Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202303183/2023

2c- Edilizia- Demolizione E Ricostruzione Complesso Edilizio Con Cambio Di Destinazione D’uso - Istanza Deroga Al Rispetto Distanza Dalla Più Vicina Rotaia Ferroviaria - Diniego

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
I. per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del 16 luglio 2020 di RFI s.p.a., con il quale è stata negata l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 60 d.p.r. 753/1980 per la demolizione e ricostruzione di un edificio, con cambio di destinazione d'uso, alla distanza di metri 20,00 dalla più vicina rotaia ferroviaria;
II. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 gennaio 2021:
del provvedimento del 4 novembre 202, con il quale RFI s.p.a. ha interposto diniego all'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.
sul ricorso numero di registro generale 1933 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Progetto Navigli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
Rete Ferroviaria Italiana (RFI) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il diniego, reso da RFI s.p.a., di autorizzazione ex art. 60 d.p.r. 753/1980 della realizzazione di un complesso residenziale nella fascia di rispetto ferroviario e, con i motivi aggiunti, il diniego dell'istanza di annullamento in autotutela del predetto provvedimento;
Rilevato che, nelle more del giudizio, RFI s.p.a. ha reso l'autorizzazione in discorso, a seguito di una modifica del progetto edilizio da parte della ricorrente;
Considerato che:
- la società ricorrente ha sostenuto che la materia del contendere sia cessata o che, comunque sia venuto meno il suo interesse alla coltivazione del gravame;
- RFI s.p.a. ha, a sua volta, eccepito l'improcedibilità dei gravami, insistendo per la condanna della ricorrente alle spese, in ragione della soccombenza virtuale;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aderito alla richiesta di parte ricorrente di dichiarare la cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità dei gravami a spese compensate;
Osservato che il ricorso e i motivi aggiunti sono divenuti improcedibili per sopravvenuto difetto d'interesse, non potendosi dichiarare, viceversa, la cessazione della materia del contendere, giacché l'autorizzazione di RFI s.p.a. è stata resa su un progetto edilizio differente, che contempla la collocazione, sulla fascia di rispetto ferroviario, non più di unità abitative, ma soltanto di un piano interrato da destinare a box e cantine;
Ritenuto che ricorrano i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio, giacché, se è vero che l'autorizzazione di cui all'art. 60 d.p.r. 753/1980 costituisce l'esercizio di un potere eccezionale subordinato a un giudizio tecnico-discrezionale, può valorizzarsi la peculiarità della vicenda fattuale sottesa e, in particolare, la preesistenza di un locale adibito a discoteca entro la fascia di rispetto a una distanza dalla ferrovia inferiore a quella del realizzando progetto edilizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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