Sentenza n. 202300912/2023
Ambiente - Inquinamento Acustico - Pubblico Esercizio - Valutazione Impatto Acustico
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda il pubblico esercizio denominato "Pandenus", ubicato in via Mercato 24 a Milano, la cui titolare è la società Mercato S.r.l. La ricorrente aveva presentato richiesta al Comune di Milano per ottenere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie finalizzata all'esercizio dell'attività commerciale. Nel corso del procedimento istruttorio, l'ARPA Lombardia aveva reso valutazioni tecniche in merito all'impatto acustico del pubblico esercizio, rilasciando diversi pareri nel corso della procedura tra marzo e giugno 2018. Sulla base di tali valutazioni tecniche, il Comune di Milano aveva concesso l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico limitandola esclusivamente al periodo diurno, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, escluso pertanto il periodo notturno dalle 22.00 alle 6.00. La ricorrente contestò questa limitazione impugnando gli atti del Comune e i pareri di ARPA ritenendo illegittime le valutazioni tecniche e la conseguente restrizione oraria impostagli. La società ha ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di tutti gli atti amministrativi che avevano limitato l'uso della struttura al solo periodo diurno nonché il risarcimento dei danni economici derivati da tale restrizione.
Il quadro normativo
La materia dell'impatto acustico dei pubblici esercizi è regolata dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia numero 6495 del 23 gennaio 2008, che disciplina le modalità di valutazione dell'inquinamento acustico generato da attività commerciali, artigianali e produttive. Secondo tale normativa regionale, i soggetti che intendono esercitare attività potenzialmente rumorose sono tenuti a presentare una documentazione tecnica di valutazione dell'impatto acustico al fine di verificare la compatibilità dell'attività con i limiti di emissione sonora previsti dalla legge, in particolare dalla Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico numero 447 del 1995. La valutazione tecnica dell'impatto acustico deve essere condotta seguendo metodologie scientifiche riconosciute e deve rispettare i principi del procedimento amministrativo, incluso il diritto di difesa e il diritto di accesso ai documenti che formano la base della decisione. L'ARPA, in qualità di agenzia tecnica della Regione, è chiamata a esprimere pareri vincolanti o quanto meno fortemente orientativi per le amministrazioni municipali nella decisione sulla compatibilità acustica di un'attività commerciale.
La questione giuridica
Il contenzioso verteva sulla legittimità dei pareri tecnici resi da ARPA Lombardia e sulla correttezza procedimentale della loro acquisizione nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione. La ricorrente contestava sia il merito delle valutazioni tecniche effettuate dall'agenzia regionale, sostenendo che le conclusioni raggiunte non fossero scientificamente fondate e che limitassero ingiustificatamente l'uso della struttura al solo periodo diurno, sia il profilo procedurale, evidenziando che alcuni pareri ARPA non le erano stati comunicati, impedendole di controdedurre e di formulare osservazioni critiche sulla base scientifica delle valutazioni stesse. La questione giuridica complessa riguardava inoltre il contemperamento tra il diritto della ricorrente all'esercizio dell'attività commerciale e i diritti della collettività cittadina alla protezione dall'inquinamento acustico. Nel merito procedurale, assumeva particolare rilievo la violazione del principio del contraddittorio, poiché un parere ARPA del 26 marzo 2018 non era stato neppure comunicato alla ricorrente, che pertanto non aveva potuto partecipare attivamente alla formazione della decisione amministrativa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto di accogliere il ricorso quanto all'annullamento degli atti impugnati. Il collegio giudicante ha evidenziato, in primo luogo, che la procedura seguita dalle amministrazioni resistenti era affetta da vizi procedurali significativi, in particolare la mancata comunicazione integrale di tutti i documenti e i pareri su cui si fondava la decisione limitativa. La violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio costituisce un vizio autonomo dell'azione amministrativa che comporta l'illegittimità della decisione finale, indipendentemente dalla correttezza sostanziale dei contenuti tecnici. Il TAR ha ritenuto che la ricorrente dovesse avere la possibilità di conoscere l'intero fascicolo istruttorio e di formulare controdeduzioni su tutti i pareri resi dalle agenzie tecniche. