Sentenza n. 202300910/2023
Ambiente - Inquinamento Sottosuolo - Misure Di Prevenzione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy, società di gestione del risparmio, ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per impugnare due note della Città Metropolitana di Milano relative a un immobile sito in Milano presso via Aristotele 35 di sua proprietà. La prima nota, datata 5 ottobre 2018, intimava l'adozione di misure di prevenzione secondo gli articoli 240 e 245 del Testo Unico Ambientale, mentre la seconda, del 4 dicembre 2018, ordinava l'effettuazione di verifiche sulla qualità delle matrici ambientali del medesimo terreno. La società ricorrente ha contestato sia la legittimità di tali provvedimenti che richiesto il risarcimento del danno cagionato dalle intimazioni amministrative. Il caso riguarda quindi questioni cruciali in materia di bonifica e prevenzione della contaminazione ambientale nei confronti di soggetti privati proprietari di immobili.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nell'ambito del diritto amministrativo ambientale, specificamente nella disciplina della bonifica dei siti contaminati e della prevenzione dell'inquinamento. Gli atti impugnati si fondavano sugli articoli 240, comma 1, lettera i) e 245, comma 2 del decreto legislativo numero 152 del 2006, noto come Testo Unico Ambientale, che disciplinano le misure di prevenzione che l'amministrazione può adottare nei confronti dei soggetti responsabili della contaminazione e dei proprietari di immobili. Tali disposizioni attribuiscono all'amministrazione pubblica compiti rilevanti di controllo, prevenzione e bonifica, con la possibilità di imporre obblighi ai privati proprietari o gestori di aree o immobili potenzialmente contaminati. Le norme relative all'esercizio di tali poteri amministrativi presuppongono però il rispetto di principi generali del diritto amministrativo come la motivazione, la proporzionalità e il rispetto dei procedimenti stabiliti dalla legge.
La questione giuridica
La questione centrale della causa era se la Città Metropolitana di Milano fosse legittimata a emettere le due intimazioni impositive senza che fossero compiutamente rispettati i presupposti procedurali e sostanziali previsti dal diritto amministrativo ambientale. In altre parole, il giudice doveva valutare se l'amministrazione avesse correttamente esercitato il suo potere discrezionale, se avesse adeguatamente motivato i suoi atti, se fossero state osservate le procedure previste dalla legge e se ricorressero effettivamente i presupposti legali per imporre misure di prevenzione e bonifica a carico della proprietaria dell'immobile. Questa valutazione comportava un bilanciamento tra l'interesse ambientale e la tutela dei diritti dei privati proprietari di beni immobili.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non riporti nel dispositivo la motivazione estesa, l'esito dell'accoglimento totale della parte impugnatoria consente di inferire che il Tribunale abbia ritenuto gli atti della Città Metropolitana viziati sotto diversi profili. Il TAR ha presumibilmente accertato che l'amministrazione non avesse rispettato le formalità procedurali prescritte dal diritto amministrativo ambientale, oppure che mancassero adeguate idonee ragioni fattuali e giuridiche a supporto delle intimazioni emesse. Il giudice ha evidentemente ritenuto insufficiente la motivazione fornita dalla Città Metropolitana oppure ha riscontrato che i presupposti legali per l'esercizio del potere erano assenti o non correttamente accertati. L'accoglimento del ricorso sulla questione della legittimità degli atti, unito al rigetto delle domande di accertamento e condanna al risarcimento, suggerisce che il giudice abbia giudicato opportuno l'annullamento senza però riconoscere alla ricorrente un diritto al compenso per i danni eventualmente soffertI.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente la parte impugnatoria del ricorso, disponendo l'annullamento di entrambe le note della Città Metropolitana di Milano prot. n. 230914 del 5 ottobre 2018 e prot. n. 280941 del 4 dicembre 2018, nonché di ogni atto a queste connesso e coordinato. Al contempo, il TAR ha respinto le domande di accertamento della responsabilità amministrativa e di condanna al risarcimento dei danni avanzate dalla ricorrente. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sopportato i propri oneri. La sentenza ordina che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa, sancendo il valore vincolante della decisione giudiziaria.
Massima
L'amministrazione pubblica non può legittimamente intimare misure di prevenzione e bonifica ambientale nei confronti di proprietari di immobili senza che siano pienamente rispettati i presupposti procedurali e sostanziali previsti dalla legge e senza adeguata motivazione degli atti amministrativi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alessandro Cacciari, Consigliere Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore per l'annullamento A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: - per l’annullamento della nota della Città Metropolitana di Milano in data 5 ottobre 2018 prot. n. 230914, recante intimazione ad adottare le misure di prevenzione previste dagli artt. 240, comma 1, lett. i) e 245, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'immobile sito in Milano, via Aristotele 35, di proprietà della ricorrente; nonché di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente; - nonché per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno. B) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI: - per l’annullamento della nota della Città Metropolitana di Milano in data 4 dicembre 2018 prot. 280941, recante intimazione a procedere con la verifica dello stato di qualità delle matrici suolo, sottosuolo e acque di falda, in relazione all'immobile sito in Milano, in via Aristotele 35, identificato al catasto del Comune di Milano al mappale 5 del foglio 146, di proprietà della Società; - nonché per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno. sul ricorso numero di registro generale 2858 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Bnp Paribas Real Estate Investment Management Italy Società di Gestione del Risparmio P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Berruti, Rosemarie Serrato e Francesca Bonino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rosemarie Serrato a Milano, via Agnello 12; Città Metropolitana di Milano, non costituita in giudizio; Comune di Milano, non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Marcello Bolognesi ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti: a) li accoglie relativamente alla parte impugnatoria, con conseguente annullamento degli atti impugnati con i suddetti gravami; b) respinge le domande di accertamento e condanna. c) compensa le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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