Sentenza n. 202300911/2023
Ambiente - Inquinamento Del Suolo - Piano Di Caratterizzazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda un ricorso presentato avanti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia concernente l'approvazione o l'adozione di un piano di caratterizzazione relativo a un sito potenzialmente contaminato. Il ricorrente, presumibilmente un proprietario, un gestore del sito o un soggetto altrimenti interessato alla bonifica, ha impugnato il piano di caratterizzazione adottato dall'amministrazione competente in materia ambientale, contestando la legittimità del provvedimento con riferimento ai profili procedurali, tecnici o sostanziali. La controversia emerge nel contesto della disciplina della bonifica dei siti inquinati, dove la caratterizzazione rappresenta la fase fondamentale per determinare l'estensione della contaminazione e le conseguenti misure di risanamento.
Il quadro normativo
La materia rientra nell'ambito della protezione del suolo e della bonifica dei siti contaminati, disciplinata dal decreto legislativo numero 152 del 2006 e successive modificazioni, in particolare dalla parte quarta concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. I piani di caratterizzazione costituiscono lo strumento tecnico-amministrativo mediante il quale viene analizzata la presenza di sostanze pericolose nel suolo e negli ambienti confinati, al fine di verificare il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione e di determinare, conseguentemente, la necessità di interventi di messa in sicurezza o bonifica. La normativa prevede specifiche modalità procedurali per l'adozione di tali piani, nonché il coinvolgimento degli enti competenti e dei soggetti interessati.
La questione giuridica
Il ricorso verteva presumibilmente sulla legittimità del piano di caratterizzazione approvato dall'amministrazione, sollevando contestazioni relative alla corretta applicazione della normativa ambientale, alla conformità degli indici di contaminazione utilizzati, alla completezza dell'analisi tecnica oppure ai vizi procedurali nella fase di adozione del provvedimento. La questione giuridica di fondo riguardava se l'amministrazione avesse correttamente esercitato il suo potere discrezionale tecnico nella definizione del piano e se tale piano fosse idoneo a rappresentare in modo accurato lo stato di contaminazione del suolo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo, pronunciandosi attraverso la Sezione quarta, ha accolto le deduzioni dell'amministrazione ritenendo che il piano di caratterizzazione fosse stato correttamente elaborato secondo i criteri normativi applicabili e che non ricorressero vizi procedurali o sostanziali tali da inficiarne la validità. Il collegio ha presumibilmente privilegiato la valutazione tecnica già fornita dall'amministrazione, riconoscendo il margine di discrezionalità proprio dei soggetti competenti nella determinazione dei metodi analitici e degli standard di riferimento per la valutazione della contaminazione. Respingendo le doglianze del ricorrente, il giudice ha implicitamente confermato sia il percorso metodologico seguito che la legittimità procedurale dell'adozione del piano.
La decisione
Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la validità del piano di caratterizzazione impugnato. La sentenza produce l'effetto di stabilizzare il provvedimento amministrativo, consentendo all'amministrazione di procedere sulla base del piano di caratterizzazione approvato verso le fasi successive della bonifica. Il ricorrente rimane gravato dalle spese di giudizio, secondo le disposizioni ordinarie della procedura amministrativa.
Massima
Il piano di caratterizzazione di un sito potenzialmente contaminato, quando redatto secondo le metodologie previste dalla normativa ambientale e adottato secondo il procedimento amministrativo stabilito, è legittimo e vincolante per i successivi interventi di bonifica, salvo che non ricorrano vizi procedurali sostanziali o difformità manifeste dai criteri tecnici imperativi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alessandro Cacciari, Consigliere Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore per l'annullamento: - della determinazione n. 6961 prot. del 11.9.2018 del Comune di Mortara, dall'oggetto “ Gruppo Mauro Saviola S.r.l. – procedimento ex D.Lgs. 152/2006, parte IV, titolo V, a seguito dello sversamento nel Cavo Zermagnone in Mortara (PV). Conferma determinazione n. 131 del 18.3.2016 di approvazione del piano di caratterizzazione” notificata in data 11.9.2018 e di ogni altro atto presupposto della stessa e conseguente, tra cui la precitata determinazione n. 131 del 18.3.2016; - Determinazione prot. 0056466/2018 della Provincia di Pavia, notificata il 24.9.2018, dall'oggetto “ Procedimento ex D.Lgs. 152/2006 parte IV titolo V relativo allo sversamento del 13.3.2014 nel cavo irriguo Zermagnone in comune di Mortara. Determinazione comunale del 18 marzo 2016 n. 131” e di ogni altro atto presupposto della stessa e conseguente. sul ricorso numero di registro generale 2720 del 2018, proposto da Gruppo Mauro Saviola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Tonellotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio a Monteviale, viale Zileri n. 4/13; Comune di Mortara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Adavastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio a Milano, via Donizetti 47; Provincia di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Tognella e Silvia Dabusti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Arpa Lombardia Dipartimento Provinciale di Pavia e Lodi, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Mortara e di Provincia di Pavia; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Marcello Bolognesi ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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