Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTARespinto

Sentenza n. 202303040/2023

5a- Beni Patrimoniali - Autorizzazione Commerciale Su Aree Pubbliche - Diniego Di Rinnovo Concessione Posteggio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Md Easir, commerciante ambulante, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare tre provvedimenti del Comune di Como, rispettivamente numerati 431, 432 e 433, tutti del 24 maggio 2023, che hanno negato il rinnovo di tre concessioni di posteggio presso il Mercato Mercerie: il posteggio 5527 per il martedì, il posteggio 6425 per il giovedì e il posteggio 2233 per il sabato. I tre posteggi erano stati concessi originariamente nel 2014 e il loro rinnovo era in scadenza al 31 dicembre 2020. Il ricorrente ha impugnato anche l'avviso pubblico emanato dal Comune il 30 dicembre 2020, nel quale era stata posta la condizione che il rinnovo delle concessioni sarebbe stato consentito solo per i posteggi sui quali non sussistessero debiti relativi al canone OSAP (Occupazione Spazi e Aree Pubbliche) per le annualità pregresse. In sostanza, il ricorrente si trovava nella situazione di dover affrontare il mancato rinnovo di tutte le sue tre autorizzazioni a svolgere attività commerciale nei mercati pubblici a causa di debiti pregressi verso l'amministrazione.

Il quadro normativo

La disciplina delle concessioni di posteggio in mercati pubblici è regolata dalla normativa nazionale in materia di commercio su area pubblica e dalla normativa regionale e comunale che ne specificano le modalità di esercizio. Il canone OSAP è uno strumento tariffario che rappresenta la corrispettività per l'utilizzo di spazi pubblici da parte di operatori commerciali. La questione normativa relativa al rinnovo delle concessioni si colloca nel diritto amministrativo dei beni pubblici e nel diritto commerciale, dove emerge l'equilibrio tra la facoltà dell'amministrazione di regolamentare l'accesso e l'utilizzo di beni pubblici e i diritti dei concessionari di continuità nelle loro attività. L'amministrazione comunale, in quanto titolare della disponibilità dei beni pubblici, ha il potere di subordinare il rinnovo delle concessioni al rispetto di specifiche condizioni, tra cui l'assenza di debiti nei confronti dell'ente pubblico stesso.

La questione giuridica

Il punto controverso della causa riguardava la legittimità del diniego del rinnovo basato sulla clausola di esclusione per i posteggi gravati da debiti pregresse. Il ricorrente apparentemente sosteneva che la condizione posta dall'amministrazione fosse illegittima o sproporzionata, oppure che il diniego del rinnovo non trovasse adeguata motivazione. La questione sottesa era quella classica del bilanciamento tra il diritto soggettivo del commerciante alla continuità della concessione e il diritto creditorio dell'amministrazione di recuperare i debiti, nonché il suo potere discrezionale di amministrare i beni pubblici secondo criteri di efficienza e corretta gestione del patrimonio. Inoltre, era in gioco l'interpretazione corretta dell'avviso pubblico e se quest'ultimo fosse stato validamente comunicato e se la condizione ivi contenuta fosse stata correttamente applicata.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha compiuto una valutazione della legittimità dei provvedimenti e dell'avviso pubblico sottostante, giungendo a ritenere che l'amministrazione comunale avesse agito in conformità ai parametri di legalità e correttezza. Il collegio ha presumibilmente ravvisato che la condizione posta dall'avviso pubblico del 30 dicembre 2020, per cui il rinnovo sarebbe stato consentito solo in assenza di debiti pregresse relative al canone OSAP, fosse legittima e proporzionata, rappresentando uno strumento razionale per garantire il corretto recupero delle entrate pubbliche e una gestione trasparente dei beni pubblici. Il giudice ha verosimilmente ritenuto che il ricorrente, trovandosi in debito con l'amministrazione, non potesse pretendere il rinnovo in assenza del pagamento di quanto dovuto o almeno di un accordo di regolazione della posizione debitoria. La valutazione della discrezionalità amministrativa è stata condotta entro i margini consentiti dal diritto amministrativo, senza ravvisare violazioni di principi costituzionali di proporzionalità o eccesso di potere.

La decisione

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, rigettando le richieste di annullamento dei tre provvedimenti di diniego del rinnovo e dell'avviso pubblico del 30 dicembre 2020. La sentenza ha confermato la legittimità dei dinieghi opposti dal Comune e, di conseguenza, l'autorizzazione all'esercizio del commercio sui tre posteggi è rimasta decaduta. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 a favore del Comune resistente, oltre agli accessori di legge previsti dall'ordinamento.

Massima

L'amministrazione comunale è legittimata a subordinare il rinnovo di concessioni di posteggio in mercati pubblici al pagamento dei debiti pregresse relative al canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, e il diniego del rinnovo a causa di debiti pendenti non integra un comportamento amministrativo illegittimo ove correttamente comunicato mediante avviso pubblico.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- dei seguenti provvedimenti emessi dal Comune di Como, trasmessi a mezzo pec a Confesercenti Provinciale di Como in data 26 maggio 2023:
i. provvedimento n. 432 del 24 maggio 2023, avente ad oggetto il diniego di rinnovo della concessione n. 219 dell'11 novembre 2014 posteggio n. 5527 Mercato Mercerie del martedì e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su posteggio;
ii. provvedimento n. 433 del 24 maggio 2023, avente ad oggetto il diniego di rinnovo della concessione n. 217 dell'11 novembre 2014 posteggio n. 6425 Mercato Mercerie del giovedì e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su posteggio;
iii. provvedimento n. 431 del 24 maggio 2023, avente ad oggetto il diniego di rinnovo della concessione n. 132 dell'11 ottobre 2014 posteggio n. 2233 Mercato Mercerie del sabato e decadenza dell''autorizzazione all'esercizio del commercio su posteggio;
- dell'avviso pubblico del Comune di Como del 30 dicembre 2020 recante l'avvio d'ufficio delle procedure di rinnovo delle concessioni in aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e su parcheggi isolati e ai fini dello svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di chioschi di rivendita di quotidiani e periodici in scadenza al 31 dicembre 2020, nella parte in cui prevede che «il rinnovo delle concessioni sarà consentito solo per i posteggi sui quali non insisteranno debiti relativamente alle annualità pregresse relative al canone Osap» e della richiamata determina dirigenziale n. 3147 del 29 dicembre 2020;
- di tutti gli atti e/o comportamenti presupposti, preparatori, consequenziali e/o comunque connessi e/o da questi ultimi richiamati, anche ove non conosciuti, e così l'avviso di pagamento relativo alla pratica n. 13727349 – anno 2022 – Canone Concessione Mercato di cui al bollettino "pago PA" per l'anno 2022, nonché la comunicazione del Comune di Como del 15 settembre 2022;
nonché per la condanna dell'amministrazione al rinnovo delle concessioni in favore del ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2023, proposto da
Md Easir, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Calabrò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Stefania Volonterio in Milano, viale Bianca Maria n. 15;
Comune di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso, Antonio Tafuri e Andrea Romoli Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash