Sentenza n. 202300982/2023
Ambiente - Distributore Carburante Dismesso - Contaminazione Suolo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia verte su un'ordinanza emessa dalla Provincia di Pavia in data 2 agosto 2018, specificatamente dall'ordinanza n. 225 del settore Programmazione Territoriale e Promozione del Territorio, relativa a un sito ubicato a Viale Matteotti nel Comune di Pavia. L'area in questione, di proprietà comunale ma gestita dalla società Ambrogio Moro S.p.A., contiene un parco di serbatoi interrati dismessi, ossia infrastrutture sotterranee abbandonate che rappresentano una potenziale fonte di inquinamento ambientale. La Provincia di Pavia ha concluso un procedimento istruttorio denominato indagine n. 12/2018 e ha emesso una conseguente ordinanza cautelare e prescrittiva, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte IV, Titolo V, che disciplina la gestione dei siti contaminati. La società Ambrogio Moro S.p.A. ha impugnato tale ordinanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento, con il supporto giuridico dei propri difensori.
Il quadro normativo
La vicenda si colloca interamente nell'ambito della normativa sulla bonifica dei siti contaminati, specificamente sotto il regime del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152, nella sua Parte IV intitolata "Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati" e particolarmente del Titolo V dedicato alle "Norme in materia di bonifica di siti contaminati". Le ordinanze emesse dalla Provincia secondo gli articoli 244 e 245 del citato decreto costituiscono provvedimenti di carattere cautelare e prescrittivo, attraverso i quali l'ente pubblico competente può disporre le misure necessarie per prevenire, contenere ed eliminare i pericoli derivanti dalla contaminazione del suolo, dell'acqua e dell'atmosfera. Tali ordinanze possono imporre alla proprietà o alla gestione del sito la realizzazione di indagini complementari, interventi di messa in sicurezza, bonifica o altra attività volta a ridurre il rischio ambientale e sanitario. La competenza della Provincia e, per alcuni aspetti, della Prefettura, emerge dalla distribuzione delle funzioni amministrative in materia ambientale secondo le disposizioni del decreto legislativo medesimo e secondo il principio di sussidiarietà tra livelli di governo del territorio.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità dell'ordinanza provinciale sotto il profilo procedimentale, sostanziale e proporzionato. Ambrogio Moro S.p.A. presumibilmente contestava che l'ordinanza fosse stata emessa in assenza di idonea istruttoria, o che imponesse obblighi eccessivi, sproporzionati rispetto al rischio effettivo, o che violasse il diritto di difesa della società. La società ricorrente potrebbe aver argomentato che l'indagine preliminare fosse incompleta, che le conclusioni della Provincia fossero infondate, o che l'ordinanza eccedesse i poteri dell'amministrazione provinciale nel contesto della gestione ambientale di un sito complesso quale quello dei serbatoi dismessi. In altre parole, era in gioco l'equilibrio tra il dovere dell'amministrazione di proteggere l'ambiente e la salute pubblica, da un lato, e il diritto della proprietà e del gestore del sito di contrastare provvedimenti amministrativi che ritenessero illegittimi o lesivi dei propri interessi economici, dall'altro lato.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non riporti la motivazione estesa, è possibile desumere dal rigetto del ricorso che il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto corretta la procedura seguita dalla Provincia di Pavia e fondata in diritto l'ordinanza impugnata. Il collegio giudicante deve aver valutato che la Provincia disponeva di idonea base istruttoria per emettere il provvedimento, che l'indagine preliminare era stata condotta secondo i parametri normativi applicabili, e che le prescrizioni contenute nell'ordinanza risultavano proporzionate rispetto al contesto di fatto e al quadro normativo in materia di bonifica. Il giudice amministrativo ha verosimilmente respinto le eccezioni procedurali sollevate dalla ricorrente, ritenendo che l'ordinanza non violasse il diritto di difesa della società e che l'esercizio del potere discrezionale della Provincia ricadesse entro i confini della legalità amministrativa. Il decorso temporale significativo dal 2 agosto 2018 al marzo 2023, data della sentenza, suggerisce che il giudizio amministrativo è stato condotto secondo le ordinarie scansioni procedimentali e che la Provincia ha avuto agio di illustrare pienamente la fondatezza delle proprie determinazioni.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi in via definitiva, ha respinto il ricorso proposto da Ambrogio Moro S.p.A. e ha confermato la piena legittimità dell'ordinanza provinciale n. 225 del 2 agosto 2018. La sentenza dispone inoltre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali senza il recupero da parte dell'altra, riflettendo il giudizio del collegio sulla ragionevolezza complessiva della controversia. Di conseguenza, l'ordinanza della Provincia di Pavia rimane pienamente efficace, e la società Ambrogio Moro S.p.A. è tenuta al rispetto dei suoi obblighi secondo le prescrizioni in essa contenute. La sentenza ordina, come di consueto, all'autorità amministrativa di dare esecuzione al provvedimento giudiziario.
Massima
La Provincia è legittimata a emettere ordinanze cautelari di bonifica di siti contaminati secondo il decreto legislativo 152/2006 sulla base di idonea istruttoria tecnica, e tali ordinanze non risultano illegittime per violazione di diritti procedimentali della proprietà o della gestione del sito allorché il provvedimento sia proporzionato rispetto al rischio ambientale accertato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - dell’ordinanza della Provincia di Pavia – Settore Programmazione Territoriale e Promozione del Territorio, della Comunità e della Persona – U.O. Bonifiche e Compatibilità Paesistico Ambientale, n. 225 del 2 agosto 2018, recante: “Oggetto: Parco serbatoi interrati dismessi in area di proprietà comunale gestita da Ambrogio Moro s.p.a. - Pavia di Viale Matteotti nel Comune di Pavia (foglio 1, mappale 550). Procedimento ex d.lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V. Conclusione indagine n. 12/2018 ai sensi degli art. 244 comma 2 e art. 245 comma 2 d.lgs. 152/206. Ordinanza n. 9/2018”, notificata con nota prot. n. 47657 del 3 agosto 2018; - nonché di ogni altro atto e comportamento, preordinato, consequenziale e connesso. sul ricorso numero di registro generale 2261 del 2018, proposto da - Ambrogio Moro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Prati ed Elena Capone ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza Bertarelli n. 1; - la Provincia di Pavia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Tognella e Silvia Dabusti e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Pavia, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - Soc. Kri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Maria Izzo e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - Comune di Pavia, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; - Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio; - A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Pavia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - A.S.L. Pavia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - Total Erg S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pavia, dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Pavia e di Soc. Kri S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza smaltimento dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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