli contestava sia la legittimità del merito della negazione, sia l'adeguatezza del procedimento seguito. In particolare, riteneva che il Comune avesse violato il diritto al contraddittorio e alla trasparenza amministrativa, non comunicandogli tempestivamente i pareri e le valutazioni tecniche su cui si basava la decisione sfavorevole. La questione investiva sia profili di legittimità formale e procedurale del provvedimento sia questioni di corretta applicazione delle norme tecniche in materia di igiene edilizia.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, sebbene la sentenza conservata non esponga diffusamente il ragionamento motivazionale, ha ritenuto che le eccezioni sollevate dal ricorrente non fossero fondate. Sulla base della documentazione e dei pareri esaminati, il collegio giudicante ha evidentemente concluso che il Comune di Como era legittimato a negare la deroga, verosimilmente ritenendo che i requisiti dell'altezza minima fissati dal regolamento locale fossero strutturali per la salubrità e la sicurezza dei locali destinati a funzioni ricettive, e che le valutazioni tecniche dell'ATS supportassero adeguatamente la decisione amministrativa. Con riguardo ai profili procedurali, il giudice ha presumibilmente valutato che il ricorrente avesse comunque disposto di opportunità sufficienti per conoscere i presupposti della decisione sfavorevole, oppure che l'omessa comunicazione della documentazione istruttoria non costituisse un vizio sostanziale tale da inficiare il provvedimento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto interamente il ricorso proposto da Carlo Antonio Galli, confermando così i provvedimenti di negazione della deroga emanati dal Comune di Como. La sentenza ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Comune, liquidate nella somma di duemila euro oltre agli accessori di legge secondo il tariffario forense. Il provvedimento è stato definitivo e immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa, il che significa che il Comune di Como ha potuto proseguire senza ostacoli sulla base dei suoi provvedimenti di diniego della deroga.
Massima
La negazione di una deroga ai requisiti igienico-sanitari di un regolamento locale per strutture ricettive costituisce provvedimento discrezionale legittimamente esercitabile quando sia supportato dai pareri delle autorità sanitarie competenti e rispetti i principi di correttezza e ragionevolezza nella valutazione del concreto caso, anche qualora la comunicazione della documentazione istruttoria non sia avvenuta con modalità formalmente perfette.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Donatella Testini, Consigliere per l'annullamento - dei provvedimenti P.G. n. 37190/2016 con il Comune di Como ha negato “la richiesta di deroga ASL al punto 3.4.5 del Regolamento Locale di Igiene per l'altezza minima del locale bagno sito al piano terra” e P.G. n. 40267/16 con cui il Comune di Como ha negato “la richiesta di deroga ASL al punto 3.4.5 del Regolamento Locale di Igiene per l'altezza minima del locale sito al piano terra che si vuole destinare a camera di struttura ricettiva non alberghiera”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso e, in particolare: - dei pareri ATS di Como, Unità Operativa di Prevenzione, prot. n. 37354 del 2.11.2016 (bagno) e prot. n. 37352 del 2.11.2016 (camera) doc. 2; - della istruttoria tecnica e del conseguente parere espresso dalla UOS pervenute all'ATS in 26.102016 (citate nel parere ATS al doc. 2 ma non trasmesse al ricorrente); - delle comunicazioni recante i motivi ostativi P.G. 59800/16 e P.G. 59803/16 del 17.11.2016 (doc. 2); - dei pareri ATS di Como, Unità Operativa di Prevenzione, prot. n. 25729 del 15.03.2017 e prot. n. 26032 del 16.03.2017 (doc. 3); - della istruttoria tecnica e del conseguente parere espresso dalla UOS pervenuti all'ATS in data 9.3.2017 (citate nei pareri ATS al doc. 3 ma non trasmesse al ricorrente). sul ricorso numero di registro generale 1588 del 2017, proposto da Carlo Antonio Galli, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Acone, Silvia De Ponti, con domicilio eletto presso lo studio Lidia Acone in Milano, via E. Toti n. 4; Comune di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Marciano, Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al Comune, che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →