Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAAccolto

Sentenza n. 202301502/2023

3i/4l (art. 3) - Immigrazione - Istanza Conversione Permesso Di Soggiorno - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, titolare di un Permesso di Soggiorno nel modello VB (protezione temporanea) rilasciato sulla base del DPCM del 21 dicembre 2021, ha presentato alla Prefettura di Sondrio una formale domanda di conversione di tale documento in data 3 marzo 2022. La Prefettura, dopo alcuni mesi di istruttoria, ha emesso un decreto di rigetto della domanda con data 11 ottobre 2022, notificato all'interessato il 14 ottobre dello stesso anno. Di fronte a tale diniego, ritenendo violate le proprie prerogative procedurali e sostanziali, l'interessato ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del decreto di rigetto e il riconoscimento del diritto alla conversione del permesso di soggiorno.

Il quadro normativo

La materia della conversione dei permessi di soggiorno è disciplinata dalle disposizioni generali del Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e dalle norme speciali introdotte dal DPCM 21 dicembre 2021, relativo alla protezione temporanea per situazioni di crisi umanitaria. Il permesso di soggiorno nel modello VB rappresenta una protezione provvisoria e condizionata, destinata a coloro che si trovano in particolari situazioni di vulnerabilità ed esposizione a pericoli. La conversione in altra tipologia di permesso, quando sussistono i presupposti normativi, rappresenta un diritto dell'interessato subordinato al verificarsi di condizioni stabilite dalla legge, e l'amministrazione è tenuta a valutare la domanda secondo il principio di corretta amministrazione, esercitando in concreto il proprio potere discrezionale entro i limiti fissati dall'ordinamento.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso concerne la legittimità del rifiuto opposto dalla Prefettura di Sondrio alla conversione del permesso di soggiorno VB. La questione investe la corretta interpretazione e applicazione della normativa sulla conversione dei permessi, nonché il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e motivazione che vincolano l'esercizio dei poteri amministrativi. In particolare, era controverso se il decreto di rigetto fosse stato adottato nel rispetto delle procedure normative, se la Prefettura avesse compiuto una valutazione completa e imparziale dei presupposti per la conversione e se la motivazione fornita fosse idonea a giustificare il diniego secondo i criteri del diritto amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso dell'interessato, considerando che il decreto di rigetto della Prefettura di Sondrio fosse affetto da vizi procedurali e sostanziali tali da determinarne l'illegittimità. La brevità della sentenza, tipica dei procedimenti di ottemperanza, suggerisce che il collegio giudicante abbia riconosciuto errori nella valutazione amministrativa della domanda, probabilmente legati all'omissione di elementi essenziali nella motivazione, all'errata interpretazione delle disposizioni vigenti sulla conversione oppure a una valutazione arbitraria e irrazionale dei presupposti richiesti. Il TAR ha pertanto inteso annullare il provvedimento amministrativo senza bisogno di articolare diffusamente i motivi, poiché la illegittimità era manifesta rispetto ai canoni del diritto amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e annullato il decreto di rigetto emesso dalla Prefettura di Sondrio in data 11 ottobre 2022. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di procedere secondo la pronuncia giurisdizionale, vincolando di fatto la Prefettura a riprendere l'esame della domanda di conversione e a adottare un nuovo provvedimento conforme ai criteri di legalità e correttezza amministrativa. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. Inoltre, il giudice ha disposto l'oscuramento delle generalità dell'interessato a tutela dei diritti e della dignità della persona, conformemente alle norme sulla privacy.

Massima

L'amministrazione non può arbitrariamente rigettare la domanda di conversione di un permesso di soggiorno VB qualora sussistano in concreto i presupposti normativi, essendo tenuta a motiva il rifiuto con chiarezza e sulla base di una corretta valutazione dei fatti e della norma.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
del decreto di rigetto della Prefettura di Sondrio della domanda di conversione del Permesso di
Soggiorno - modello VB ai sensi del DPCM 21/12/2021 (cod. Pratica P-S/L/Q/2022/100477)
presentata dall'odierno ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- in data 3.3.2022, emesso in data 11.10.2022 e
notificato all'interessato in data 14.10.2022.
sul ricorso numero di registro generale 3297 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Baruffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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