Sentenza n. 202300019/2023
Appalto Di Servizi Di Refezione - Esclusione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società operante nel settore della ristorazione collettiva ha partecipato a una gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza per l'affidamento mediante concessione del servizio di refezione scolastica e di altre utenze a ridotto impatto ambientale in favore del Comune di Sovico per il triennio dal 1 agosto 2022 al 31 luglio 2025, con eventuale estensione di ulteriori trentasei mesi. Con determinazione dirigenziale del 15 luglio 2022, la CUC ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura di gara senza però che dalla documentazione disponibile emerga specificamente quali fossero i motivi tecnici e fattici dell'esclusione stessa. Successivamente, il Comune di Sovico, in esito alla procedura di gara, ha aggiudicato il servizio alla società Cirfood con determinazione dirigenziale del 19 agosto 2022, comunicata nella data del 23 agosto 2022. La ricorrente ha quindi impugnato sia il provvedimento di esclusione sia il provvedimento di aggiudicazione definitiva, oltre a richiedere l'accesso ai verbali di gara e alla relativa documentazione, accesso che le era stato parzialmente negato dalla CUC mediante note del 26 agosto 2022 e del 22 settembre 2022.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel sistema normativo degli appalti pubblici disciplinato dal decreto legislativo numero 50 del 2016, il codice dei contratti pubblici, che regola le procedure di gara e i relativi motivi di esclusione dei concorrenti. In particolare, rilevanza centrale nella fattispecie assume l'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 50/2016, che prevede specifici motivi per i quali un operatore economico deve essere escluso da una procedura di appalto, tra cui incapacità economica o finanziaria, mancanza dei requisiti morali o professionali, conflitti di interessi o comportamenti corruttivi, e altre cause tassativamente indicate dalla norma. Il decreto legislativo 50/2016 prevede altresì il diritto dei concorrenti di accedere alla documentazione di gara, fermo restando il rispetto dei segreti commerciali e dei dati sensibili, secondo le disposizioni di cui agli articoli 53 del medesimo decreto e 22 e seguenti della legge numero 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. La competenza a valutare e decidere in merito all'esclusione di un concorrente dalla gara è regolata dallo schema di convenzione che disciplina il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, atto normativo di rilievo centrale per la ripartizione delle responsabilità amministrative tra la CUC e le singole stazioni appaltanti.
La questione giuridica
Il giudizio verteva essenzialmente sulla legittimità della esclusione della ricorrente dalla procedura di gara, basandosi sulla contestazione che la medesima esclusione sarebbe stata disposta senza adeguata motivazione e sulla base di valutazioni non imparziali oppure non corrette. Secundariamente, la ricorrente ha sollevato una questione di competenza, rivendicando il diritto a una diversa allocazione dei compiti valutativi tra la CUC e la stazione appaltante, nonché il diritto di accedere integralmente alla documentazione di gara per poter effettivamente controllare la correttezza dei procedimenti che l'avevano riguardata. La ricorrente contendeva inoltre che Cirfood avrebbe dovuto essere ugualmente esclusa dalla gara, poiché in riferimento alla società aggiudicataria sussisterebbero i medesimi o addirittura più gravi motivi di esclusione che avevano determinato l'esclusione della ricorrente stessa.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa ma si componga principalmente di epigrafe e dispositivo, il respingimento del ricorso in tutte le sue articolazioni consente di inferire che il Tribunale Amministrativo Regionale abbia ritenuto che la CUC avesse agito in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 e allo schema di convenzione vigente nella sua competenza di valutare le esclusioni secondo l'articolo 80, comma 5, lettere c) e c-ter) del medesimo decreto. Il collegio ha presumibilmente riscontrato che la documentazione prodotta in giudizio e le argomentazioni delle parti costituissero elementi sufficienti per giustificare la legittimità della esclusione della ricorrente, e che gli stessi elementi non consentissero di accogliere le obiezioni formulate nei confronti di Cirfood. Riguardo al diritto di accesso, il giudice amministrativo ha verosimilmente ritenuto che il diniego della CUC fosse giustificato in ragione di ragionevoli limitazioni dovute alla natura commercialmente sensibile di taluni documenti o al rispetto della riservatezza nelle valutazioni tecniche e economiche. La logica sottostante al provvedimento deve intendersi quale conferma del principio per cui le scelte amministrative discrezionali in materia di appalti pubblici trovano fondamento nelle valutazioni tecniche svolte dalle amministrazioni secondo criteri predeterminati e comunicati ai partecipanti alla gara, salvo che tali valutazioni non risultino manifestamente illogiche o viziate da errori procedurali gravi.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso nella sua interezza, dichiarando quindi legittimi sia il provvedimento di esclusione della ricorrente del 15 luglio 2022 sia il provvedimento di aggiudicazione in favore di Cirfood del 19 agosto 2022, nonché ritenendo fondato il diniego dell'accesso alla documentazione di gara parzialmente negato. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquefatte in euro quattromila al lordo degli oneri di legge, previa parziale compensazione tra le medesime, di cui duemila a favore della Provincia di Monza e della Brianza e duemila a favore di Cirfood. La sentenza è stata eseguita dall'autorità amministrativa in conformità alle disposizioni di legge, e il giudice ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarla a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata secondo il decreto legislativo 196/2003 e il Regolamento UE 2016/679.
