Sentenza n. 202300810/2023
Ambiente - Inquinamento - Misure Di Prevenzione -
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Olon S.p.A., azienda con stabilimento nel territorio di Rodano in provincia di Milano, ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia contro una nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e contro vari pareri tecnici allegati, tutti datati febbraio 2018. La controversia rientra nella disciplina dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), un istituto volto alla bonifica e al ripristino ambientale di aree contaminate da attività industriali. Olon contestava in particolare l'imposizione, rivolta al proprietario o gestore dell'area, di attuare misure di prevenzione e di presentare rielaborazioni dell'Analisi di Rischio in relazione al superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nel sito, anche nella parte in cui evidenziava il ruolo della società nelle procedure di bonifica ambientale. Il contesto normativo è quello della disciplina della bonifica dei siti contaminati prevista dal Decreto Legislativo 152/2006, il Codice dell'Ambiente, che stabilisce precisi obblighi per i soggetti che rilevano contaminazioni.
Il quadro normativo
La controversia si sviluppa all'interno del quadro normativo che disciplina la tutela dei siti contaminati in Italia, in particolare il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, numero 152, recante norme in materia ambientale. L'articolo 245 del D.Lgs. 152/2006 prevede che il proprietario o il gestore di un'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) deve comunicarlo al Sindaco e alla provincia (ovvero oggi alla città metropolitana). L'articolo 242 dello stesso decreto disciplina invece le misure di prevenzione che devono essere attuate per evitare il peggioramento dello stato di contaminazione. La caratteristica fondamentale di questa disciplina è che gli obblighi di prevenzione e bonifica possono gravare anche su chi non è responsabile della contaminazione stessa, purché sia proprietario o gestore dell'area al momento della scoperta. Inoltre, il MATTM esercita funzioni di coordinamento e controllo su questi siti attraverso note, pareri e circolari che specificano gli adempimenti richiesti agli interessati.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava la legittimità della nota del MATTM nel richiedere a Olon di attuare misure di prevenzione e di presentare rielaborazioni dell'Analisi di Rischio, nonché la correttezza dei pareri tecnici allegati forniti da ISPRA e INAIL. Olon contestava il fondamento e la legittimità di tali richieste, probabilmente ritenendo che non fossero corrette dal punto di vista tecnico oppure che ricadessero erroneamente su di essa la responsabilità di bonifica. La questione era delicata perché riguardava l'interpretazione della responsabilità ambientale, il criterio di imputazione degli obblighi di bonifica e i criteri tecnici per valutare il superamento delle CSC. In particolare, era rilevante stabilire se Olon, nella sua qualità di proprietaria o gestore, fosse correttamente destinataria degli obblighi contestati oppure se la nota del MATTM fosse illegittima per errore tecnico o di diritto.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non riporti la motivazione estesa, il dispositivo rivela che il Tribunale ha dichiarato il ricorso "improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse". Ciò significa che durante il procedimento il giudice ha ritenuto che Olon non avesse più un interesse concreto e attuale alla risoluzione della controversia, rendendo impossibile il proseguimento del giudizio sul merito. Il difetto di interesse sopravvenuto indica che la situazione fattuale sottostante alla controversia è mutata significativamente: potrebbe trattarsi del fatto che Olon ha provveduto autonomamente all'attuazione delle misure richieste, oppure che la procedura amministrativa è evoluta in modo tale da rendere la sentenza del giudice priva di effetto pratico, o ancora che circostanze successive hanno eliminato il danno dedotto dalla ricorrente. In tal caso, il giudice non poteva pronunciarsi nel merito perché sarebbe venuta meno la ragione stessa del contendere tra le parti. Questa soluzione procedurale è corretta quando il ricorso diviene mero accertamento astratto e privo di conseguenze concrete.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso proposto da Olon S.p.A. improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate, il che significa che ciascuna parte rimane responsabile delle proprie spese legali. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie. Dal punto di vista pratico, questa decisione non risolve il merito della controversia riguardante la legittimità della nota del MATTM e dei pareri tecnici, bensì dichiara che la controversia stessa non poteva più formare oggetto di giudizio per la venuta meno dell'interesse concreto di Olon a contendere in giudizio.
