Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTADICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202300821/2023

Ambiente - Rifiuti - Impianto Di Smaltimento - Attestazione Compatibilità Tecnica - Rilascio - Condizione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Mauri Emilio S.r.l. è una società titolare di un impianto di gestione rifiuti collocato in zone della Lombardia interessate dal progetto di realizzazione della Tratta C dell'Autostrada Pedemontana, opera infrastrutturale approvata attraverso deliberazioni CIPE risalenti al 2006 e 2009. Nel novembre 2018 la società concedente delle aree autostradali, Concessioni Autostradali Lombarde, ha rilasciato un'attestazione di compatibilità tecnica della durata di soli dodici mesi per consentire il mantenimento dell'impianto di rifiuti sulle aree interessate dal tracciato viario, subordinando però il riconoscimento stesso a una condizione onorosa: la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo mediante il quale la società si impegnava a liberare le aree entro il termine temporale fissato, con il vincolo di una eventuale rimozione dell'impianto. La società ricorrente ha contestato questo provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo nel mese successivo, ritenendo illegittime sia l'attestazione di compatibilità sia il parere tecnico fornito dal concessionario Autostrada Pedemontana Lombarda che l'aveva supportata.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel regime delle concessioni autostradali italiane, disciplinato dalla legislazione in materia di lavori pubblici e concessioni, nonché dalle norme specifiche che governano l'utilizzo dei suoli sottoposti a progettualità di interventi viari di carattere nazionale. Le deliberazioni CIPE 77/2006 e 97/2009 costituiscono gli atti di approvazione progettuale che hanno fornito il quadro di riferimento per la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana. In tale contesto trovano applicazione i principi relativi alla compatibilità tecnica e all'eventuale rilocalizzazione degli impianti preesistenti, secondo criteri di equilibrio tra l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e i diritti dei soggetti privati già insediati sul territorio interessato. La questione riguardava altresì la legittimità delle condizioni poste all'attestazione e la proporzionalità del vincolo gravante sulla società ricorrente.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia concerneva la legittimità del provvedimento amministrativo che, pur riconoscendo una compatibilità tecnica dell'impianto per i dodici mesi successivi, lo assoggettava a una condizione di liberazione obbligatoria delle aree con conseguente obbligo di rimozione futura. La società ricorrente contestava sia la forma che il merito di tale attestazione, sostenendo che l'imposizione dell'atto unilaterale d'obbligo rappresentasse un'illegittima limitazione del diritto di prosecuzione dell'attività economica. Inoltre vi era questione di diritto riguardo alla corretta procedura e ai presupposti legittimi che potevano giustificare condizioni così restrittive di un provvedimento formalmente concessivo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale non è entrato nel merito della controversia, avendo ritenuto che durante il corso del giudizio si fossero verificate circostanze di fatto sopravvenute idonee a determinare la cessazione della materia del contendere. Tale conclusione, pur espressa sinteticamente nel dispositivo, indica che fra la data della notificazione del provvedimento impugnato (novembre 2018) e quella della sentenza (marzo 2023) erano intervenuti mutamenti della situazione fattuale che avevano reso privo di utilità pratica il proseguimento del procedimento nel merito. Tali circostanze potevano essere costituite dalla scadenza naturale dell'attestazione di compatibilità stessa, dalla variazione del cronoprogramma dei lavori di realizzazione dell'autostrada, o da altre modifiche amministrative e tecniche intervenute nel corso del procedimento autorizzativo dell'opera. Il collegio giudicante ha pertanto privilegiato l'efficienza della gestione processuale, evitando di pronunciarsi su questioni ormai prive di significato pratico per le parti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al ricorso proposto da Mauri Emilio S.r.l. contro i provvedimenti della società concedente e del concessionario autostradale. Conseguentemente non è stata pronunciata alcuna sentenza sul merito delle deduzioni della ricorrente, bensì è stata dichiara l'impossibilità di fornire una tutela giurisdizionale utile alle parti. Le spese processuali sono state compensate, il che significa che nessuna delle parti è stata condannata al pagamento dei costi della causa. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa secondo le modalità procedurali proprie.

Massima

La materia del contendere cessa quando nel corso del giudizio si verificano circostanze sopravvenute che privano di utilità pratica la tutela richiesta, determinando l'impossibilità di ottenere una decisione nel merito dalla quale possa derivare una situazione giuridica diversa dalla realtà fattuale presente al momento della pronuncia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alessandro Cacciari,	Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi,	Referendario
per l'annullamento
con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi
a) del provvedimento della società CAL - Concessioni Autostradali Lombarde del  16.11.2018, notificato in data 19.11.2018, recante attestazione di compatibilità tecnica della durata di 12 mesi, per il mantenimento dell'impianto di gestione rifiuti di proprietà della ricorrente sulle aree interessate dal progetto viario per la realizzazione della “Tratta C” dell'Autostrada Pedemontana, approvato con delibere CIPE 77/2006 e 97/2009, condizionata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo per l'eventuale liberazione delle aree entro il termine concesso;
b) del parere reso dal concessionario Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. in data 15.11.2018 richiamato nell'atto sub a).
sul ricorso numero di registro generale 2773 del 2018, proposto da
Mauri Emilio S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti 21;
il Comune di Usmate Velate e la Provincia di Monza e Brianza in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. - CAL in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - APL in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione e Maria Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. - CAL e Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - APL;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113, e al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Cacciari ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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