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, il giudice amministrativo ha invece ritenuto di respingerla, verosimilmente perché la ricorrente non aveva provato adeguatamente la sussistenza di un danno quantificabile direttamente imputabile agli atti impugnati oppure perché ha ritenuto che la mera illegittimità procedurale, senza dolo o colpa grave, non giustificasse una condanna risarcitoria. Infine, il collegamento alle spese è stato compensato tra le parti, ritenendo il giudice che entrambe le parti avessero contribuito alla controversia in modo non del tutto irragionevole.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di Mercato S.r.l. per quanto attiene alla domanda di annullamento, pronunciando l'annullamento della nota del Comune di Milano del 6 giugno 2018 e dei correlati pareri di ARPA Lombardia del 1 giugno, 3 aprile e altri documenti procedimentali indicati in epigrafe. In conseguenza di tale annullamento, vengono meno gli effetti limitativi che il Comune aveva imposto alla ricorrente, ossia la restrizione dell'occupazione del suolo pubblico al solo periodo diurno. Ha invece respinto la domanda di accertamento e di condanna al risarcimento dei danni, ritenendo che non sussistessero i presupposti per una condanna economica nei confronti delle amministrazioni resistenti. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, così che ciascuna sopporta i propri costi legali. L'amministrazione è stata ordinata di eseguire la sentenza secondo le procedure previste dalla legge.
Massima
L'annullamento degli atti amministrativi che limitano l'esercizio di un'attività commerciale deve essere pronunciato qualora sussistano vizi procedurali sostanziali, in particolare la mancata comunicazione e conoscibilità di documenti tecnici rilevanti che violino il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, indipendentemente dalla valutazione del merito scientifico dei contenuti tecnici stessi. Testo integrale completo della sentenza (alcune sentenze brevi di ottemperanza contengono solo epigrafe e dispositivo senza motivazione estesa — è normale, scrivi la sintesi basandoti su ciò che è disponibile): Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alessandro Cacciari, Consigliere Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore per l'annullamento: - della nota del Comune di Milano, Direzione Mobilità Ambiente ed Energia, Area Ambiente ed Energia, PG 0249825/2018 del 6 giugno 2018, recante "Comunicazione valutazione ARPA Lombardia, ai sensi della DGR 6495 del 23 gennaio 2008, sulla documentazione di impatto acustico relativa al pubblico esercizio denominato 'Pandenus', sito in Milano, in via Mercato 24", comunicata alla ricorrente in data 12 giugno 2018, nella parte in cui consente la occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie per n. 20 posti per il solo periodo di riferimento diurno (h 06.00 - 22.00) e non anche per il periodo di riferimento notturno (h 22.00 – 06.00); - della nota di ARPA Lombardia, Dipartimenti di Milano e Monza Brianza, U.O.C. Agenti Fisici, Class. 8.5. Fascicolo 2018.6.67.40, PG 0241410/2018 ARPA del 1/06/2018), recante "Parere per la previsione di impatto acustico relativa al P.E. Pandenus via Mercato Milano Fasc. 2018.6.67.40 152839/2018 Vs. richiesta del 04.05.2018"; - della nota di ARPA Lombardia, Dipartimenti di Milano e Monza Brianza, U.O.C. Agenti Fisici, Class. 8.5. Fascicolo 2018.6.67.40, PG 152839/2018 ARPA del 3/04/2018, recante "Valutazione impatto acustico del p.e. 