Sentenza n. 202300076/2023
Contributi - Finanziamento Progetto - Revoca
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società a responsabilità limitata ha ricevuto da parte della Regione Lombardia un finanziamento nell'ambito del Fondo Sociale Europeo per il periodo di programmazione 2000-2006, in relazione al progetto identificato con il numero 123200 inserito nell'Obiettivo 3. Successivamente, con provvedimento protocollato il 27 maggio 2016, la Regione Lombardia ha disposto la revoca integrale di tale finanziamento. La società ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento di revoca, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento della revoca e il ripristino del diritto al finanziamento. Il ricorso è stato iscritto con numero 1777 del 2016 e discusso in pubblica udienza il 4 novembre 2022, rappresentando una controversia sul finanziamento di progetti a valere su risorse comunitarie, materia di particolare rilevanza amministrativa e gestionale.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della normativa sui finanziamenti ai sensi del Fondo Sociale Europeo per il ciclo di programmazione 2000-2006, un strumento di finanziamento comunitario diretto a sostenere progetti di formazione, occupazione e sviluppo delle risorse umane. La materia è regolata dal diritto amministrativo italiano relativo alla gestione dei fondi europei, nonché dalle normative comunitarie che disciplinano le condizioni di erogazione e la possibilità di revoca di tali finanziamenti qualora non ricorrano più i presupposti previsti. La Regione Lombardia, in qualità di autorità di gestione dei fondi, ha il potere di revocare finanziamenti nel caso in cui il beneficiario non rispetti gli obblighi contrattuali, normativi o programmatici posti come condizione della concessione. La legittimità e la proporzionalità di tali revoche sono sottoposte al controllo del giudice amministrativo.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento di revoca del finanziamento FSE, ossia se la Regione Lombardia avesse provveduto in conformità alle norme di legge e ai principi del diritto amministrativo, ovvero se avesse ecceduto il proprio potere discrezionale mediante una revoca arbitraria, sproporzionata o priva di adeguata motivazione. La società ricorrente contestava il provvedimento ritenendo che la revoca non fosse stata adeguatamente motivata oppure che non sussistessero i presupposti normativi e fattici che la giustificassero. In gioco era il diritto della società al mantenimento del finanziamento nonché il diritto più generale dei beneficiari di fondi europei a veder rispettate le procedure corrette di revoca e a ricevere provvedimenti amministrativi conformi ai principi di legalità, proporzionalità e trasparenza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato i presupposti dell'impugnazione e, pur non esplicitando nel presente testo la motivazione estesa, ha concluso nel senso che la Regione Lombardia ha agito entro i limiti della propria discrezionalità amministrativa e che il provvedimento di revoca era conforme alle norme e ai principi applicabili. Il collegio giudicante ha valutato gli atti della causa, ascoltato le argomentazioni delle parti e ritenuto che la società ricorrente non aveva provato adeguatamente i vizi del provvedimento impugnato, né aveva dimostrato che la Regione avesse ecceduto il proprio potere di revoca. La sentenza riflette una valutazione complessiva secondo cui il finanziamento era stato legittimamente revocato sulla base di motivi amministrativi e normativi che il giudice ha ritenuto sussistenti e proporzionati.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dalla società ricorrente, confermando la validità del provvedimento di revoca emanato dalla Regione Lombardia. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite quantificate in quattromila euro oltre gli accessori di legge. Il provvedimento è stato ordina to di esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, il che significa che la revoca del finanziamento rimane efficace e definitiva a meno che la società non ricorra in appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Massima
La revoca di un finanziamento in ambito comunitario effettuata da parte dell'autorità amministrativa competente si legittima qualora il beneficiario non osservi gli obblighi contrattualmente e normativamente previsti, e non è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo qualora siano stati rispettati i procedimenti e i presupposti legali della revoca.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento del Pprovvedimento della Regione Lombardia avente protocollo n. E1.2016.0257821 del 27/5/2016 con cui che ha disposto la revoca del finanziamento relativo al progetto nr. 123200 FSE ob 3 2000-2006 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2016, proposto da -OMISSIS-. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Wladimir Francesco Troise Mangoni, Alessandro Nucci, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Nucci in Milano, via G. C. Merlo, n. 1, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente a pagare le spese di lite che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dei soggetti menzionati nella sentenza. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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