Sentenza n. 202301854/2023
Assistenza - Struttura Di Accoglienza - Mantenimento Requisiti Minimi D’esercizio - Verifica
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato promosso dalle cooperativa sociali Il Sentiero e Clessidra nei confronti dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Casalpusterlengo. Il contenzioso riguarda una struttura residenziale per minori denominata Comunità Madre Bambino Servizio Pronto Intervento Artemisia l'Incoronata, ubicata a Casalpusterlengo in provincia di Lodi. Nel maggio 2018 l'Agenzia di Tutela della Salute ha effettuato due sopralluoghi presso la struttura al fine di verificare il mantenimento dei requisiti minimi necessari per l'esercizio della struttura stessa. Successivamente, nel luglio 2018, l'ATS ha emesso due note amministrative contenenti gli esiti dei sopralluoghi e dei relativi verbali di verifica, con le quali si sono palesate questioni critiche circa il rispetto degli standard operativi e gestionali. Le cooperative ricorrenti hanno impugnato tali provvedimenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sostenendo l'illegittimità degli atti e chiedendone l'annullamento.
Il quadro normativo
La materia rientra nella competenza dell'Agenzia di Tutela della Salute quale struttura della Regione Lombardia incaricata della gestione della sanità territoriale e della vigilanza sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Le strutture residenziali per minori sono sottoposte a requisiti normativi specifici dettati dalla normativa regionale lombarda e dalle leggi nazionali in materia di servizi socio-assistenziali e protezione dell'infanzia. L'Agenzia è dotata di funzioni di ispezione e controllo sui requisiti minimi di esercizio, con facoltà di effettuare sopralluoghi e di documentare eventuali carenze mediante verbali. La competenza della verifica del mantenimento dei requisiti costituisce una funzione amministrativa vincolata e procedimentalizzata, soggetta ai principi di correttezza e proporzionalità nell'esercizio dei poteri pubblici.
La questione giuridica
Il ricorso affrontava questioni di legittimità riguardanti i provvedimenti amministrativi emessi dall'ATS successivamente ai sopralluoghi. Le cooperative ricorrenti contestavano l'esattezza del processo di verifica, la correttezza della documentazione e la legittimità dei rilievi mossi relativamente ai requisiti di esercizio. La controversia verteva sulla possibilità che l'Agenzia di Tutela della Salute avesse proceduto secondo modalità difformi dalle prescrizioni procedimentali o avesse fondato i propri rilievi su elementi non adeguatamente documentati o motivati. Era quindi in gioco il diritto alla tutela del legittimo affidamento nella gestione di una struttura dedicata alla cura e all'accoglienza di minori, con implicazioni significative per la continuità operativa della struttura medesima.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur disponendo degli atti di causa e avendo convocato le parti in udienza per l'emissione della sentenza, ha ritenuto di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Questa pronuncia indica che nel corso del procedimento, tra il deposito del ricorso nel 2018 e la data dell'udienza nel giugno 2023, è venuta meno la situazione giuridica soggettiva delle cooperative ricorrenti nell'ottenere una pronuncia di merito sulla controversia. Tale carenza di interesse può essere derivata da molteplici circostanze: la possibile cessazione dell'attività della struttura, l'acquisizione di una autorizzazione definitiva e duratura, la modificazione dei rapporti tra le parti in modo tale che gli effetti dei provvedimenti impugnati non potessero più incidere sulla sfera giuridica delle ricorrenti, ovvero il sopraggiungere di circostanze di fatto che avessero svuotato di rilevanza pratica la controversia pendente. Il giudice amministrativo, secondo la giurisprudenza consolidata, dichiara improcedibile il ricorso quando l'interesse ad agire viene meno nel corso del procedimento, anche se era presente al momento della proposizione della domanda.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la regola ordinaria che quando il ricorso è improcedibile per vizi procedimentali o sopravvenuti come la carenza di interesse, ciascuna parte sostiene le proprie spese. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa secondo il disposto delle norme del codice del processo amministrativo. Nessuna pronuncia è stata data nel merito dei rilievi contestati dalle cooperative ricorrenti contro i provvedimenti dell'ATS, restando quindi irrisolto sotto il profilo del merito il contenzioso circa la legittimità dei sopralluoghi e dei rilievi formulati.
Massima
Nel processo amministrativo il ricorso diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando nel corso del procedimento la situazione di fatto originaria si modifichi in modo tale che venga meno il vantaggio concreto conseguibile dalla pronuncia giudiziale di merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l’annullamento - della nota prot. n. 104513 del 13 luglio 2018 dell’Agenzia di Tutela della Salute - A.T.S. della Città Metropolitana di Milano, avente a oggetto “Comunità Madre Bambino Servizio Pronto Intervento Artemisia l’Incoronata sita in via Vistarini, 4 - Zorlesco Casalpusterlengo (LO) - Esito sopralluogo verifica mantenimento dei requisiti minimi d’esercizio Verbale di sopralluogo n. 338 del 9 maggio e verbale documentale n. 529 del 12 luglio 2018”, ricevuta il successivo 25 luglio 2018; - della nota prot. n. 104553 del 13 luglio 2018 dell’Agenzia di Tutela della Salute - A.T.S. della Città Metropolitana di Milano, avente a oggetto “Comunità Madre Bambino Servizio Pronto Intervento Artemisia l’Incoronata sita in via Vistarini, 4 - Zorlesco Casalpusterlengo (LO) - Esito sopralluogo verifica mantenimento dei requisiti minimi d’esercizio Verbale di sopralluogo n. 335 del 9 maggio e verbale documentale n. 530 del 12 luglio 2018”, ricevuta il successivo 25 luglio 2018; - unitamente a ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento ai verbali di sopralluogo nn. 335 e 338 del 9 maggio 2018 e ai verbali documentali nn. 530 e 529 negli stessi richiamati. sul ricorso numero di registro generale 2508 del 2018, proposto da - Il Sentiero Cooperativa Sociale e Clessidra Cooperativa Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Annalisa Carù e Gabriella Papeschi ed elettivamente domiciliate in Milano, Via dei Piatti n. 11, presso lo studio dell’Avv. Micaela Chiesa; - l’Agenzia di Tutela Salute - A.T.S. della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marino Bottini e Simona Falconieri ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia n. 19, presso la propria sede legale; - il Comune di Casalpusterlengo, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia di Tutela della Salute - A.T.S. della Città Metropolitana di Milano; Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione formulata dalla difesa dell’Agenzia di Tutela della Salute - A.T.S. della Città Metropolitana di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Udito, all’udienza smaltimento del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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