Sentenza n. 202300755/2023
Ambiente - Autorizzazione Integrata Ambientale - Conferimento Rifiuti Non Pericolosi
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Solter S.r.l., società con sede legale a Paderno Dugnano avente un'installazione soggetta a controllo ambientale integrato a Busto Garolfo, aveva ricevuto un'Autorizzazione Integrata Ambientale dal numero 7639/2017. La Città Metropolitana di Milano emanò successivamente una serie di comunicazioni amministrative, specificamente nel gennaio e febbraio 2018 e nuovamente nel gennaio 2019, nelle quali richiedeva alla ricorrente di adempiere a prescrizioni ambientali, in particolare la prescrizione E.7.2, che prevedeva l'individuazione e la cessione di aree da destinare a interventi di riforestazione in consenso con il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Roccolo. La società ricorrente impugnò dapprima le note del 2018 e successivamente, mediante motivi aggiunti nel 2019, contestò ulteriormente la comunicazione del 18 gennaio 2019, nella quale l'amministrazione riteneva comunque a carico della società l'onere di documentare le attività intraprese e le proposte alternative di aree da destinarsi alla riforestazione.
Il quadro normativo
La materia rientra nella disciplina delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, regime normativo che integra le prescrizioni delle direttive europee sulla prevenzione e il controllo integrato dell'inquinamento e che in Italia è disciplinato dal decreto legislativo in materia di protezione dell'ambiente. Le garanzie finanziarie e le prescrizioni tecniche allegati alle autorizzazioni ambientali integrano il contenuto dell'atto autorizzativo e costituiscono obblighi giuridicamente vincolanti per il gestore dell'impianto. Le comunicazioni amministrative dell'ente competente in materia di conformità alle prescrizioni dell'autorizzazione ambientale sono atti amministrativi il cui contenuto e la legittimità sono censurabile davanti al giudice amministrativo secondo le regole della legalità sostanziale e procedurale.
La questione giuridica
Il ricorso impugnava la legittimità delle note della Città Metropolitana che riteneva illegittime nella parte in cui ripetutamente riaffermavano che la ricorrente dovesse mantenere l'onere di individuare proposte di cessione di aree condivisibili dall'Ente Parco e di documentare le proprie attività, senza che l'amministrazione stessa fornisse criteri certi, parametri oggettivi ovvero indicazioni sufficienti al fine del conseguimento di un'effettiva conformità. La questione fondamentale era se l'amministrazione avesse correttamente esercitato i suoi poteri di controllo e indirizzo rispetto alle prescrizioni ambientali, ovvero se le richieste fossero caratterizzate da eccessiva indeterminatezza, genericità oppure da un'insostenibile allocazione del rischio amministrativo sulla spalla del gestore.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, riunito in camera di consiglio il 8 marzo 2023, valutò complessivamente la situazione processuale e fattuale che si era sviluppata nei circa cinque anni tra la proposizione del ricorso originario e la decisione. Nel periodo trascorso, la relazione tra la ricorrente, l'amministrazione e l'ente parco potrebbe aver subito significative modificazioni, così come la situazione concreta dei diritti e degli interessi dedotti in giudizio. Il giudice rilevò che, data l'ampiezza temporale e le circostanze della causa, incluso il fatto che ulteriori comunicazioni amministrative erano state emesse dopo il ricorso iniziale, il ricorso medesimo era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse o per altra ragione procedurale che ne impediva la trattazione nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile senza pronunciarsi sulle questioni di legittimità degli atti contestati. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, per cui ciascuna sostiene i propri costi legali. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa secondo le ordinarie forme di esecuzione.
