Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTADICHIARA ESTINTO

Sentenza n. 202301845/2023

1o/4e Commercio - Convenzione Per La Concessione In Uso Gratuito Di Locali E/o Ambienti Per La Celebrazione Di Matrimoni E Unioni Civili Con Il Rito Civile - Preavviso Di Recesso Anticipato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Nice Guys S.r.l. ha stipulato una convenzione con il Comune di Merone per la concessione in uso gratuito di alcuni locali denominati "la limonaia", destinati alla celebrazione di matrimoni e unioni civili con rito civile. Il 2 agosto 2022 il Comune ha notificato alla società un preavviso di recesso anticipato dalla convenzione attraverso un provvedimento sottoscritto dal Responsabile dell'Area amministrativa affari generali dell'ente comunale. Tale atto è stato accompagnato da un'ordinanza sindacale datata 1 luglio 2022. La società ricorrente ha contestato la legittimità di questo recesso anticipato ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. La controversia si è quindi accesa sul merito della decisione amministrativa di recedere unilateralmente da un accordo che presumibilmente prevedeva una durata fissata.

Il quadro normativo

La controversia si situa nell'ambito delle convenzioni amministrative tra enti pubblici e privati, disciplinate dai principi generali del codice civile per quanto riguarda la stipulazione e gli effetti contrattuali, nonché dai principi del diritto amministrativo che impongono il rispetto della legittimità, dell'imparzialità e della buona amministrazione anche nella gestione dei rapporti convenzionali. La materia del recesso anticipato da una convenzione è sottoposta a rigorosi controlli di legittimità da parte del giudice amministrativo, il quale verifica che l'amministrazione abbia operato entro i limiti delle proprie competenze e in conformità ai principi che governano l'azione amministrativa. Particolare rilievo assumono le questioni relative al diritto dell'amministrazione di recedere unilateralmente e alle eventuali restrizioni imposte dalla legge o dalla convenzione stessa a tale facoltà.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità del recesso anticipato dalla convenzione da parte del Comune di Merone. In particolare, la ricorrente contestava il provvedimento di recesso sostenendo presumibilmente che esso fosse viziato da difetti procedurali, mancanza di presupposti di fatto, violazione degli obblighi contrattuali o eccesso di potere. La questione implicava una valutazione della sussistenza del diritto dell'amministrazione di recedere unilateralmente e anticipatamente dal contratto rispetto ai tempi previsti dalla convenzione. Era inoltre rilevante accertare se l'amministrazione avesse dato tempestivo preavviso e se il provvedimento fosse stato motivato in conformità ai principi di trasparenza e ragionevolezza che vincolano l'azione amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, nel corso dell'udienza pubblica del 14 luglio 2023, ha preso atto che la ricorrente Nice Guys S.r.l. aveva dichiarato, mediante nota depositata il 28 marzo 2023 e tempestivamente notificata al Comune, la propria intenzione di rinunciare al ricorso giurisdizionale. Tale rinuncia è stata effettuata nelle forme previste dall'articolo 84 del codice del procedimento amministrativo, rispettando quindi i requisiti di forma e di sostanza necessari per la validità dell'atto. Il tribunale ha ritenuto che, una volta accertata la regolarità formale della rinuncia e sulla base dell'accordo raggiunto tra le parti, fosse opportuno procedere alla compensazione integrale delle spese di giudizio, poiché entrambe le parti avevano contribuito al giudizio e non sussistevano ragioni per gravare le spese su uno solo dei contendenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, in conformità alle disposizioni procedurali che consentono a una parte di abbandonare la causa in qualsiasi momento. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, il che significa che ciascuno dei litiganti rimane responsabile dei costi da esso sostenuto senza che l'uno possa rivalersi sull'altro. Il tribunale ha infine ordinato che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa in conformità alle procedure di esecuzione ordinaria.

Massima

La rinuncia tempestiva e regolarmente effettuata al ricorso amministrativo, quando sia stata dichiarata nelle forme previste dalla legge e consenta il raggiungimento di un accordo tra le parti, determina l'estinzione del giudizio e consente la compensazione integrale delle spese di giudizio tra i contendenti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Silvia Torraca,	Referendario
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento a firma del Responsabile dell'Area amministrativa affari generali del Comune di Merone, avente ad oggetto “Preavviso di recesso anticipato della Convenzione per la concessione in uso gratuito di locali e/o ambienti costituenti parte dell'immobile denominato “la limonaia” per la celebrazione di matrimoni e unioni civili con il rito civile”, notificato a Nice Guys S.r.l. in data 2 agosto 2022, prot. 6467, nonché ogni atto prodromico, presupposto, connesso o conseguenziale, quali – per quanto occorra – l'ordinanza sindacale n. 5 del 1° luglio 2022;
sul ricorso numero di registro generale 2952 del 2022, proposto da
Nice Guys S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Primo Mauri e Fabrizio Donegani, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Como, via Cantù;
Comune di Merone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Colombo, con domicilio eletto presso il cui studio in Milano, via  Durini, 24, è elettivamente domiciliato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Merone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che
con nota depositata in giudizio in data 28 marzo 2023 e notificata alla controparte, i difensori della ricorrente hanno dichiarato l’intenzione della propria assistita di rinunciare al ricorso;
l’atto di rinuncia al ricorso giurisdizionale è stato reso nelle forme previste dall'art. 84, cod.proc.amm.;
va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso;
in considerazione dell’accordo raggiunto, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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