Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202300830/2023

Ambiente - Inquinamento - Rifiuti Speciali - Rimozione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Giuseppe e Angelo Cassani, proprietari di un'area ubicata a Via Campania n. 3 nel Comune di Cologno Monzese, vedevano tale terreno condotto dalla società Autocar Ama e utilizzato anche da Galindo Ledezma Jesus. Nel marzo 2018, a seguito di un sopralluogo della Polizia Locale, fu accertata la presenza incontrollata di rifiuti speciali, in particolare olio esausto, distribuito su una superficie non pavimentata, con conseguente rischio di contaminazione del suolo. In seguito a questa relazione, il Sindaco del Comune emise l'ordinanza n. 31 del 16 aprile 2018, ordinando ai proprietari, al conduttore e all'utilizzatore la rimozione definitiva dei rifiuti e lo svolgimento di una indagine ambientale finalizzata a verificare e quantificare il danno arrecato al terreno. I Cassani impugnarono tempestivamente tale ordinanza dinanzi al TAR Lombardia, istanza che rimase pendente per quasi cinque anni.

Il quadro normativo

L'ordinanza sindacale si iscrive nel contesto del potere ordinatorio contingibile e urgente del Sindaco, disciplinato dal Testo Unico degli Enti Locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), che consente al Sindaco di adottare provvedimenti immediati per fronteggiare situazioni di emergenza e per garantire la tutela della salute pubblica e dell'igiene del territorio. Parallelamente, la disciplina dei rifiuti speciali e della bonifica dei siti contaminati è regolata dal Codice dell'Ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), che pone a carico del proprietario, del possessore e dell'utilizzatore dell'area contaminata l'obbligo di eseguire indagini e interventi di risanamento. Il ricorso al TAR consente di contestare la legittimità dei provvedimenti amministrativi secondo i vizi tradizionali: eccesso di potere, violazione di legge e vizio motivazionale.

La questione giuridica

Il ricorso promosso dai Cassani mirava presumibilmente a mettere in discussione la legittimità dell'ordinanza sindacale, contestando eventualmente l'esercizio del potere ordinatorio, l'adeguatezza della motivazione, la proporzionalità dell'imposizione e la corretta applicazione della disciplina sui rifiuti speciali. Tuttavia, il TAR non è giunto a pronunciarsi nel merito di tali doglianze. La vicenda presenta una peculiarità processuale rilevante: il ricorso è rimasto pendente per circa cinque anni, durante i quali la situazione di fatto sulla quale poggiava l'ordinanza ha subito probabilmente modifiche sostanziali, rendendo la questione stessa priva di attualità dal punto di vista degli interessi che essa era diretta a tutelare.

La motivazione del giudice

Sebbene il TAR non sviluppi nel testo diffuso una motivazione articolata sulla questione di fondo, la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse evidenzia un ragionamento procedurale rigoroso. Il collegio ha accertato che nel lasso temporale fra l'impugnazione (2018) e l'udienza di smaltimento (marzo 2023) si era creata una situazione nella quale il ricorrente aveva perso l'interesse concreto e attuale alla decisione della controversia. Ciò potrebbe derivare dalla circostanza che l'ordinanza era stata nel frattempo revocata dal Sindaco, che i suoi effetti si erano ormai consumati, che era intervenuta una sanatoria della situazione ambientale, oppure che l'ordinanza aveva esaurito naturalmente la propria operatività per decorso del tempo. In qualsiasi ipotesi, il venir meno dell'interesse della parte a ottenere l'annullamento impedisce al giudice di proseguire nel giudizio anche ove il ricorso potesse rivelarsi fondato nel merito.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e quindi lo ha respinto senza entrare nella valutazione della legittimità dell'ordinanza sindacale. Tale pronuncia significa che il ricorso non poteva proseguire indipendentemente dalle ragioni di illegittimità eventualmente lamentate. Le spese processuali sono state compensate fra le parti, comportando che ciascuna sostiene autonomamente le proprie spese legali e procedurali, secondo l'equità e la mancanza di una chiara soccombenza. La sentenza è divenuta esecutiva e rappresenta il termine della controversia amministrativa.

Massima

La carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere nel corso del procedimento amministrativo, derivante dal mutamento della situazione di fatto o di diritto anteriormente al giudizio definitivo, determina l'improcedibilità della impugnazione, precludendo al giudice di pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
- dell’ordinanza sindacale n. 31 del 16 aprile 2018, notificata al sig. Giuseppe Cassani in data 2 aggio 2018 e al sig. Angelo Cassani in data 18 aprile 2018, con la quale il Sindaco del Comune di Cologno Monzese ha ordinato ai predetti, quali proprietari dell’area di Via Campania n. 3, identificata al foglio 10 mappale 214 e parte del mappale 94, del catasto del Comune di Cologno Monzese, nonché alla società Autocar Ama di Abdelghany Wael, con sede in Cologno Monzese, Via Campania n. 3, quale conduttrice del suddetto terreno, e al sig. Galindo Ledezma Jesus, quale utilizzatore della suddetta area, la definitiva rimozione dei rifiuti speciali presenti presso la sopra identificata area e l’esecuzione di una indagine ambientale;
- di ogni atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e, in particolare, della Relazione di Servizio della Polizia Locale prot. n. 23/2018, resa in data 6 marzo 2018, nella quale è stata dichiarata la presenza incontrollata di rifiuti sul suolo e rilevata una situazione di possibile contaminazione del terreno causata dallo sversamento di olio esausto su area non pavimentata.
sul ricorso numero di registro generale 1655 del 2018, proposto da
- Giuseppe Cassani e Angelo Cassani, rappresentati e difesi dall’Avv. Massimo Orrù ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Milano, Via Pisani n. 12/A;
- il Comune di Cologno Monzese, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Brunello De Rosa ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Viale Bianca Maria n. 11;
- Autocar Ama di Abdelghany Wael, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Galindo Ledezma Jesus, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cologno Monzese;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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