Massima
La valutazione dei motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 50/2016 costituisce esercizio di una competenza amministrativa discrezionale della Centrale Unica di Committenza, atto che non è sindacabile in sede giurisdizionale se supportato da idonea documentazione e non affetto da vizi procedurali manifesti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Antonio De Vita, Consigliere per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale, raccolta generale -OMISSIS- del 15.7.2022, trasmessa via Sintel in pari data, con cui la Centrale Unica di Committenza di Monza e della Brianza ha disposto l'esclusione di-OMISSIS- dalla gara per l'affidamento mediante concessione del servizio di refezione scolastica ed altre utenze a ridotto impatto ambientale in favore del Comune di Sovico per il periodo dal 1.8.2022 al 31.7.2025, con facoltà di estensione temporale di ulteriori 36 mesi – CIG: -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresi tutti i verbali di gara relativi all'esclusione di-OMISSIS-; - nonché, in via subordinata e in parte qua, dello “schema di convenzione per la gestione delle attività della centrale unica di committenza della provincia di Monza e della Brianza” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Sovico -OMISSIS- “Adesione e approvazione nuovo schema di convenzione periodo 2022/2024” (doc. 3), ove si interpreti nel senso che sono di competenza esclusiva della CUC le valutazioni sull'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) d.lgs. 50/2016 (punto. 5.6. della Convenzione), nonché per la condanna della stazione appaltante intimata a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente riammissione di-OMISSIS- in gara, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario, e, in subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente monetario; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/10/2022: - del provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato dal Comune di Sovico in favore di Cirfood, con Determinazione -OMISSIS- del 19.8.2022, comunicato a-OMISSIS- il 23.8.2022, in esito alla procedura per l'affidamento mediante concessione del servizio di refezione scolastica ed altre utenze a ridotto impatto ambientale in favore del Comune di Sovico per il periodo dal 1.8.2022 al 31.7.2025, con facoltà di estensione temporale di ulteriori 36 mesi – CIG: -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi la proposta di aggiudicazione in favore di Cirfood, adottata dalla CUC con determinazione dirigenziale raccolta generale -OMISSIS- dell'11.8.2022; i verbali di gara, ancorché ad oggi parzialmente noti, stante il diniego della CUC all'istanza di accesso presentata da-OMISSIS-, nella parte in cui ammettono Cirfood alla procedura di gara e le attribuiscono i relativi punteggi tecnici ed economici, nonché per la condanna della stazione appaltante intimata a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente riammissione di-OMISSIS- in gara, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato nelle more del giudizio, con il concorrente illegittimo aggiudicatario e in subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente monetario; nonché per l’accesso ex art. 116, comma 2, cod.proc.amm., previo annullamento del parziale diniego espresso dalla CUC con le note prot. n. -OMISSIS- del 26.8.2022 e prot. n. -OMISSIS- del 22.9.2022 (doc. 28), in riscontro alle istanze di accesso di-OMISSIS- del 29.7.2022, 25.8.2022 e 31.8.2022 (doc. 29), alla documentazione richiesta con le dette istanze, con conseguente accertamento del diritto di accesso della Società: ai verbali di gara, alla documentazione amministrativa dei concorrenti, all'offerta e giustificativi dell'aggiudicatario, con condanna dell'Amministrazione alla relativa ostensione ex artt. 53 del d.lgs. 50/2016 e 22 e ss. della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. sul ricorso numero di registro generale 1493 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Di Giandomenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Monza e della Brianza - Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Annibali, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Sovico, non costituito in giudizio; Societa' Cirfood S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Monza e della Brianza - Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza e della Cirfood S.C.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, previa parziale compensazione, in euro 4.000,00 (quattromila/00) – di cui 2.000,00 (duemila/00) a favore della Provincia di Monza e della Brianza e 2.000,00 (duemila/00) a favore della Cirfood s.c.- oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →