Sentenza n. 202300898/2023
Ambiente - Autorizzazione Integrata Ambientale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il caso riguarda la Mamoli S.r.l., società ricorrente che ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia l'Autorizzazione Dirigenziale n. 5912 rilasciata il 8 agosto 2018 dalla Città Metropolitana di Milano. Tale provvedimento costituiva l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), necessaria per l'esercizio di un'installazione classificata come IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), ubicata nel Comune di Lacchiarella in provincia di Milano. La controversia si inseriva nel contesto della regolamentazione ambientale e della gestione dei rifiuti, settori che richiedono l'intervento coordinato di molteplici enti amministrativi inclusi ARPA, ATS, ATO e altri organi della pubblica amministrazione locale. La società ricorrente aveva proposto ricorso numero 2575 del 2018 contestando legittimità e regolarità del provvedimento autorizzativo e del relativo allegato tecnico, ritenendoli lesivi dei propri diritti e interessi. Durante il lungo procedimento, durato quasi cinque anni fino alla decisione dell'8 marzo 2023, sono intervenute circostanze rilevanti che hanno modificato la situazione sottesa al ricorso originario.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 152/2006, il principale testo normativo italiano in tema di ambiente, che regola il sistema delle autorizzazioni integrate ambientali per gli impianti classificati come attività IPPC. Tali autorizzazioni sono rilasciate dalle autorità competenti territoriali, nel caso della Lombardia dai soggetti pubblici territorializzati come la Città Metropolitana di Milano, e devono coordinare le varie esigenze di controllo e prevenzione dell'inquinamento. La procedura di rilascio dell'AIA prevede il coinvolgimento di una Conferenza dei Servizi, atto di coordinamento mediante il quale i diversi enti pubblici interessati esprimono i propri pareri e condizionamenti. Nel caso di specie è stata celebrata una Conferenza dei Servizi il 25 giugno 2018, atto allegato al ricorso e su cui la ricorrente ha fondato parte delle proprie doglianze. La normativa sui procedimenti amministrativi prevede inoltre istituti di improcedibilità quando venga meno l'interesse della parte al proseguimento del giudizio in conseguenza di sopravvenimenti che rendano superflua una decisione nel merito.
La questione giuridica
La principale questione giuridica sottesa al ricorso consisteva nella legittimità del provvedimento autorizzativo emanato dalla Città Metropolitana, con particolare riguardo alla conformità dello stesso alla normativa ambientale, alla regolarità della procedura seguita e alla completezza e correttezza dell'allegato tecnico che forma parte integrante del provvedimento. La ricorrente aveva probabilmente lamentato carenze istruttorie, violazioni delle norme procedurali, oppure l'inadeguatezza dei condizionamenti imposti nel provvedimento stesso. Una questione procedurale centrale è diventata poi la rilevanza di possibili sopravvenimenti durante il corso del giudizio: il venir meno dell'interesse della parte a ottenere una decisione nel merito rappresenta un profilo di improcedibilità che il giudice amministrativo è obbligato a rilevare anche d'ufficio. Pertanto il collegio doveva valutare se, tra la presentazione del ricorso nel 2018 e la discussione nel 2023, fossero intervenute circostanze tali da rendere superflua o impossibile una utilità pratica della sentenza.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza nel testo fornito non contenga una motivazione estesa, la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse comporta che il collegio giudicante abbia accertato l'intervenuta carenza di utilità del giudizio nel merito. Ciò accade tipicamente quando il provvedimento impugnato sia stato nel frattempo annullato, revocato, modificato oppure abbia esaurito i suoi effetti pratici durante il corso del procedimento. Il giudice amministrativo ha ritenuto che tale sopravvenimento fosse rilevante e decisivo per l'esito della causa, prevalendo su qualunque valutazione del merito delle doglianze della ricorrente. La rilevazione dell'improcedibilità rappresenta un'applicazione del principio di economia processuale e di ragionevolezza: se la vittoria nel merito non comporterebbe alcun vantaggio pratico per la ricorrente, il procedimento non può continuare utilmente. Il collegio ha quindi correttamente operato il bilanciamento tra il diritto di accesso al giudice e l'inutilità sopravvenuta di una decisione nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rifiutando quindi di pronunciarsi nel merito sulle doglianze della ricorrente. Conseguentemente, non è stato annullato né confermato il provvedimento autorizzativo contestato. Le spese sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte rimane gravata dalle proprie spese di giudizio senza obbligo di rimborso verso l'altra. La sentenza è stata dichiarata esecutiva per obbligare l'amministrazione al suo adempimento secondo i termini del provvedimento. La società ricorrente si è vista tuttavia riconosciuta una riserva di azione per il possibile risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sottesi al giudizio.
Massima
Quando durante il corso di un procedimento amministrativo venga meno l'utilità pratica di una decisione nel merito per sopravvenuti eventi che abbiano eliminato l'interesse della parte ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile senza pronunciarsi nel merito, ferma restando la possibilità di agire per il risarcimento dei danni eventualmente cagionati dal provvedimento impugnato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alessandro Cacciari, Consigliere Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore per l'annullamento, in parte qua - dell'Autorizzazione Dirigenziale Racc. Gen. n. 5912 dell'8.8.2018 (Prot. N. 192111 dell'8.8.2018), recante ad oggetto: “Mamoli S.r.l. Rilascio dell'Autorizzazione integrata Ambientale relativo all'installazione IPPC sita in Comune di Lacchiarella (MI) – Piazza S. Mamoli, 1, ai sensi del D.Lgs. 152/06”, a firma del Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni integrate ambientali, ricevuta dalla Società ricorrente in pari data ed annesso Allegato Tecnico, parte integrale e sostanziale del provvedimento de quo; - di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e, in particolare, per quanto occorrer possa, il Verbale della Conferenza dei Servizi del 25.6.2018; e con riserva di azione: di risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla Società ricorrente sul ricorso numero di registro generale 2575 del 2018, proposto da Mamoli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Rolando, Claudio Sala e Maria Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Sala a Milano, via Hoepli 3; Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani e Alessandra Zimmitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; A.R.P.A. Dipartimenti di Milano e Monza e Brianza, Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.P.A, A.T.O. – Ufficio D'Ambito della Città Metropolitana di Milano, A.T.S. Città Metropolitana di Milano, Comune di Lacchiarella, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Milano; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Marcello Bolognesi ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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