Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202301291/2023

Beni Pubblici - Locazione - Inadempimento - Ingiunzione Di Pagamento

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Nel giugno 2018 il Comune di Milano ha notificato un'ingiunzione di pagamento al Sig. Novati Alessandro, rivolgendosi in tal modo a un obbligo di versamento contestato che il ricorrente non ha accettato. Di conseguenza, Novati ha deciso di ricorrere davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere la dichiarazione di nullità di tale ingiunzione, affidandosi alla difesa degli avvocati Antonio Chiarolanza e Carlo Marsico. La questione è stata iscritta al registro generale con il numero 1942 dell'anno 2018 ed è giunta in discussione nel corso della procedura. Tuttavia, nel corso dei lavori giudiziali, precisamente durante l'udienza tenutasi il 24 maggio 2023, il difensore del ricorrente ha reso una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, comunicando al giudice che il ricorrente non intendeva più proseguire nella lotta legale. Tale dichiarazione ha assunto rilevanza decisiva per l'esito della causa.

Il quadro normativo

La disciplina della procedura amministrativa prevede precise condizioni per la procedibilità dei ricorsi: il ricorrente deve possedere un interesse giuridicamente rilevante e concreto al ripristino della legalità. L'articolo 35 comma 1 lettera c) del codice del processo amministrativo stabilisce le cause di inammissibilità dei ricorsi, fra cui rientra la carenza della qualità e dell'interesse del ricorrente nel pronunciarsi sulla questione. L'articolo 85 comma 9 del medesimo codice regola le ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse nel corso del processo, ossia quando durante il giudizio viene meno la ragione che aveva originato la controversia. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che se il ricorrente stesso riconosce pubblicamente, mediante dichiarazione resa in giudizio, che non ha più interesse a proseguire nel ricorso, il giudice non può che dichiarare il ricorso improcedibile, poiché viene meno l'elemento essenziale della legittimazione ad agire.

La questione giuridica

Il punto giuridico centrale riguardava il tema della procedibilità del ricorso stesso, piuttosto che il merito della contestazione all'ingiunzione di pagamento. Quando una delle parti dichiara in sede processuale la propria carenza di interesse, il giudice si trova dinanzi a una questione preliminare di natura procedurale: deve verificare se tale carenza è effettivamente configurabile e, in caso positivo, dichiarare il ricorso improcedibile senza affrontare il merito. La questione è pertanto procedurale e va affrontata come questione pregiudiziale rispetto al dibattito sui contenuti dell'ingiunzione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha considerato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, resa dal difensore del ricorrente a verbale di udienza il 24 maggio 2023, rappresentava un elemento decisivo che metteva fine alla procedibilità della controversia. Una volta che il ricorrente stesso, attraverso il suo rappresentante legale, comunica al giudice amministrativo l'assenza di interesse a proseguire nella controversia, non esiste più la base fattuale e giuridica per il proseguimento del giudizio. Il tribunale ha dunque ritenuto che non potesse pronunciarsi sul merito della questione relativa alla nullità dell'ingiunzione di pagamento, poiché veniva meno l'elemento soggettivo indispensabile della legittimazione ad agire. La dichiarazione del ricorrente è stata considerata una manifestazione di volontà inequivocabile che operava come causa di estinzione del procedimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, rimettendo il procedimento all'amministrazione per l'esecuzione della sentenza. Non è stata pronunciata condanna alle spese, secondo la pratica usuale nel caso di dichiarazioni di carenza di interesse sopravvenuta. La sentenza è stata depositata presso la Segreteria del Tribunale il 24 maggio 2023 ed è divenuta definitiva, operando come titolo per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

Massima

La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente in sede di udienza determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo, in quanto viene meno la condizione essenziale della legittimazione ad agire.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per la declaratoria di nullità
dell’ingiunzione di pagamento datata 4/6/2018.
sul ricorso numero di registro generale 1942 dell’anno 2018 proposto dal Sig. Novati Alessandro, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Chiarolanza e Carlo Marsico con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, Via San Vittore n.34;
Comune di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso resa a verbale di udienza dal difensore di parte ricorrente;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 24 maggio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 24 maggio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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