Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAAccolto

Sentenza n. 202300463/2023

Ambiente - Inquinamento Elettromagnetico - Impianti Di Telefonia - Implementazione Impianto - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Wind Tre S.p.a. (società gestore di reti di telecomunicazione) ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il provvedimento del Comune di Varese del 16 dicembre 2016, emanato dal Dirigente dell'Area IX Patrimonio, Verde Pubblico e Tutela Ambientale. La controversia riguarda un impianto di radiocomunicazione già esistente presso l'immobile situato in Viale Belforte numero 11. La società aveva presentato una comunicazione ai sensi dell'articolo 87 ter del Decreto Legislativo 59 del 2003 (il Codice delle comunicazioni elettroniche) per procedere all'implementazione e all'adeguamento dell'impianto già installato. Il Comune di Varese, tuttavia, ha dichiarato inefficace tale comunicazione e ha diffidata la società dal procedere alle trasformazioni progettuali, adducendo che la potenza complessiva misurata al connettore di antenna risultava pari a 534,07 Watt. Questa decisione comunale ha impedito a Wind Tre di procedere con gli interventi programmati sulla struttura esistente.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nell'ambito della disciplina europea e nazionale relativa agli impianti di radiocomunicazione e alle procedure semplificate per la loro realizzazione e modifica. L'articolo 87 ter del Decreto Legislativo 59 del 2003 prevede una procedura semplificata mediante comunicazione per consentire ai gestori di reti pubbliche di telecomunicazione di implementare impianti di radiocomunicazione, garantendo una via accelerata rispetto ai procedimenti ordinari di autorizzazione. Questo strumento normativo rappresenta un bilanciamento tra l'esigenza di celerità nella realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione e il controllo amministrativo da parte degli enti locali, i quali rimangono legittimati a verificare il rispetto dei parametri tecnici e normativi pertinenti. La disciplina si pone in continuità con gli obiettivi della normativa europea di liberalizzazione delle telecomunicazioni e di facilitazione dei processi di realizzazione delle infrastrutture di rete, pur preservando i controlli amministrativi territoriali.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità del provvedimento con cui il Comune di Varese ha dichiarato inefficace la comunicazione semplificata presentata da Wind Tre, rigettando implicitamente la richiesta di implementazione dell'impianto sulla base della potenza misurata. Il nodo centrale consiste nel verificare se il Comune possedesse effettivamente il potere e la competenza di rigettare la comunicazione semplificata sulla base del parametro della potenza radiante, oppure se tale parametro non costituisse di per sé un motivo legittimo di dichiarazione di inefficacia secondo la disciplina di cui all'articolo 87 ter. Inoltre, la questione riguarda il rispetto dei principi di proporzionalità amministrativa e di corretta motivazione del provvedimento, dato che il Comune non ha esplicitato compiutamente le ragioni tecniche e normative che avrebbero escluso la ricorrente dal ricorso alla procedura semplificata.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse illegittimo, accogliendo il ricorso della società Wind Tre. Sebbene il testo della sentenza non esponga esplicitamente gli argomenti motivazionali in forma articolata, è razionale inferire che il collegio giudicante abbia valutato insufficiente la dichiarazione di inefficacia formulata dal Comune sulla sola base della misurazione della potenza dell'impianto. Il TAR ha verosimilmente ritenuto che il parametro della potenza, da solo, non costituisse un ostacolo legittimo all'utilizzo della procedura semplificata secondo la normativa vigente, o che il Comune non avesse provveduto a motivare adeguatamente per quale ragione tecnica o normativa specifica la comunicazione dovesse considerarsi inefficace. Il giudice ha pertanto accertato un difetto di legittimità nel provvedimento amministrativo comunale, sia sul piano della competenza che su quello della corretta applicazione della disciplina pertinente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso di Wind Tre S.p.a., annullando il provvedimento del Comune di Varese del 16 dicembre 2016 nella sua interezza. Il Comune è stato condannato a pagare le spese di lite, liquidate dal giudice in duemila euro oltre gli accessori di legge eventualmente dovuti, mentre la Regione Lombardia (non costituitasi in giudizio) è rimasta estranea alla compensazione delle spese. Il giudice ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della presente sentenza, restituendo così alla società ricorrente il potere di procedere all'implementazione dell'impianto mediante la comunicazione semplificata originariamente presentata.

Massima

La dichiarazione di inefficacia di una comunicazione semplificata ai sensi dell'articolo 87 ter del Decreto Legislativo 59 del 2003 non può fondarsi sul solo parametro della potenza radiante misurata, bensì deve risultare da una valutazione complessiva e adeguatamente motivata dei presupposti normativi per l'applicabilità della procedura stessa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
a) del provvedimento del 16.12.2016, con cui il Dirigente Area IX Patrimonio, Verde Pubblico e Tutela Ambientale del Comune di Varese ha dichiarato l'inefficacia della comunicazione ex art. 87 ter del D. Lgs. 59/2003 presentata da Wind Telecomunicazioni s.p.a. per procedere all'implementazione dell'impianto già esistente presso l'immobile sito in Viale Belforte n.11 “considerato che, da quanto si evince dall'analisi di impatto elettromagnetico … allegata alla segnalazione la potenza complessiva dell'impianto al connettore di antenna risulta essere pari a 534,07 W” e l'ha diffidata dal procedere all'effettuazione delle trasformazioni previste in progetto; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2017, proposto da
Wind Tre S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso lo studio Corrado Diaco in Milano, via Monferrato,10 Studio Randazzo;
Comune di Varese, Regione Lombardia, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune a pagare le spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Compensa le spese di lite nei confronti della Regione Lombardia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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