Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTADICHIARA ESTINTO

Sentenza n. 202300890/2023

Ambiente - Inquinamento Acustico - Avvio Procedimento

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il presente ricorso è stato proposto dalla società Puglia Pesce S.r.l., gestore del ristorante "Acqua e Sale" situato a Milano in via Adige numero 23, contro l'amministrazione comunale di Milano in merito a un procedimento amministrativo per inquinamento acustico. Il Comune, mediante comunicazione notificata il 3 gennaio 2018, ha avviato un procedimento e ha contestualmente emesso l'Ordinanza-Provvedimento del 21 dicembre 2017 denominata "Adige23-Ordinanza PG 582.241_17" sulla base di un rapporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia redatto il 19 dicembre 2017. Tali provvedimenti imputano alla ricorrente la responsabilità del superamento dei limiti consentiti di rumore derivante dall'esercizio dell'attività ristoratrice. La Puglia Pesce S.r.l. ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'annullamento dei provvedimenti amministrativi, eccependo presumibilmente vizi procedurali, substantivi o di natura tecnica nei rilevamenti condotti dalle autorità ambientali competenti.

Il quadro normativo

Il procedimento si inserisce nel contesto della disciplina italiana sulla prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico, materia regolata dalla Legge quadro sul rumore numero 447 del 1995 e dai relativi decreti attuativi, nonché dalle norme regionali della Lombardia che recepiscono e implementano tali standard. I Comuni, come ente di prossimità, sono deputati al controllo del rumore nelle zone urbane e hanno il potere di emanare ordinanze per ridurre l'inquinamento acustico derivante da attività produttive, commerciali e di servizio quando queste superino i limiti di immissione acustica fissati dai piani di zonizzazione acustica comunale. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente svolge funzioni tecniche di controllo e verifica, producendo rapporti che costituiscono la base fattuale per i provvedimenti amministrativi successivi. La normativa di diritto processuale amministrativo, richiamata negli articoli 35, 84 e 85 del Codice del Processo Amministrativo, disciplina i termini, le modalità di ricorso e le condizioni di impugnazione dei provvedimenti amministrativi.

La questione giuridica

Il ricorso della società ricorrente verte sull'impugnazione della legittimità dell'Ordinanza-Provvedimento e della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per inquinamento acustico emanati dal Comune di Milano. La questione giuridica sottesa concerne la correttezza dei rilevamenti tecnici condotti da ARPA, la legalità della procedura amministrativa seguita e la conformità del provvedimento ordinatorio ai principi di proporzionalità e di corretta valutazione dei dati acquisiti. È centrale la questione relativa alla corretta misurazione dell'inquinamento acustico, alla sua attribuzione causale all'attività della ricorrente e alla legittimità dell'ordinanza emessa senza previa audizione della parte interessata o con vizi formali e sostanziali nella procedura amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, pur riunendo in camera di consiglio i magistrati componenti il collegio giudicante e raccogliendo le difese orali delle parti nel corso dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 8 marzo 2023, ha registrato la rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente Puglia Pesce S.r.l. La rinuncia costituisce causa estintiva del giudizio in quanto il ricorrente, esercitando una propria facoltà processuale, decide di non proseguire nel contenzioso amministrativo, comportando l'estinzione del procedimento indipendentemente da valutazioni nel merito sulla fondatezza delle doglianze. Il collegio giudicante ha pertanto proceduto a dichiarare estinto il giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 4-bis, del Codice del Processo Amministrativo, disponendo il compenso reciproco delle spese processuali in quanto nessuna delle parti può ritenersi soccombente in una fattispecie di estinzione per rinuncia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso come proposto, dà atto della rinuncia dedotta dal ricorrente e dichiara conseguentemente estinto il giudizio. Viene disposto il compenso reciproco delle spese processuali, onde evitare l'onere economico a carico di una sola parte stante la natura della causa di estinzione. Il provvedimento è ordinato all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa secondo la formula consacrata dalla tradizione giurisprudenziale amministrativa. La sentenza di estinzione non pregiudica la permanenza in vigore del provvedimento amministrativo impugnato, il quale rimane pienamente esecutivo a meno che la parte ricorrente non decida di intraprendere ulteriori azioni in sede amministrativa o, eventualmente, in altra sede giurisdizionale.

