Sentenza n. 202300329/2023
Ambiente - Inquinamento - Rimozione E Smaltimento Rifiuti
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società privata con responsabile legale pro tempore ha impugnato due ordinanze emesse dal Comune di Colturano e relative alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti presenti su aree specifiche ubicate in Via Colombara nel territorio comunale. La prima ordinanza, emanata il 4 marzo 2019 dal Comune, è stata preceduta da una relazione di servizio della Città Metropolitana di Milano del 4 luglio 2016 e da una comunicazione di avvio del procedimento dell'Unione dei Comuni Sud Est Milano Parco dell'Addetta del 22 marzo 2017. Una seconda ordinanza, del 21 aprile 2021, ha successivamente esteso l'obbligo di rimozione al fallimento della ditta Lavagna Scavi s.r.l., confermando nel contempo i destinatari dell'ordinanza originaria. La ricorrente contesta i presupposti procedurali e sostanziali su cui si fondano le ordinanze e gli atti preparatori ad esse relativi.
Il quadro normativo
La controversia si collocare nel contesto della disciplina contenuta nell'articolo 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunemente noto come Codice Ambientale, che disciplina gli interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate. Tale disposizione attribuisce alle amministrazioni pubbliche il potere di emanare ordinanze ingiuntive nei confronti dei responsabili della contaminazione o della presenza di rifiuti, ordinando la rimozione e il conseguente smaltimento. La norma si inscrive nel più ampio sistema di responsabilità ambientale e di protezione della salute pubblica e dell'ambiente, prevedendo procedure specifiche per l'individuazione dei soggetti passivi dell'obbligo e per l'esecuzione forzata dell'intervento.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità delle ordinanze di rimozione rifiuti dal punto di vista procedurale e sostanziale, con particolare attenzione alla corretta identificazione del soggetto responsabile, ai presupposti fattuali che giustificano l'intervento amministrativo e alla corretta applicazione delle procedure previste dal Codice Ambientale. È inoltre controverso se gli atti presupposti, connessi e conseguenti siano stati correttamente adottati secondo le previsioni normative, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento e la relazione tecnica preliminare. La questione assume rilevanza anche per quanto concerne l'estensione dell'ordinanza al soggetto fallito e la conferma nei confronti degli altri destinatari.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, nel valutare la ricorrenza dei presupposti per l'emanazione delle ordinanze, ha riscontrato una situazione in parte conforme alla disciplina vigente e in parte difformità rispetto ai requisiti procedurali e sostanziali richiesti dal Codice Ambientale. Il TAR ha apprezzato le considerazioni mosse dalla ricorrente riguardanti specifici profili della procedura amministrativa e della responsabilità soggettiva, accogliendo alcune delle censure formulate. Tuttavia, ha anche ritenuto fondate altre eccezioni sollevate dalle amministrazioni convenute, riconoscendo la validità dei presupposti fattuali e della base tecnica su cui si fondavano le ordinanze. Il ragionamento del collegio ha pertanto condotto a un esito parzialmente favorevole al ricorrente, con una valutazione complessiva volta a contemperare i diversi interessi in gioco e la necessità di tutela ambientale.
La decisione
Il TAR Lombardia ha accolto in parte il ricorso e respinto in parte le censure sollevate dalla ricorrente, ordinando l'annullamento di alcuni atti e il mantenimento di altri nella loro efficacia. Le spese del giudizio sono state compensate fra le parti, ciascuna sostenendo i propri costi processuali. Il tribunale ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente nel testo della sentenza, applicando la disciplina sulla protezione dei dati personali. La sentenza deve essere eseguita dall'autorità amministrativa in conformità alla pronuncia.
Massima
L'ordinanza di rimozione e smaltimento rifiuti emanata ex articolo 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve rispettare i presupposti procedurali e sostanziali previsti dalla legge, inclusa la corretta individuazione della responsabilità soggettiva e la conformità alle disposizioni in materia di comunicazione e avvio del procedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'annullamento - dell'ordinanza ex art. 192 del d.lgs. n.152/2006, n. 1 del 4 marzo 2019 del Comune di Colturano, avente ad oggetto la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti sulle aree site nel Comune di Colturano Via Colombara identificate catastalmente al foglio 1- mappale 13, 100, 275, 269; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui la Relazione di servizio del 4 luglio 2016 della Città Metropolitana di Milano e la comunicazione di avvio del procedimento del 22 marzo 2017 dell'Unione dei Comuni Sud Est Milano Parco dell'Addetta, atti impugnati con ricorso introduttivo; dell'ordinanza n. 2 del 21 aprile 2021 del Comune di Colturano, comunicata in data 26 aprile 2021, avente ad oggetto “ordinanza n. 1 del 4/3/2019 – estensione al fallimento di Lavagna Scavi s.r.l. e conferma nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-. Rimozione e smaltimento rifiuti ex art. 192, comma 2, D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Aree site nel Comune di Colturano Via Colombara identificate catastalmente al foglio 1-mappale 13, 100, 275, 269”, atto impugnato con motivi aggiunti. sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini e Francesca Triveri, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Comune di Colturano e Unione dei Comuni Sud Est di Milano "Parco dell'Addetta", in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco De Marini, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti; Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti e Giorgio Giulio Grandesso, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Fallimento Lavagna Scavi S.r.l. e Azienda Servizi Alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, non costituiti in giudizio Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Colturano, di Città Metropolitana di Milano e di Unione dei Comuni Sud Est di Milano "Parco dell'Addetta"; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li accoglie e in parte li respinge, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei dati identificativi e di ogni altro elemento idoneo a individuare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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