Massima
Il ricorso contro atti amministrativi risulta improcedibile quando sopravvenga durante il procedimento una mutazione della situazione fattuale che elimini l'interesse concreto e attuale della parte a ottenere la pronuncia giurisdizionale, rendendo la decisione priva di effetti pratici.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore Marcello Bolognesi, Referendario per l'annullamento - della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito per brevità MATTM), Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, prot. n. 0002589.06.02.2018, trasmessa via pec in data 8.2.2018, avente ad oggetto “SIN di Pioltello Rodano – Area Olon. Nota trasmessa dalla Olon S.p.A. con prot. n. 1994 del 22.11.2017, acquisita al prot. MATTM n. 0025158/STA del 23.11.2017”, in particolare e tra l'altro nella parte in cui: “1. si ribadisce la richiesta ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006, al proprietario o il gestore dell'area, che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC, anche se non responsabile della contaminazione, di attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'art. 242”; … 3. si ribadisce e sollecita l'azienda a trasmettere la rielaborazione l'Analisi di Rischio”; - del parere tecnico ISPRA, Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, Prot. n. 0026633.12.12.2017 (Registro Ufficiale Ingresso MATTM), allegato alla sopra citata nota, avente ad oggetto “Parere relativo al documento Olon S.p.A., Stabilimento di Rodano ‘Riscontro alla nota MATTM 21887/STA del 16.10.2017; - del parere INAIL, Dipartimento innovazioni tecnologiche sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici, Prot. n. 0027344.20.12.2017 (Registro Ufficiale Ingresso MATTM), allegato alla sopra citata nota, avente ad oggetto “SIN Pioltello Rodano – Area Olon. Valutazione tecnica in merito alla nota trasmessa dalla Olon con prot. n. 1994 del 22.11.2017, acquisita al prot. MATTM n. 0025158/STA del 23.11.2017”, nei limiti di interesse della ricorrente come di seguito specificati; - del resoconto sintetico relativo alla riunione tecnica del 2.2.2017 tra gli enti competenti (tra gli altri MATTM, Regione Lombardia, Ispra) concernente il SIN Pioltello Rodano, richiamato nella sopra citata nota ed alla stessa correlato mediante link, nei limiti di interesse della ricorrente come di seguito specificati; - per quanto occorrer possa, della Nota circolare prot. 1495/STA del 23.01.2018 avente ad oggetto “Obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione e onere probatorio. Inquinamento diffuso”, richiamata nella sopra citata nota ed alla stessa correlato mediante link, nei limiti di interesse della ricorrente come di seguito specificati; - di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, conseguenti, successivi o comunque connessi a quelli impugnati, e quindi tra l'altro, per quanto occorrer possa, della nota del MATTM, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, prot. n. 0021887.16.10.2017, avente ad oggetto “SIN di Pioltello Rodano- Area Olon- “Stabilimento Olon di Rodano - Trasmissione dei risultati analitici dei campioni di acqua sotterranea prelevati in occasione della campagna congiunta eseguita a dicembre 2016- “Stabilimento Olon di Rodano - Trasmissione dei risultati analitici dei campioni di acqua sotterranea prelevati in occasione della campagna congiunta eseguita a Giugno 2017” trasmessi dalla Olon S.p.A. con note prot.n.1973 del 14.02.2017 e prot. n. 1990 del 22.09.2017 ed acquisite al prot. del MATTM n. 3288 del 14.02.2017 e prot. n. 20075-2007620077/STA del 25.09.2017”. sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2018, proposto da Olon S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Roncelli e Barbara Mazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il primo in Milano, piazza Bertarelli 1; il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi dell’Ambiente e Sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia 1; la Regione Lombardia in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Forloni, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Milano, piazza Città di Lombardia 1; la Città Metropolitana di Milano, il Comune di Pioltello, il Comune di Rodano, A.R.P.A. Lombardia, A.T.S. Milano, I.S.P.R.A., I.S.S. e I.N.A.I.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; Pfizer S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi dell’Ambiente e Sicurezza energetica, e della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113, e al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Cacciari ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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