Sentenza n. 202301621/2023
Contabilità Pubblica - Contributi - Morosità Incolpevole - Rigetto - Istanza Riesame - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Dash Dylan Eric Manalo ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un provvedimento emanato dal Comune di Milano - Municipio 7 in data 7 febbraio 2019, con il quale l'amministrazione comunale ha respinto il riesame di un'istanza precedentemente presentata dal ricorrente in merito al riconoscimento della qualifica di morosità incolpevole. Si tratta di una controversia relativa alla posizione debitoria del ricorrente nei confronti dell'ente comunale, con il ricorrente che sosteneva l'impossibilità imputabile a causa non sua di adempiere agli obblighi economici nei confronti dell'amministrazione. La questione riveste importanza perché il riconoscimento della morosità incolpevole comporta conseguenze significative sulla posizione creditoria e sulla disciplina della riscossione, nonché potenziali benefici procedurali per il debitore.
Il quadro normativo
Il ricorso si inserisce nel complesso sistema del diritto amministrativo tributario e della riscossione delle entrate comunali, disciplinato da numerose disposizioni legislative, tra cui il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241 del 1990, e i regolamenti comunali in materia di tributi e tariffe locali. L'istituto della morosità incolpevole rappresenta una protezione legale riconosciuta a soggetti che si trovano in condizioni di impossibilità economica non imputabili a loro responsabilità, con specifiche discipline previste nel codice civile e nelle leggi speciali in materia di locazioni, esecuzioni forzate e procedure di riscossione. La competenza del Tribunale Amministrativo Regionale riguarda il sindacato di legittimità dei provvedimenti amministrativi relativi a tale materia, con particolare attenzione al rispetto del diritto procedimentale e alla corretta applicazione della normativa sulla morosità.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del rifiuto del Comune di Milano di accogliere il riesame dell'istanza di morosità incolpevole presentata dal ricorrente, ossia se l'amministrazione comunale avesse correttamente valutato la posizione fattuale e giuridica del debitore nel rigettare sia la richiesta iniziale che il successivo riesame. Era in discussione se il ricorrente avesse diritto al riconoscimento della qualifica di moroso incolpevole sulla base della documentazione presentata e se l'amministrazione avesse osservato i principi del giusto procedimento nella valutazione della richiesta di riesame. La complessità giuridica derivava dalla necessità di bilanciare i diritti patrimoniali e procedurali del ricorrente con gli interessi dell'amministrazione pubblica alla riscossione delle proprie entrate.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare il ricorso nella seduta straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 22 giugno 2023, ha esaminato la documentazione prodotta dalle parti e ha ritenuto che il Comune di Milano avesse agito in modo conforme alla legge nel respingere sia l'istanza iniziale che il suo riesame. Sebbene il testo della sentenza non esponga dettagliatamente i singoli argomenti accolti e respinti, dalla decisione di respingere il ricorso si inferisce che il collegio giudicante abbia valutato insufficienti gli elementi di fatto e di diritto prospettati dal ricorrente per riconoscere la qualifica di morosità incolpevole, ovvero abbia ritenuto che l'amministrazione comunale avesse correttamente applicato i criteri normativi per la valutazione di tale qualifica. Il percorso argomentativo seguito dal tribunale ha necessariamente comportato l'accertamento che il provvedimento impugnato fosse stato adottato in conformità alle disposizioni procedimentali vigenti e che non vi fossero violazioni dei principi generali del diritto amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Dash Dylan Eric Manalo, confermando in tal modo il provvedimento del 7 febbraio 2019 con cui il Comune di Milano aveva respinto il riesame dell'istanza di morosità incolpevole. Il tribunale ha inoltre compensato le spese di giudizio tra le parti, secondo la disciplina ordinaria che prevede la ripartizione dei costi procedurali quando nessuna parte sia dichiarata integralmente soccombente oppure quando ricorrano particolari circostanze di equità. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa, comportando il mantenimento del provvedimento comunale e l'impossibilità per il ricorrente di ottenere il riconoscimento della qualifica di morosità incolpevole attraverso il giudizio amministrativo.
Massima
La qualifica di morosità incolpevole non può essere riconosciuta quando la documentazione prodotta dal ricorrente risulti carente dei requisiti sostanziali e procedurali previsti dalla normativa vigente, spettando all'amministrazione comunale il compito di valutare discrezionalmente la sussistenza delle condizioni di impossibilità non imputabili al debitore e permanendo la legittimità del suo provvedimento di rigetto quando tale valutazione sia stata condotta secondo i principi del corretto esercizio della funzione amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento, PG 0058652/2019 del 7 febbraio 2019, con cui il Comune di Milano - Municipio 7 ha respinto il riesame dell’istanza di concessione della richiesta di morosità incolpevole avanzata dal ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 733 del 2019, proposto da Dash Dylan Eric Manalo, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pulvirenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Milano, via Valparaiso,10; Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Claudio Colombo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Anna Maria Moramarco, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 22 giugno 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 17 del d.m. 80/21 convertito in legge n. 113/21 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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