Massima
L'improcedibilità del ricorso amministrativo deve essere dichiarata quando, nel corso del procedimento, si verifichino circostanze tali da rendere venuta meno la concretezza dell'interesse ad agire del ricorrente, indipendentemente dall'esito che avrebbe potuto conseguire nel merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore Marcello Bolognesi, Referendario per l'annullamento con il ricorso introduttivo: - della nota della Città Metropolitana di Milano del 9.1.2018, Prot.n. 4369 fasc. 9.11/2014/834, avente ad oggetto: “Solter S.r.l. con sede legale in Paderno Dugnano (MI) - Via Roma n. 75 ed installazione IPPC in Busto Garolfo (MI) - Via delle Cave s.n.c.. Autorizzazione Integrata Ambientale di R.G. n. 7639/2017 del 20.09.2017. Comunicazione relativa alle garanzie finanziarie” notificata in data 9/1/2018; - della nota della Città Metropolitana di Milano del 17.1.2018, Prot.n. 11589 fasc. 9.11/2014/834, avente ad oggetto “Solter S.r.l. con sede legale in Paderno Dugnano (MI) - Via Roma n. 75 ed installazione IPPC in Busto Garolfo (MI) - Via delle Cave s.n.c.. Autorizzazione Integrata Ambientale di R.G. n. 7639/2017 del 20.09.2017. Riscontro a nota del 11.01.2018 (prot. gen. n. 6922)”, notificata in data 17/1/2018; - della nota della Città Metropolitana di Milano del 16.2.2018, prot.n.39654 fasc. 9.11/2014/834, notificata in data 16/2/2018 (doc. 3), recante “Solter S.r.l. con sede legale in Paderno Dugnano (MI) - Via Roma n. 75 ed installazione IPPC in Busto Garolfo (MI) - Via delle Cave s.n.c. Autorizzazione Integrata Ambientale di R.G. n. 7639/2017 del 20.09.2017”, limitatamente alla parte in cui si legge che “Considerando, tuttavia, che l'ottemperanza alla prescrizione E.7.2 dell'allegato tecnico all'A.I.A. di R.G. n. 7639/2017 rimane comunque in capo alla Società Solter S.r.l. che, a tal fine, dovrà individuare una proposta di cessione delle aree che possa essere ritenuta condivisibile dall'Ente Parco e, valutato il decorso del tempo senza che gli interessati siano addivenuti ad una soluzione consensuale, Città metropolitana rimane in attesa di riscontro e di una concretizzata proposta condivisa”; con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1/4/2019: per l'annullamento, nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità - della nota della Città Metropolitana di Milano del 18.01.2019, Prot.n. 13144 fasc. 9.11/2014/834, avente ad oggetto: “Solter S.r.l. con sede legale in Paderno Dugnano (MI) - Via Roma n. 75 ed installazione IPPC in Busto Garolfo (MI) - Via delle Cave s.n.c.. Autorizzazione Integrata Ambientale di R.G. n. 7639/2017 del 20.09.2017. Riscontro a nota del 14.12.2018” notificata alla ricorrente via PEC in pari data, nella parte in cui “richiede all'azienda di illustrare e documentare le attività intraprese a tal fine e le motivazioni di un'eventuale riproposizione di aree alternative rispetto a quelle che il Parco ha inserito nei propri strumenti di pianificazione, ritenuti preferenziali ai fini della riforestazione”; nonché per l'annullamento e, comunque, per quanto occorrer possa, per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, conseguenti e consequenziali, anche non noti, fra i quali, in particolare, gli atti precedentemente impugnati con il ricorso introduttivo. sul ricorso numero di registro generale 686 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Solter S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris e Luca Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il secondo in Milano, piazza Bertarelli 1; la Città Metropolitana di Milano in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani e Alessandra Zimmitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso di loro domiciliata in Milano, via Vivaio 1; Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Roccolo nonché Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avv. Andrea Perron Cabus in Milano, piazza San Babila 4/A; Comune di Inveruno, Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica, Riserva Naturale "Bosco Wwf di Vanzago", ATS Milano - Città Metropolitana, A.R.P.A. Lombardia, Comuni di Canegrate, Arluno, Nerviano e Parabiago, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano, del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Roccolo e dei Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113, e al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Cacciari ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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