Sentenza n. 202300892/2023
Ambiente - Inquinamento Del Suolo
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Esso Italiana S.r.l., titolare di un Punto Vendita di carburanti (impianto ESSO 0235 denominato PBL105156) ubicato in Via Torino nel Comune di Casteggio in provincia di Pavia, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare due atti emanati dalla Provincia di Pavia nella sua funzione di autorità competente in materia ambientale e paesaggistica. La vicenda origina da un procedimento amministrativo avviato dalla Provincia nei confronti dell'impianto di distribuzione carburanti, specificamente una nota protocollare del 26 aprile 2018 e una successiva ordinanza del 24 aprile 2018 che avviavano un'indagine conoscitiva sullo stato ambientale del sito secondo le disposizioni del Decreto Legislativo numero 152 del 2006. L'ordinanza ordinava verifiche in riferimento agli articoli 244 e 245 del medesimo decreto legge, disposizioni che riguardano l'analisi e la valutazione della contaminazione del suolo nei siti contaminati o potenzialmente contaminati. La ricorrente contestava questi provvedimenti ritenendoli illegittimi e lesivi dei propri diritti, promuovendo il ricorso per ottenerne l'annullamento insieme a ogni altro atto derivato o connesso.
Il quadro normativo
La materia della contaminazione del suolo e delle bonifiche è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 152 del 2006, comunemente noto come Testo Unico Ambientale, in particolare dalla Parte Quarta dedicata alla gestione dei rifiuti e dalla Parte Quinta relativa alla tutela del suolo e delle acque sotterranee. Gli articoli 244 e 245 del decreto in questione configurano il procedimento mediante il quale l'amministrazione competente territoriale, nella fattispecie la Provincia, può avviare indagini conoscitive e acquisire documentazione relativamente ai siti potenzialmente contaminati da attività industriali o commerciali, al fine di verificare se sussista effettivo inquinamento del suolo e della falda acquifera. Tali norme attribuiscono all'ente provinciale il potere-dovere di vigilanza e controllo ambientale nei propri confini territoriali, conferendogli ampi poteri di ordinanza per fare rispettare i livelli di contaminazione e per imporre le necessarie indagini preliminari.
La questione giuridica
La controversia, sebbene riassunta nella breve epigrafe e dispositivo senza ampia motivazione scritta, verteva sulla legittimità dei provvedimenti mediante i quali la Provincia aveva avviato l'indagine ex articoli 244 e 245 del D. Lgs. 152/06 nei confronti del Punto Vendita di carburanti. Esso Italiana contestava presumibilmente l'osservanza delle procedure previste dalla legge, l'esercizio legittimo del potere discrezionale provinciale, ovvero l'adeguatezza della base informativa sulla quale si fondavano le ordinanze. La questione sottintendeva il bilanciamento tra l'esigenza pubblica di tutela ambientale e la salvaguardia dei diritti imprenditoriali della società ricorrente, nonché la corretta applicazione del regime amministrativo delle indagini ambientali preliminari.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non rechi una motivazione estesa in quanto si limita a dichiarare l'improcedibilità, il collegio giudicante ha ritenuto durante il procedimento che nel corso dello stesso fosse intervenuto un sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente a proseguire la controversia. Questa conclusione porta a inferire che la situazione soggettiva o oggettiva che aveva legittimato il ricorso avrebbe perduto rilevanza nel corso del tempo, forse per modificazione dell'atto impugnato, per revoca volontaria della Provincia, per esecuzione spontanea, oppure per mutamento delle circostanze concrete che fondavano l'interesse a ricorrere. Il giudice amministrativo, nel verificare la permanenza dei presupposti processuali all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, ha constatato che il ricorso non potesse più prosperare dal punto di vista processuale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, eliminando ogni necessità di entrare nel merito delle questioni sollevate dalla ricorrente. Conseguentemente, non è stato annullato né confermato alcuno dei provvedimenti provinciali impugnati, poiché il procedimento ha cessato di avere ragione di essere continuato sul piano giurisdizionale. Le spese sono state compensate tra le parti, secondo la normale prassi in caso di improcedibilità. La sentenza è stata dichiarata esecutiva, sottendendo che gli atti amministrativi impugnati mantengono la loro efficacia.
Massima
L'accertamento sopravvenuto di carenza di interesse della parte ricorrente nel corso del giudizio amministrativo determina l'improcedibilità del ricorso e impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, indipendentemente dalla fondatezza delle questioni sollevate. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, con Presidente Gabriele Nunziata, Consigliere Antonio De Vita e Primo Referendario Estensore Katiuscia Papi, ha pronunciato la presente sentenza su ricorso numero 1673 del 2018 proposto dalla società Esso Italiana S.r.l., rappresentata dagli avvocati Antonella Capria e Teodora Marocco. Nel procedimento erano costituiti come convenuti la Provincia di Pavia, rappresentata dai difensori Silvia Tognella e Silvia Dabusti, la Prefettura di Pavia e il Ministero dell'Interno, rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Non si costituirono in giudizio il Comune di Casteggio, la Regione Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente Lombardia con il suo Dipartimento di Pavia, l'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, la società Eg Italia S.r.l. e il privato Giuseppe Fabrizio Pisello. Il ricorso era diretto all'annullamento della nota protocollare numero 26148 della Provincia di Pavia, Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità, Ufficio Operativo Bonifiche e Compatibilità Paesistico Ambientale, datata 26 aprile 2018, nonché dell'ordinanza provinciale numero 137 del 2018 del 24 aprile 2018, entrambi gli atti riferentesi al procedimento ex D. Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V, relativo alla valutazione della contaminazione del sito contenente il Punto Vendita ESSO 0235 PBL105156 sito in Via Torino, Casteggio, Pavia, con indagine numero 13 del 2018 attuata ai sensi degli articoli 244 comma 2 e 245 comma 2 del Decreto Legislativo numero 152 del 2006. Il ricorso impugnava altresì ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso. Il Tribunale, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato svoltasi il giorno 8 marzo 2023, sentiti i difensori delle parti costituite, ha ritenuto accertato il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente a proseguire il procedimento giurisdizionale. Pertanto il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso come proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensa le spese tra le parti e ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati sopra indicati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - della nota della Provincia di Pavia, Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e sostenibilità, U.O. Bonifiche e Compatibilità paesistico ambientale, N. 26148 di Protocollo del 26/04/2018 avente ad oggetto “Procedimento ex D. Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V relativo al Punto Vendita ESSO 0235 PBL105156 sito in Via Torino in Comune di Casteggio (PV). – Notifica Ordinanza”; - dell'ordinanza della Provincia di Pavia, Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e sostenibilità n. 137/2018 del 24 aprile 2018 avente ad oggetto “Procedimento ex D. Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V relativo al Punto Vendita ESSO 0235 PBL105156 sito in Via Torino in Comune di Casteggio (PV) Indagine n. 13/2018 ai sensi dell'art- 244 c.2 e art. 245 c.2 (Ordinanza n. 6)”; - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2018, proposto dalla società Esso Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria e Teodora Marocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Antonella Capria in Milano, Piazza Belgioioso, 2; Provincia di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Tognella e Silvia Dabusti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Prefettura di Pavia, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1; Comune di Casteggio, Regione Lombardia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente A.R.P.A. della Lombardia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Pavia, Ats (Agenzia di Tutela della Salute) di Pavia, Eg Italia S.r.l., ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, e Giuseppe Fabrizio Pisello, tutti non costituiti in giudizio; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pavia, del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Pavia; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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