Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202301005/2023

Edilizia - Scia - Opere Abusive - Demolizione E Ripristino

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Euroedil S.r.l., impresa attiva nel settore edile, aveva realizzato un'attività edilizia in un cantiere nel territorio del Comune di Nova Milanese. Il 22 aprile 2014, il Comune aveva emesso l'ordinanza numero 12 nella quale disponeva l'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per l'opera realizzata, evidentemente ritenuta in violazione della normativa edilizia vigente. Successivamente, il 22 settembre 2015, la stessa società ha presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) numero 048/15 per descrivere un'attività edilizia nel medesimo sito. Il Comune di Nova Milanese, tramite il Responsabile del Settore gestione del territorio, ha reagito con il provvedimento numero 24509 del 18 novembre 2015 ordinando il divieto dell'attività edilizia descritta nella SCIA e ribadendo l'ordine di demolizione già impartito nel 2014. La società ricorrente ha quindi impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il provvedimento del Comune, lamentando l'illegittimità del divieto.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico in materia di edilizia, Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, il quale regola le procedure per l'esecuzione di attività edilizia, distinguendo tra quelle soggette a permesso di costruire e quelle per le quali è sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. La SCIA è una procedura dichiarativa mediante la quale il soggetto comunicaall'amministrazione la propria intenzione di iniziare lavori, ma tale procedura non convalida retroattivamente attività edilizia già svolta in violazione di legge né può sanare abusi precedenti. Gli ordini di demolizione per abuso edilizio, una volta emessi in via legittima, rappresentano provvedimenti vincolanti per l'amministrazione e per il cittadino, poiché posti a tutela della legalità urbanistica e della sicurezza del territorio. Le amministrazioni comunali hanno il dovere di vigilare sul rispetto delle prescrizioni edilizie e di opporsi a qualsiasi tentativo di procedere con attività costruttive su opere abusive.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava se la presentazione della SCIA il 22 settembre 2015 potesse costituire una regolarizzazione o una legittimazione dell'opera già assoggettata a demolizione con ordinanza precedente, oppure se essa rappresentasse un atto illegittimo e inammissibile quando riferito a un'attività edilizia già classificata come abusiva. In altri termini, si trattava di definire se il Comune potesse legittimamente vietare un'attività edilizia già descritta in una SCIA quando tale attività fosse storicamente e giuridicamente collegata a un precedente abuso edilizio, e se l'intervallo temporale tra l'ordinanza di demolizione del 2014 e la SCIA del 2015 potesse modificare le conseguenze legali dell'abuso iniziale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato che la presentazione della SCIA non poteva in alcun modo riaprire una questione già risolta dal Comune mediante ordinanza di demolizione legittimamente emessa. La SCIA, secondo l'interpretazione accolta dal collegio giudicante, è uno strumento procedurale destinato a comunicare l'inizio di attività edilizia lecita, e non può in nessun caso essere utilizzata per tentare di convalidare retroattivamente un'opera già giudizialmente qualificata come abusiva. Il Comune aveva pertanto agito legittimamente nel vietare l'attività edilizia descritta nella SCIA, sia perché la precedente ordinanza di demolizione rimpiccioliva i margini della legalità, sia perché non sussisteva alcun fondamento giuridico per riconsiderare una decisione già adottata in via definitiva. Il TAR ha inoltre ritenuto che l'atto impugnato non integrava alcun eccesso di potere amministrativo né alcuna manifesta irragionevolezza nel perseguire l'interesse pubblico alla legalità urbanistica.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto interamente il ricorso proposto dalla società Euroedil S.r.l., confermando piena legittimità del provvedimento del Comune di Nova Milanese. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell'Amministrazione intimata, quantificate in euro 4.000 oltre alle spese generali e agli oneri accessori. La sentenza ordina che sia eseguita dall'autorità amministrativa, rendendo pertanto definitiva la posizione del Comune.

Massima

Una Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata successivamente non può sanare un abuso edilizio precedentemente assoggettato a ordinanza di demolizione, né può costituire fondamento legittimo per contestare il divieto dell'attività edilizia posta in essere dal Comune a tutela della legalità urbanistica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente, Estensore
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento prot n. 24509 del 18 novembre 2015, con il quale il Responsabile del Settore gestione del territorio del Comune di Nova Milanese ha vietato alla società Euroedil s.r.l. “l’attività edilizia descritta nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 048/15 del 22/09/2015 (prot. 18940”, ribadendo contestualmente l’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi già contenuto nell’ordinanza n. 12 del 22 aprile 2014;
di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale;
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2016, proposto da
Euroedil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Italia, 8;
Comune di Nova Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Bardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone n. 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nova Milanese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2023 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell’Amministrazione intimata che si liquidano in euro 4.000 (quattromila), oltre spese generali ed oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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