Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Inammissibile
Sentenza n. 202302103/2023
Contabilita' Pubblica - Vincolo Su Somme Non Soggette Ad Esecuzione Forzata
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento della deliberazione della Giunta esecutiva assunta nella riunione del 08 maggio 2019 al n. 76 Reg. Del. e pubblicata all'albo online della Comunità Montana della Valtellina di Morbegno e la condanna della Comunità Montana Valtellina di Morbegno al risarcimento dei danni patiti e patendi in capo alla ricorrente sino alla definitività della sentenza di merito. sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2019, proposto da Impresa Costruzioni Geom. Perlini Bartolomeo di Perlini Geom. Fabrizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paride Luzzi e Lorenzo Spallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comunità Montana Valtellina di Morbegno, non costituita in giudizio; Banca Popolare di Sondrio Scpa, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 5 luglio 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Con atto depositato in prossimità della odierna udienza di trattazione, la impresa ricorrente ha rappresentato che: - “in esito a trattative intervenute con il nuovo Direttivo della Comunità Montana, le parti hanno raggiunto un accordo economico transattivo – che si allega per pronto riscontro – con il quale hanno stabilito: a) il pagamento a favore dell’impresa della somma concordata a tacitazione del contenzioso civile; b) l’abbandono del contenzioso civile pendente in appello e della procedura esecutiva incardinata dall’impresa a spese compensate; c) l’abbandono del ricorso in epigrafe a spese compensate”; - “la transazione ha avuto esecuzione ed i giudizi civili sono stati abbandonati come pattuito; - è venuto meno l’interesse alla decisione del presente giudizio amministrativo, avendone stabilito l’abbandono a spese compensate”. Di qui la richiesta di declaratoria di improcedibilità del gravame, ovvero di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione. Al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, con la conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame. La mancata costituzione in giudizio delle parti intimate preclude statuizioni sulle spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, tenutasi remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
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