Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202300771/2023

Ambiente - Rifiuti - Smaltimento - Bonifica Sito

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato dal curatore della Fallimento Immobiliare Residenza del Parco S.r.l., società in stato di insolvenza, avverso il provvedimento numero 18746 emesso il 13 novembre 2018 dal Comune di Garlasco in forma congiunta dal Sindaco e dal Dirigente del settore territorio. Il provvedimento conteneva un'ingiunzione amministrativa rivolta alla fallita con il quale l'ente comunale ordinava la messa in sicurezza di un'area di proprietà della società e l'adozione di misure di manutenzione nonché lo smaltimento dei rifiuti presumibilmente presenti sul sito. La controversia riguarda quindi l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa e ambientale del Comune nei confronti di un'area privata ritenuta pericolosa o degradata, e viene affrontata nel contesto della gestione fallimentare della società proprietaria.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito dei poteri di ordinanza dei comuni in materia di sicurezza, igiene e tutela ambientale, poteri previsti da diverse fonti normative tra cui il codice dell'ambiente e le ordinanze sindacali di necessità e urgenza. Il sindaco, quale responsabile della sicurezza e della salubrità del territorio comunale, ha facoltà di impartire ingiunzioni amministrative per obbligare i proprietari di immobili al ripristino delle condizioni di normalità, in particolare quando sussistono rischi per l'incolumità pubblica o violazioni normative in materia ambientale. Nel contesto fallimentare, la società è comunque titolare dei diritti reali sugli immobili anche se il suo patrimonio è sottoposto al procedimento concorsuale gestito dal curatore, che assume la legittimazione processuale a difendere gli interessi della massa.

La questione giuridica

Il nodo giuridico sotteso al ricorso riguarda la legittimazione e la tempestività della proposizione del gravame rispetto al provvedimento impugnato, nonché eventuali vizi formali o sostanziali nell'atto amministrativo contestato. Si pone altresì il problema della corretta procedura mediante la quale il curatore fallimentare può proporre ricorso amministrativo per contestare provvedimenti amministrativi volti a incidere sul patrimonio della fallita, identificando se sussistono requisiti procedurali e sostanziali necessari per l'accesso al giudizio amministrativo.

La motivazione del giudice

Il TAR ha valutato il ricorso sul piano strettamente procedurale e ha ritenuto che sussistano vizi inammissibilità che precludono l'esame del merito della controversia. Sebbene il testo della motivazione non sia stato disponibile nel materiale depositato, la dichiarazione di inammissibilità indica che il collegio ha riscontrato difetti nella costituzione del rapporto processuale, nella comunicazione del ricorso all'amministrazione oppure nella tempestività della proposizione entro i termini perentori previsti dalla legge. Tali vizi processuale-formali sono stati ritenuti ostacoli insuperabili che impediscono al giudice di pronunciarsi nel merito delle contestazioni relative alla legittimità e alla proporzionalità dell'ingiunzione amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Fallimento Immobiliare Residenza del Parco S.r.l., disponendo contestualmente la compensazione delle spese tra le parti, cosicché ciascuna sopporta le proprie spese processuali senza condanna della ricorrente al pagamento di quelle dell'amministrazione resistente. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 8 marzo 2023 e costituisce provvedimento definitivo, esecutivo dall'autorità amministrativa secondo le forme di legge.

Massima

L'inammissibilità del ricorso amministrativo determina l'estinzione del giudizio senza pronuncia nel merito quando sussistono vizi procedurali e formali che precludono l'accesso alla cognizione giurisdizionale, indipendentemente dalla fondatezza delle doglianze relative alla legittimità dell'atto impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alessandro Cacciari,	Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi,	Referendario
per l'annullamento
- con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, del provvedimento prot. 18746 del 13.11.2018 del Comune di Garlasco, a firma congiunta del Sindaco e del Dirigente del settore territorio, notificato in pari data, recante ingiunzione di messa in sicurezza dell'area di proprietà della fallita e adozione di misure manutentive e di smaltimento dei rifiuti.
sul ricorso numero di registro generale 2700 del 2018, proposto da
Fallimento Immobiliare Residenza del Parco S.r.l. in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti 21;
il Comune di Garlasco in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 28;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Garlasco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113, e al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Cacciari ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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