Sentenza n. 202300930/2023
3i/p (art. 3 Dec. N. 1/21? Cfr. Ric. 151/23?)/4l - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Silenzio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una lavoratrice ha presentato istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare al Ministero dell'Interno e alla Prefettura di Milano il 5 agosto 2020, in base alla procedura di sanatoria prevista dal decreto legge n. 34/2020 (c.d. decreto semplificazioni). Decorsi i termini procedurali senza ricevere alcuna risposta, la ricorrente si è rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio amministrativo formatosi sulla sua istanza. Il ricorso è stato proposto circa tre anni dopo la presentazione della domanda, ovvero il 5 agosto 2023. I convenuti nel giudizio risultano essere il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Milano, nei confronti dei quali è stato diretto il ricorso per far cessare l'inerzia amministrativa e ottenere il riconoscimento dei diritti derivanti dalla normativa sull'emersione dei rapporti irregolari.
Il quadro normativo
La procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari è disciplinata dall'articolo 103, comma 1, del decreto legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, che ha introdotto una sanatoria per consentire ai datori di lavoro di regolarizzare posizioni lavorative irregolari, particolarmente diffuse nel settore dei migranti. La norma rappresenta un intervento di politica legislativa volto a contrastare il lavoro nero e a tutelare i lavoratori vulnerabili, consentendo la regolarizzazione attraverso una procedura amministrativa specifica presso le Prefetture e il Ministero dell'Interno. Il silenzio dell'Amministrazione su tali istanze può integrare un provvedimento implicito o una violazione del dovere di decidere entro termini predefiniti, tutelato dal diritto amministrativo attraverso il ricorso per l'illegittimità del silenzio.
La questione giuridica
La controversia verte sul silenzio amministrativo formatosi sulla richiesta di emersione e sulla legittimità di tale inerzia nel contesto della procedura di regolarizzazione. La ricorrente chiedeva al Tribunale di accertare l'illegittimità del silenzio e implicitamente di costringere l'Amministrazione a pronunciarsi sulla sua istanza di sanatoria. La questione è rilevante sul piano giuridico poiché riguarda l'effettività della tutela amministrativa per i lavoratori stranieri irregolari e il rispetto dei termini procedurali che l'Amministrazione è tenuta a osservare anche nei confronti di coloro che si trovano in posizioni di maggiore vulnerabilità.
La motivazione del giudice
Nel corso del procedimento dinanzi al TAR, la situazione ha subito un'evoluzione in grado di rendere superflua la pronuncia sulla illegittimità richiesta dalla ricorrente. Il Tribunale, riconoscendo tale evoluzione, ha scelto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, applicando lo strumento processuale appropriato quando durante il pendere della causa viene meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente. È verosimile che nel corso del procedimento l'Amministrazione abbia finalmente provveduto a pronunciarsi sulla istanza di emersione, sia pur tardivamente, oppure siano intervenute altre circostanze che hanno modificato la situazione sostanziale della ricorrente. La decisione di compensare le spese tra le parti costituisce una valutazione equilibrata, considerando che il ricorso aveva fondamento nell'inerzia amministrativa ma la controversia si è risolta durante il processo senza necessità di sentenza nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara la cessazione della materia del contendere, pronunciandosi cioè sulla perdita di rilevanza pratica della controversia. Le spese del giudizio sono compensate, il che significa che le parti sopportano ciascuna le proprie spese legali senza diritto di rivalsa. Il dispositivo ordina inoltre che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo le procedure previste. Infine, il Tribunale dispone l'oscuramento integrale delle generalità della ricorrente nel testo della sentenza, per tutela della sua dignità personale e del diritto alla riservatezza secondo le normative sulla protezione dei dati personali.
Massima
Il silenzio amministrativo formatosi su istanza di emersione di rapporto di lavoro irregolare perde rilevanza giurisdizionale quando nel corso del ricorso interviene un provvedimento della Pubblica Amministrazione o altre circostanze che eliminano l'interesse concreto della parte, determinando la cessazione della materia del contendere.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 5/8/2020. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 152 del 2023 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Elisabetta Sorze e Federico Fortunato e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Prefettura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti gli artt. 34, co.5, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito l’Avvocato dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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