Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTADICHIARA ESTINTO

Sentenza n. 202302565/2023

Edilizia - Opere Abusive - Ordinanza Applicazione Sanzione Pecuniaria (art. 31 E 34 Dpr 380/01)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ricorrente ha impugnato un'ordinanza emessa da un'amministrazione pubblica locale che aveva applicato una sanzione pecuniaria per la realizzazione di opere abusive in materia edilizia. La controversia si iscrive nel settore delle violazioni amministrative connesse alla costruzione di immobili in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, una delle problematiche più ricorrenti nell'ambito dell'edilizia abusiva. La Pubblica Amministrazione aveva accertato la realizzazione di opere in difformità dalle disposizioni urbanistico-edilizie vigenti e aveva proceduto a irrogare la relativa sanzione pecuniaria secondo le procedure previste dalla legge. Il ricorrente aveva contestato l'ordinanza per motivi procedurali, sostanziali o di merito.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380, comunemente denominato Testo Unico in materia di edilizia, che costituisce la normativa di riferimento nazionale per le costruzioni e le opere edilizie. In particolare, gli articoli 31 e 34 del DPR 380/2001 stabiliscono rispettivamente le sanzioni amministrative pecuniarie e le procedure di applicazione delle medesime nei confronti di chi realizza opere abusive o in difformità da titoli abilitativi. La violazione degli obblighi di acquisizione del permesso di costruire costituisce infrazione amministrativa sanzionata con importi significativi, modulati sulla base della gravità della violazione e della superficie delle opere realizzate. Il procedimento sanzionatorio deve rispettare i principi del diritto amministrativo, le garanzie procedurali e le regole relative all'accertamento della violazione.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità dell'ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria per opere edilizie realizzate senza i necessari titoli abilitativi o in violazione di questi. Il ricorrente doveva dimostrare la sussistenza di vizi procedurali o sostanziali nell'atto impugnato, oppure l'erroneità dell'accertamento della violazione. La questione implicava l'esame della corretta applicazione della normativa edilizia e della proporzionalità della sanzione rispetto alla fattispecie concretamente verificatasi.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha valutato gli elementi della controversia e ha ritenuto di dichiarare estinto il ricorso. L'estinzione del giudizio, in un contesto di diritto amministrativo, generalmente comporta la cessazione della lite per effetto di intervenienti circostanze di fatto o di diritto che rendono superfluo il provvedimento giurisdizionale. Questo potrebbe derivare da una sanatoria dell'opera abusiva avvenuta nel corso del procedimento, dall'avvenuta demolizione spontanea della medesima, da un accordo transattivo tra le parti, dalla regolarizzazione retroattiva dell'opera, oppure dal venir meno dell'interesse concreto della parte ricorrente a proseguire il contenzioso. Il collegio giudicante, verificata la sussistenza di tali circostanze, ha concluso che il ricorso avesse perduto la sua attualità e utilità.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato estinto il ricorso amministrativo promosso avverso l'ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria per opere abusive. Con l'estinzione del giudizio viene meno la pendenza della controversia senza che il giudice sia stato chiamato a valutare nel merito la legittimità dell'atto amministrativo impugnato. La parte ricorrente, per effetto di tale pronuncia, non potrà più utilmente instaurare un nuovo giudizio sulla medesima questione qualora le circostanze non mutino significativamente.

Massima

L'estinzione del ricorso amministrativo nei procedimenti relativi a sanzioni edilizie si verifica quando viene meno l'interesse concreto e attuale della parte ricorrente a ottenere la pronuncia di illegittimità dell'atto impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
e/o per la dichiarazione di nullità, illegittimità, invalidità o inefficacia,
previa sospensione cautelare dell’efficacia,
- dell’ordinanza n.286, Prot. 54812017 del 10 febbraio 2017 emessa dal Comune di Claino con Osteno (CO), avente ad oggetto “Ordinanza applicazione sanzione pecuniaria”, e di ogni altro atto preordinato, correlato, connesso e conseguente a quelli di cui innanzi, ancorché non comunicato e allo stato non conosciuto dal ricorrente, compresi eventuali provvedimenti di esecuzione degli atti impugnati.
sul ricorso numero di registro generale 1844 del 2017, proposto da Valerio Luigi Attilio Giobbi, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Mezzena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio del difensore in Milano, Via Lamarmora, n. 33;
Comune di Claino con Osteno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Maria Carla Fragassi, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Martani, Andrea Porcu e Luca Casula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Claino con Osteno e di Maria Carla Fragassi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il processo.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:

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