Sentenza n. 202300723/2023
Ambiente - Inquinamento - Rifiuti - Rimozione E Smaltimento
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto, sia esso cittadino, amministrazione o ente interessato, aveva presentato ricorso innanzi al TAR della Lombardia sezione quarta al fine di impugnare un provvedimento o una carenza di provvedimento riguardante la rimozione e lo smaltimento di rifiuti in un determinato luogo. La controversia riguardava questioni di carattere ambientale, presumibilmente il mancato o ritardato intervento di bonifica e gestione di rifiuti, con riflessi sulla salubrità dell'ambiente e sui diritti dei ricorrenti. Durante il corso del procedimento dinanzi al giudice amministrativo, tuttavia, si è verificato un fatto sopravvenuto: la situazione che aveva originato il ricorso è stata risolta, i rifiuti sono stati effettivamente rimossi e smaltiti regolarmente, oppure l'amministrazione ha comunque provveduto secondo le prescrizioni ritenute vincolanti dal ricorrente.
Il quadro normativo
La materia dei rifiuti è disciplinata dal decreto legislativo numero 152 del 2006, il Testo Unico Ambientale, che stabilisce obblighi stringenti in capo alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti responsati di provvedere alla bonifica, alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti secondo i principi di gestione sostenibile e tutela ambientale. L'ordinamento amministrativo italiano prevede che i ricorsi al TAR devono presentare un interesse qualificato e attuale al momento della pronuncia: qualora tale interesse venga meno nel corso del procedimento, il giudice deve dichiararsi incompetente per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio della necessaria sussistenza dell'interesse durante l'intero procedimento è un cardine della giustizia amministrativa italiana.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava l'esistenza e la persistenza di un interesse concreto ad agire da parte del ricorrente durante il procedimento. Sebbene inizialmente il ricorrente avesse presentato ricorso in relazione al mancato adempimento di obblighi di bonifica o smaltimento, nel corso del procedimento tale situation era mutata, rendendo il provvedimento gravato da ricorso già eseguito de facto o la controversia non più suscettibile di soluzione giudiziale utile. La questione giuridica diventa allora se il giudice possa ancora decidere nel merito o se debba dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La motivazione del giudice
Il TAR ha ragionato secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa che stabilisce come la carenza di interesse sopravvenuta nel corso del procedimento costituisce un ostacolo insormontabile alla continuazione del giudizio. Il collegio ha evidentemente considerato come, nel momento in cui il ricorso è stato deciso, la situazione di fatto sottesa alla controversia fosse stata completamente modificata, rendendo impossibile un giudizio utile a tutela della posizione giuridica soggettiva del ricorrente. Un provvedimento già eseguito, rifiuti già rimossi e smaltiti, o danni già cessati nel loro manifestarsi rendono vana e priva di effetti utili la pronuncia di un giudice amministrativo. Pertanto, il collegio ha ritenuto che il requisito della soggezione al processo si fosse dissolto in ragione dei mutamenti occorsi.
La decisione
Il TAR Lombardia sezione quarta ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Questo significa che il giudice non ha affrontato nel merito le questioni ambientali e amministrative sollevate dal ricorrente, bensì ha preferito concludere il procedimento con una decisione di rito che dichiara l'assenza di condizioni per proseguire il giudizio. Le spese processuali sono ragionevolmente rimaste a carico del ricorrente secondo le ordinarie regole sulla condanna alle spese dei ricorsi dichiarati improcedibili. Nessuna pronuncia nel merito sulla questione ambientale è stata resa, dal momento che non era più necessaria.
Massima
Quando nel corso di un procedimento amministrativo relativo a violazioni ambientali la situazione di fatto che ha originato il ricorso risulti risolta e superata, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto viene meno la necessaria utilità della pronuncia giudiziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore Marcello Bolognesi, Referendario per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Milano - Area ambiente ed energia - Unità gestione amministrativa ed emergenze ambientali dell'8 agosto 2018, PG 0358576/2018 – PG 0358578/2018 – PG 0358582/2018 avente ad oggetto “Presenza di rifiuti eterogenei posti tra le Vie San Romanello e Caio Mario - Milano. FG. 286 particella n. 69 del Nuovo Catasto Terreni”, con il quale il Comune di Milano ha invitato “le persone in indirizzo, in qualità di comproprietarie dell'area in questione, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, ad …. asportare i rifiuti presenti smaltendoli in conformità delle disposizioni di legge presso i centri autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi. A comprova di quanto effettuato dovranno essere prodotti formulari di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) ed una relazione attestante lo stato di qualità di suolo e sottosuolo. Sono fatte salve le attività di controllo in capo agli Enti preposti e gli eventuali provvedimenti conseguenti alle operazioni suddette e all'esito delle verifiche connesse; in ogni caso l'area dovrà essere mantenuta in idonee condizioni di pulizia”; - dell'art. 2.2.1. del Regolamento Locale d'Igiene, nella parte in cui esso sia interpretato e applicato nel caso di specie in contrasto con l'art. 192 del D.lgs. n. 152 del 2006 nel senso di attribuire gli obblighi previsti al proprietario dell'area incolpevole dell'abbandono dei rifiuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 2571 del 2018, proposto da Antonella Bonini, Tiziana Bonini e Dina Gasparin, rappresentati e difesi dall'avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Besana 4; il Comune di Milano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Claudio Colombo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco e Annalisa Pelucchi, domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113, e al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Cacciari ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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