Sentenza n. 202302054/2023
Ambiente - Inquinamento - Rimozioni Rifiuti
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società a responsabilità limitata ha proposto ricorso avanti al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento di due provvedimenti emanati dal Comune di Milano. In primo luogo, il Comune aveva ordinato alla ricorrente, quale proprietaria di un'area sita in Milano, la rimozione di rifiuti eterogenei e lastre tipo eternit rinvenuti nel terreno; tale ordine era stato successivamente confermato con un secondo provvedimento dello stesso Comune. In secondo luogo, il Comune aveva inoltre diffidato la ricorrente a provvedere, entro venti giorni dal ricevimento, alla rimozione e al conferimento presso centri autorizzati dei rifiuti giacenti nel luogo, nonché a produrre, entro i successivi quindici giorni, una relazione tecnica attestante lo stato di qualità del suolo e del sottosuolo dell'area interessata. La ricorrente aveva ritenuto tali provvedimenti illegittimi e si era rivolta al tribunale amministrativo per ottenerne l'annullamento.
Il quadro normativo
Il caso rientra nella materia della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati, disciplinata dal decreto legislativo numero 152 del 2006 in tema di norme in materia ambientale e dalla legislazione comunale di Milano relativa ai compiti di vigilanza e controllo della pubblica amministrazione. Le norme applicabili riguardano le responsabilità dei proprietari e detentori di aree contaminate o interessate da rifiuti, nonché le procedure mediante le quali l'autorità amministrativa competente ordina la rimozione e la bonifica. La questione si colloca nel contesto più ampio del diritto amministrativo ambientale, che bilancia il potere autoritativo della pubblica amministrazione con i diritti dei cittadini e delle imprese.
La questione giuridica
La controversia riguardava la legittimità dei provvedimenti con i quali l'amministrazione comunale aveva ordinato alla ricorrente, nella sua qualità di proprietaria del terreno, la rimozione dei rifiuti e la successiva bonifica. Il punto giuridico rilevante consisteva nel verificare se la ricorrente potesse essere legittimamente responsabilizzata per la rimozione e la bonifica dell'area, nonché se i provvedimenti fossero stati adottati secondo le forme, i termini e le modalità procedurali corrette. La questione implicava inoltre una valutazione della natura della responsabilità del proprietario in relazione ai rifiuti rinvenuti sul suo terreno e della corretta applicazione della normativa ambientale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto, già in sede di esame della ricevibilità del ricorso, che sussistessero vizi procedurali o sostanziali che impedivano di accogliere la domanda nel merito. Sebbene il dispositivo della sentenza non esprima esplicitamente i motivi dell'inammissibilità, la decisione di dichiarare il ricorso inammissibile porta il tribunale a non affrontare nemmeno l'esame dei profili di legittimità dei provvedimenti impugnati. La sentenza considera in ogni caso importante procedere all'oscuramento dei dati personali e identificativi della ricorrente, applicando le norme sulla tutela della privacy secondo il decreto legislativo numero 196 del 2003 e il regolamento europeo generale sulla protezione dei dati. Ciò rappresenta una attenzione verso i diritti della parte anche nel contesto di una pronuncia sfavorevole alla ricorrente.
La decisione
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi pronunciarsi nel merito della controversia. Tale decisione comporta che i provvedimenti del Comune di Milano restano pienamente validi ed efficaci, e la ricorrente rimane obbligata a ottemperare agli ordini di rimozione dei rifiuti e di produzione della relazione sulla qualità del suolo. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese legali senza condanna della controparte. La sentenza è stato disposto che venga eseguita dall'autorità amministrativa secondo il procedimento ordinario.
Massima
La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso avverso provvedimenti di bonifica e rimozione di rifiuti preclude il controllo di merito sulla legittimità dell'atto laddove sussistano difetti procedurali nella proposizione del ricorso stesso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Anna Corrado, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, ricevuto in pari data dalla ricorrente e avente ad oggetto la «presenza di rifiuti eterogenei e lastre tipo eternit nell'area ubicata a Milano in Via -OMISSIS- -, riferimenti catastali -OMISSIS- », a firma del Dirigente dell'Unità Gestione Amministrativa ed Emergenze Ambientali, -OMISSIS-, con il quale il Comune di Milano ha confermato l'ordine di rimozione dei rifiuti presenti nell'area in oggetto rivolto alla ricorrente con il precedente provvedimento prot. n. -OMISSIS-; - ove occorrer possa anche, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, ricevuto dalla ricorrente in pari data e avente ad oggetto la «presenza di rifiuti eterogenei e lastre tipo eternit nell'area ubicata a Milano in Via -OMISSIS- -, riferimenti catastali -OMISSIS-», a firma del Dirigente dell'Unità Gestione Amministrativa ed Emergenze Ambientali, -OMISSIS-, con la quale il Comune di Milano ha diffidato la ricorrente «nella sua qualità di proprietaria» dell'area «entro 20 giorni dal ricevimento del presente atto a rimuovere e avviare presso i centri autorizzati i rifiuti giacenti in luogo» e a produrre «entro i successivi 15 giorni, una relazione attestante lo stato di qualità di suolo e sottosuolo»; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati. sul ricorso numero di registro generale 308 del 2019, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Orsola Torrani, Olga Casula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Orsola Torrani in Milano, c.so Magenta, 63; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Claudio Colombo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi, domiciliataria ex lege in Milano, via della Guastalla, 6; -OMISSIS-, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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