Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202300891/2023

Ambiente - Inquinamento - Bonifica Sito

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Esso Italiana S.r.l. ha proposto ricorso innanzi al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento di due provvedimenti emessi dalla Provincia di Pavia in data 11-12 aprile 2018, relativi a un procedimento di indagine su contaminazione ambientale riguardante il sito denominato P.V. ESSO 0218 ubicato in via Garlasco 19 nel Comune di Tromello. I provvedimenti impugnati, nello specifico una nota di protocollo numero 22784 e un'ordinanza numero 122/2018, erano stati emessi dal Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità dell'ente provinciale e prevedevano lo svolgimento di indagini per verificare lo stato di contaminazione del suolo secondo le disposizioni del Decreto Legislativo numero 152 del 2006, Parte IV, Titolo V, relativo alle bonifiche dei siti inquinati. Il ricorso era stato depositato nel 2018 e sottoposto a trattazione davanti al TAR nel corso di un'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato nel marzo 2023, a distanza di quasi cinque anni dalla notificazione dei provvedimenti gravati.

Il quadro normativo

La materia della bonifica dei siti contaminati è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 152 del 2006, Codice dell'Ambiente, in particolare dalla Parte IV, Titolo V, che stabilisce i criteri e le procedure per l'identificazione dei siti contaminati e gli obblighi a carico dei responsabili dell'inquinamento di avviare e completare i relativi interventi di risanamento. Gli articoli 244 e 245 del medesimo decreto legislativo, richiamati specificamente nei provvedimenti oggetto di ricorso, prevedono i poteri della pubblica amministrazione di ordinare indagini preliminari per accertare il grado di contaminazione di siti con potenziale inquinamento, in modo da determinare se sussista il presupposto per l'avvio di una procedura di bonifica vera e propria. Tali disposizioni rappresentano il fondamento legale dell'esercizio del potere amministrativo di acquisire i dati necessari per la valutazione del danno ambientale e la determinazione degli obblighi di ripristino.

La questione giuridica

Il ricorso verteva sulla legittimità del provvedimento ordinatorio emesso dalla Provincia di Pavia per l'avvio di indagini conoscitive sulla contaminazione del sito ESSO, nella prospettiva che tale ordinanza potesse contenere vizi procedurali o sostanziali rilevanti sul piano del diritto amministrativo. La società ricorrente contestava presumibilmente la correttezza delle modalità di esercizio del potere amministrativo, l'adeguatezza del procedimento seguito oppure la legittimità dell'ordinanza nella sua struttura decisionale. Tuttavia, nel corso dei quasi cinque anni intercorsi tra la notificazione dell'ordinanza e la trattazione della causa dinanzi al TAR, la situazione di fatto è verosimilmente mutata, determinando l'estinzione dell'interesse della parte a proseguire nel ricorso.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia ha ritenuto che, al momento della decisione, sussistesse una sopravvenuta carenza di interesse ad agire della ricorrente nel proseguimento della controversia. Tale conclusione si basa sul principio secondo cui la ricevibilità del ricorso amministrativo richiede, come condizione permanente, l'esistenza di un interesse legittimo della parte a ottenere l'annullamento del provvedimento: qualora tale interesse venga a mancare nel corso del procedimento, il giudizio diviene infruttuoso e la pronuncia di improcedibilità rappresenta la conseguenza logica e giuridica della perdita della causa petendi. La qualificazione di sopravvenuta, specificamente usata nel dispositivo, denota che all'origine del ricorso l'interesse sussisteva e risultava procedibile, ma che circostanze successive, sviluppatesi durante il quinquennio di pendenza della causa, hanno determinato l'estinzione di tale interesse, rendendo priva di utilità pratica l'eventuale pronuncia di accoglimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, decretando al contempo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Tale pronuncia comporta l'estinzione della controversia senza che il merito della questione sia stato esaminato nel dettaglio, poiché la carenza di interesse rende il ricorso stesso non più proponibile sotto il profilo della sua utilità giuridica. L'ente ricorrente è rimasto dunque privo della pronuncia di annullamento dei provvedimenti richiesta, ma parimenti esonerato dal pagamento integrale delle spese sostenute dalle altre parti.

Massima

Quando nel corso del procedimento amministrativo giurisdizionale viene a mancare l'interesse legittimo del ricorrente, sopravvenuto rispetto al momento di proposizione del ricorso, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile indipendentemente dall'esame del merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della nota della Provincia di Pavia, Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e sostenibilità, U.O. Bonifiche e Compatibilità paesistico ambientale, N. 22784 di Protocollo del 12/04/2018 avente ad oggetto “Procedimento ex D. Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V - P.V. ESSO 0218 via per Garlasco 19 nel Comune di Tromello (PV). Indagine ai sensi degli art. 244 c. 2 e art. 245 c. 2 – Notifica Ordinanza”, notificata in data 13 aprile 2018;
- dell'ordinanza della Provincia di Pavia, Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e sostenibilità n. 122/2018 dell'11 aprile 2018 avente ad oggetto “Procedimento ex D. Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V - P.V. ESSO 0218 via per Garlasco 19 nel Comune di Tromello (PV). Indagine n. 2/2018 ai sensi dell'art. 244 c.2 e art. 245 c.2 (Ordinanza n. 1/2018)”;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2018, proposto da Esso Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria e Teodora Marocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Antonella Capria in Milano, Piazza Belgioioso, 2;
Provincia di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Tognella e Silvia Dabusti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Tromello, Regione Lombardia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente A.R.P.A. della Lombardia, Ats (Agenzia di Tutela della Salute) di Pavia, Prefettura di Pavia, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Roberto Baratti, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Enrico Caffù e Marco Pastorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pavia, del Ministero dell'Interno e di Roberto Baratti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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