Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202302570/2023

4c- Edilizia - Occlusione Rete Fognaria - Accesso

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Angelo Belloni ha presentato un'istanza di accesso agli atti al Comune di Zeccone mediante trasmissione tramite PEC il 25 maggio 2023, protocollata con numero 2742. A questa richiesta l'amministrazione comunale non ha fornito risposta nel termine prescritto, determinando la formazione di un silenzio-rigetto. Di fronte a questo comportamento omissivo-reiettivo, Belloni ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del silenzio e la dichiarazione del suo diritto di accesso alla documentazione richiesta. La controversia si colloca nel settore del diritto amministrativo relativo alla trasparenza e all'accesso ai documenti amministrativi, diritti fondamentali per la cittadinanza nel controllo dell'attività della pubblica amministrazione.

Il quadro normativo

La controversia si incentra sul diritto di accesso agli atti amministrativi, disciplinato dal codice del processo amministrativo e dalle norme sulla trasparenza amministrativa, in particolare dalla legge numero 241 del 1990 e successive modifiche. Il ricorrente ha dovuto rispettare specifici termini procedurali sia per l'istanza iniziale che per il ricorso giudiziale, come previsto dagli articoli 35 e 85 del codice di procedura amministrativa, i quali disciplinano i presupposti di ricevibilità e ammissibilità dei ricorsi amministrativi. La pubblica amministrazione, dal canto suo, è obbligata a pronunciarsi sulle richieste di accesso entro i termini normativamente stabiliti, e l'inerzia genera effetti giuridici equiparabili al rigetto.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se Belloni avesse correttamente esercitato il suo diritto di accesso agli atti seguendo le procedure prescritte e se il suo ricorso soddisfacesse tutti i requisiti di ammissibilità richiesti dalla legge processuale amministrativa. In particolare era necessario verificare se il ricorso fosse stato proposto nel rispetto dei termini perentori, se fossero presenti tutti gli elementi formali richiesti per l'impugnazione del silenzio-rigetto, e se il ricorrente disponesse della necessaria legittimazione a ricorrere. La questione della ammissibilità riveste carattere preliminare e pregiudiziale rispetto al merito della causa, giacché solo superando questo vaglio il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della rivendicazione di accesso.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto da Gabriele Nunziata in qualità di presidente e da Silvia Cattaneo quale consigliere, con relatore e estensore la dott.ssa Valentina Caccamo, ha sottoposto il ricorso a scrutinio nei suoi elementi di ricevibilità e ammissibilità nel corso della camera di consiglio del 25 ottobre 2023. Il giudice ha ritenuto, sulla base dell'analisi della documentazione e degli atti prodotti dalle parti, che il ricorso presentato mancasse dei presupposti per poter essere accolto nel merito, verosimilmente per violazione di termini processuali perentori o per la mancanza di alcuni requisiti formali essenziali che la legge processuale amministrativa richiede affinché un ricorso risulti procedibile. La dichiarazione di inammissibilità, anziché di rigetto nel merito, indica che il difetto riscontrato era di carattere strutturale o procedurale, non attinente al merito della questione di fondo relativa al diritto di accesso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso numero 1493 del 2023, lo ha dichiarato inammissibile, determinando l'estinzione della causa senza che il giudice penetrasse nel merito della questione di accesso agli atti. Le spese processuali sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese senza condanna della controparte. La sentenza è stata disposta come eseguibile dall'autorità amministrativa, e il dispositivo non prevede rinvii o ulteriori adempimenti, rendendo la pronuncia pienamente definitiva.

Massima

Il ricorso per l'annullamento del silenzio-rigetto su istanza di accesso agli atti è inammissibile quando non rispetti i presupposti procedurali essenziali stabiliti dalle norme sulla procedura amministrativa, indipendentemente dal fondamento del diritto vantato nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del silenzio – rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti, inviata a mezzo pec, protocollo n. 2742 del 25.05.2023, nonché per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con la predetta istanza.
sul ricorso numero di registro generale 1493 del 2023, proposto da
Angelo Belloni, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Tamagnini e Paolo Sabbioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Zeccone, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Filippo Zaffarana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zeccone;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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