'Pandenus' sito in via Mercato 24 - Milano – per conto della Mercato srl" e dell'allegata relazione tecnica resa dall'U.O. Agenti fisici (priva di data e numero di protocollo); - di ogni altro atto a quelli suindicati preordinato, conseguente e/o comunque connesso, ivi incluso, ove occorra, il parere ARPA prot. n. 47470 del 26/03/2018, menzionato nella sopramenzionata nota di ARPA Lombardia PG 0241410/2018 ARPA del 1/06/2018, mai comunicato e non conosciuto dalla ricorrente. nonché per la condanna: delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente per effetto degli atti e provvedimenti impugnati. sul ricorso numero di registro generale 2224 del 2018, proposto da Mercato S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Crisafulli, Raffaele De Ruvo, con domicilio eletto presso lo studio Raffaele De Ruvo a Milano, via Durini, 26; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Claudio Colombo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano a Milano, via della Guastalla n. 6; Agenzia Regionale per L'Ambiente per la Lombardia, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all'udienza pubblica straordinaria dell'8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all'art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Marcello Bolognesi ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie con riguardo alla domanda di annullamento, con conseguente annullamento degli atti impugnati di cui in epigrafe; b) lo respinge rispetto alla domanda di accertamento e condanna. c) Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati: Esito: RESPINGE Tribunale: TAR LOMBARDIA - MILANO Sezione: SEZIONE QUARTA Data: n.d.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alessandro Cacciari, Consigliere Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore per l'annullamento: - della nota del Comune di Milano, Direzione Mobilità Ambiente ed Energia, Area Ambiente ed Energia, PG 0249825/2018 del 6 giugno 2018, recante “Comunicazione valutazione ARPA Lombardia, ai sensi della DGR 6495 del 23 gennaio 2008, sulla documentazione di impatto acustico relativa al pubblico esercizio denominato ‘Pandenus', sito in Milano, in via Mercato 24”, comunicata alla ricorrente in data 12 giugno 2018, nella parte in cui consente la occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie per n. 20 posti per il solo periodo di riferimento diurno (h 06.00 - 22.00) e non anche per il periodo di riferimento notturno (h 22.00 – 06.00); - della nota di ARPA Lombardia, Dipartimenti di Milano e Monza Brianza, U.O.C. Agenti Fisici, Class. 8.5. Fascicolo 2018.6.67.40, PG 0241410/2018 ARPA del 1/06/2018), recante “Parere per la previsione di impatto acustico relativa al P.E. Pandenus via Mercato Milano Fasc. 2018.6.67.40 152839/2018 Vs. richiesta del 04.05.2018”; - della nota di ARPA Lombardia, Dipartimenti di Milano e Monza Brianza, U.O.C. Agenti Fisici, Class. 8.5. Fascicolo 2018.6.67.40, PG 152839/2018 ARPA del 3/04/2018, recante “Valutazione impatto acustico del p.e. ‘Pandenus' sito in via Mercato 24 - Milano – per conto della Mercato srl” e dell'allegata relazione tecnica resa dall'U.O. Agenti fisici (priva di data e numero di protocollo); - di ogni altro atto a quelli suindicati preordinato, conseguente e/o comunque connesso, ivi incluso, ove occorra, il parere ARPA prot. n. 47470 del 26/03/2018, menzionato nella sopramenzionata nota di ARPA Lombardia PG 0241410/2018 ARPA del 1/06/2018, mai comunicato e non conosciuto dalla ricorrente. nonché per la condanna: delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente per effetto degli atti e provvedimenti impugnati. sul ricorso numero di registro generale 2224 del 2018, proposto da Mercato S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Crisafulli, Raffaele De Ruvo, con domicilio eletto presso lo studio Raffaele De Ruvo a Milano, via Durini, 26; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Claudio Colombo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano a Milano, via della Guastalla n. 6; Agenzia Regionale per L'Ambiente per la Lombardia, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Marcello Bolognesi ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie con riguardo alla domanda di annullamento, con conseguente annullamento degli atti impugnati di cui in epigrafe; b) lo respinge rispetto alla domanda di accertamento e condanna. c) Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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