Massima

La rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente nel corso del procedimento costituisce causa di estinzione della controversia amministrativa secondo il disposto dell'articolo 87, comma 4-bis, del Codice del Processo Amministrativo, determinando il compenso delle spese di giudizio tra le parti. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nella Sezione Quarta, con sentenza del 8 marzo 2023 registrata nella camera di consiglio, ha pronunciato quanto segue. Ha dichiarato estinto il giudizio avente ad oggetto il ricorso numero 757 del 2018 proposto da Puglia Pesce S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Magno e Silvia Marzorati, domiciliata presso lo studio dell'avvocato Magno in Milano presso Viale Premuda numero 10, avverso il Comune di Milano nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi e Mario Di Martino presso l'Avvocatura Comunale in Via della Guastalla numero 6, avverso l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia Dipartimento di Milano, nonché avverso la comunicazione di avvio del procedimento per inquinamento acustico causato dall'attività del ristorante Acqua e Sale ubicato in Milano via Adige numero 23, la contestuale Ordinanza-Provvedimento del 21 dicembre 2017 denominato Adige23-Ordinanza PG 582.241_17 notificata mediante posta elettronica certificata in data 3 gennaio 2018 dal Comune di Milano, Area Ambiente ed Energia, Unità Gestione Amministrativa ed Emergenze Ambientali, nonché avverso il rapporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia dipartimento di Milano del 19 dicembre 2017 registrato con numero di protocollo 576019 dell'anno 2017, notificato unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento in data 3 gennaio 2018, e avverso il provvedimento numero PG 582241 dell'anno 2017 emesso in data 21 dicembre 2017 dal medesimo Comune di Milano. Il collegio giudicante presieduto da Gabriele Nunziata con la partecipazione del Consigliere Antonio De Vita e del Primo Referendario Katiuscia Papi quale magistrato estensore, riunito in camera di consiglio nel corso dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 marzo 2023, ha udito le difese orali delle parti costituite, acquisito tutti gli atti della causa, considerato il ricorso e i relativi allegati, verificato la costituzione in giudizio del Comune di Milano e acquisito il quadro normativo di riferimento secondo i disposti degli articoli 35 comma secondo lettera c, 84 e 85 del Codice del Processo Amministrativo, ha accertato l'avvenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente Puglia Pesce S.r.l. Per tale ragione, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nella Sezione Quarta ha dichiarato estinto il giudizio in quanto causa di estinzione della controversia amministrativa, disponendo il compenso reciproco delle spese di giudizio tra le parti secondo quanto previsto dalla legislazione processuale amministrativa vigente e dal consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato in materia di estinzione per rinuncia. Ha inoltre ordinato che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente secondo la formula consacrata. La sentenza è stata sottoscritta dai magistrati componenti il collegio giudicante nella seduta di camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 presso la sede del Tribunale in Milano.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della comunicazione di avvio del procedimento per inquinamento acustico causato dall’attività del ristorante “Acqua e Sale” ubicato in Milano via Adige n. 23, con contestuale Ordinanza-Provvedimento del 21.12.2017 denominato “Adige23-Ordinanza PG 582.241_17” notificata a mezzo pec in data 3.01.2018 dal Comune di Milano, Area Ambiente ed Energia, Unità Gestione Amministrativa ed Emergenze Ambientali;
- del rapporto Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) della Lombardia dipartimento di Milano del 19.12.2017-PG576019/2017, notificato unitamente alla predetta di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo in data 3.01.2018;
- del provvedimento PG582241/2017 emesso in data 21.12.2017 dal Comune di Milano.
sul ricorso numero di registro generale 757 del 2018, proposto da Puglia Pesce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Magno e Silvia Marzorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Pietro Magno in Milano, Viale Premuda, 10;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi e Mario Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, Via della Guastalla, 6;
A.R.P.A. per la Lombardia Dipartimento di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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