Sentenza n. 202301755/2023
Contributi - Cofinanziamento - Realizzazione Servizi Di Polizia Locale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Somma Lombardo aveva ottenuto cofinanziamento dalla Regione Lombardia a fronte della partecipazione a un bando pubblico indetto il 14 novembre 2016 con numero 11547, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia il 16 novembre successivo. Il cofinanziamento assegnato riguardava due lotti specifici: il lotto A concernente la realizzazione di un sistema di videosorveglianza e il lotto B relativo all'acquisto di dotazioni tecnico-strumentali nonché al rinnovo del parco autoveicoli comunale. Con decreto della Direzione generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia del 17 aprile 2018, numero 5381, comunicato al Comune via posta elettronica certificata il 11 giugno 2018, l'amministrazione regionale ha revocato il cofinanziamento precedentemente assegnato per entrambi i lotti. Dinanzi alla perdita del finanziamento pubblico per progetti già avviati o programmati, il Comune di Somma Lombardo ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere l'annullamento del decreto di revoca, ritenendo illegittimo il provvedimento adottato dalla Giunta regionale.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nell'ambito della disciplina dei finanziamenti pubblici e della gestione dei fondi regionali per interventi di protezione civile e sicurezza territoriale, regolati dall'articolo 25 della legge regionale numero 6 del 2015, norma che costituisce il fondamento giuridico del bando regionale numero 11547 del 2016. Il finanziamento dei progetti locali mediante bandi pubblici risponde al principio della trasparenza, dell'imparzialità e della parità di trattamento tra i concorrenti, principi cardine del diritto amministrativo italiano e comunitario. La revoca di un cofinanziamento assegnato è un atto amministrativo che incide significativamente su diritti e interessi legittimi dei beneficiari e pertanto deve essere adottata sulla base di presupposti concreti e fondamento normativo rigoroso, rispettando i procedimenti previsti dalla legge e dalle norme regolatorie del bando medesimo.
La questione giuridica
Il punto giuridico controverso risiede nella legittimità della revoca del cofinanziamento: il Comune contestava le ragioni addotte dalla Regione per revocare il finanziamento, sostenendo che tale atto fosse privo di idonea motivazione o fondamento fattuale, violasse cioè i principi di correttezza amministrativa e di affidamento, e oltraggiasse le condizioni del bando cui aveva legittimamente aderito. La Regione, dal canto suo, doveva provare in giudizio che la revoca fosse conseguente a situazioni di fatto significative, come il mancato rispetto dei termini di realizzazione, l'inosservanza di condizioni essenziali del contributo, ovvero irregolarità amministrative nel procedimento di assegnazione o mantenimento del finanziamento medesimo. La questione rilevava tanto sul piano della legittimità formale (corretta motivazione e procedimento) quanto su quella sostanziale (existence of valid grounds for revocation).
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito dell'istruttoria e dell'udienza di trattazione svoltasi il 24 maggio 2023, ha valutato complessivamente le allegazioni del ricorrente e le difese della Regione Lombardia, giungendo alla conclusione che il decreto di revoca era sorretto da presupposti legittimi e conformi alla normativa di settore. Sebbene il testo della sentenza non riporti la motivazione analitica, il dispositivo di rigetto del ricorso deve intendersi quale risultato di una valutazione favorevole alla Regione circa la sussistenza di ragioni valide per la revoca del contributo, probabilmente attinenti al mancato adempimento di obblighi procedurali o sostanziali derivanti dal bando medesimo ovvero da irregolarità nella gestione amministrativa del progetto cofinanziato. La Corte ha tenuto conto anche della circostanza che il giudice, con ordinanza numero 1350 del 2018, aveva già precedentemente respinto la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione, sottintendendo una prima valutazione circa il fumus boni iuris insufficiente a giustificare una misura cautelare. La compensazione delle spese di giudizio tra le parti segnala che il Tribunale non ha ritenuto comportamento processuale scorretto da nessuna delle due parti, pur accantonando le pretese del ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza definitiva pronunciata il 24 maggio 2023, ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Somma Lombardo per l'annullamento del decreto regionale di revoca del cofinanziamento. Le conseguenze pratiche della decisione sono la permanenza in capo alla Regione Lombardia della facoltà di mantenere revocato il finanziamento per entrambi i lotti, con la perdita da parte del Comune di ogni diritto al contributo medesimo e l'eventuale necessità di reperire risorse alternative per la realizzazione dei progetti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese legali senza rimborsi reciproci. La sentenza è dichiarata esecutiva nei confronti dell'amministrazione pubblica, consentendo l'immediato disimpegno del finanziamento da parte della Giunta regionale.
Massima
La revoca di un cofinanziamento pubblico assegnato mediante bando regionale è legittima quando fondata su presupposti di fatto e di diritto conformi alla disciplina normativa del bando e alla legislazione sulla gestione dei fondi pubblici, indipendentemente da eventuali speranze di ulteriore finanziamento nutrute dal beneficiario.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - del decreto del Dirigente della Direzione generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia 17 aprile 2018, n. 5381, comunicato via p.e.c. in data 11 giugno 2018, attraverso il quale è stato revocato il cofinanziamento assegnato al Comune di Somma Lombardo per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza (lotto A) e per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali e il rinnovo del parco autoveicoli (lotto B), in attuazione del Bando della Regione Lombardia 14 novembre 2016, n. 11547, pubblicato sul B.U.R.L. del 16 novembre 2016 (art. 25 della legge regionale n. 6 del 2015 – anno 2017). sul ricorso numero di registro generale 1935 del 2018, proposto da - Comune di Somma Lombardo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Aldo Travi e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Lucia Tamborino ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale; - Comune di Dalmine, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; - Comune di Mapello, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Vista l’ordinanza n. 1350/2018 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza smaltimento del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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