Sentenza n. 202302052/2023
Ambiente - Raccolta Oli Usati - Trattamento Di Recupero
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di due relazioni tecniche redatte dall'ARPA Lombardia, relative alle attività della ditta ROBI S.r.l. di Treviolo in provincia di Bergamo. La prima relazione, denominata "Chiarimenti", risale al 28 novembre 2018 e conteneva valutazioni circa il trattamento e la classificazione delle attività svolte presso lo stabilimento di ROBI nel settore del recupero degli oli minerali usati. Successivamente, il ricorso è stato integrato con motivi aggiunti il 26 ottobre 2021, al fine di impugnare anche una relazione di valutazione del monitoraggio risalente al 12 luglio 2021. La controversia ha ad oggetto la corretta classificazione giuridica dell'attività svolta presso l'impianto, in particolare se essa costituisca un'attività di recupero e rigenerazione ai sensi della normativa sui rifiuti oppure se sia soggetta a diverse forme di regolamentazione.
Il quadro normativo
La materia della controversia ricade nell'ambito del diritto amministrativo ambientale, in particolare della disciplina della gestione dei rifiuti e del concetto di "end of waste", ovvero della cessazione della qualifica di rifiuto. La norma centrale per la decisione è l'articolo 183, comma 1, lettera v) del decreto legislativo numero 152 del 2006, il quale disciplina il trattamento di recupero e rigenerazione dei rifiuti. L'ARPA Lombardia, quale agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha l'incarico di svolgere attività di controllo e monitoraggio sui soggetti operanti nel settore della gestione dei rifiuti e di fornire chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione della normativa. La sentenza si inserisce nel contesto della complessa disciplina amministrativa in materia di rifiuti, che richiede valutazioni tecniche specialistiche per la corretta classificazione delle attività produttive e dei procedimenti di recupero.
La questione giuridica
La controversia riguarda l'interpretazione corretta dell'articolo 183, comma 1, lettera v) del codice dell'ambiente, in particolare se l'assenza di limitazioni e specifiche procedurali nel testo della norma consenta all'ARPA di qualificare una determinata attività come "rigenerazione per un uso specifico per la filiera identificata", oppure se tale qualificazione comporti una violazione del principio di legalità amministrativa e della competenza regolamentare. Il Consorzio ricorrente contestava la fondatezza tecnico-giuridica delle valutazioni espresse dall'agenzia ambientale, ritenendo che l'ARPA avesse eceduto dalle proprie competenze nel fornire chiarimenti che equivalevano a una reinterpretazione della norma nazionale. La questione risultava giuridicamente complessa poiché toccava il delicato equilibrio tra l'autonomia decisionale degli enti di controllo ambientale e il vincolo della stretta legalità amministrativa.
La motivazione del giudice
La sentenza, pur non riportando una motivazione estesa nel dispositivo consultabile, dichiara il ricorso inammissibile, il che significa che il Tribunale ha ritenuto sussistere vizi procedurali o difetti di legittimazione tali da impedire l'accesso al merito della controversia. Tra le possibili cause di inammissibilità si configurano difetti formali nel ricorso introduttivo, carenza di interesse ricorribile del Consorzio nei confronti degli atti specificamente impugnati, ovvero questioni relative alla corretta proposizione della domanda. Il collegio giudicante, composto dal Presidente Marco Bignami, dal Consigliere estensore Anna Corrado e dal Consigliere Roberto Lombardi, ha privilegiato la strada della inammissibilità piuttosto che quella del merito, applicando un vaglio rigoroso dei presupposti processuali. Questa decisione riflette un approccio conservativo della giurisdizione amministrativa, intesa a filtrare le controversie in base al loro corretto assetto processuale prima di affrontare le questioni di diritto sostanziale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso introductivo proposto dal Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, insieme ai motivi aggiunti presentati successivamente. La declaratoria di inammissibilità comporta che la sentenza non entra nel merito delle questioni interpretative sollevate e non affronta la validità sostanziale degli atti amministrativi dell'ARPA. Conseguentemente, gli atti impugnati rimangono fermi e conservano la loro efficacia. Il Tribunale ha inoltre pronunciato una compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ritenendo equo distribuire i costi processuali in ragione della inammissibilità riconosciuta alla domanda.
Massima
L'inammissibilità del ricorso amministrativo può essere dichiarata quando sussistano vizi procedurali strutturali o carenze di legittimazione ricorribile tali da impedire il corretto esercizio della giurisdizione, indipendentemente dal merito delle questioni interpretative relative alla applicazione della normativa ambientale sui rifiuti e il recupero.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Anna Corrado, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della “Relazione in merito all'attività svolta da ARPA Lombardia presso la ditta ROBI S.r.l. Chiarimenti”, incluso il relativo approfondimento tecnico, adottati dal Direttore del Settore Attività Produttive e Controlli dell'ARPA (Class. 7.7; Fascicolo 2017.1.44.21, prot. ARPA n. 179066) e inviato per PEC al MATTM e, per conoscenza, al Consorzio e a ROBI in data 28 novembre 2018, in particolare nella parte in cui sostiene che “la ditta ROBI svolge un trattamento di recupero che, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera v del d.lgs. 152/06 non essendo specificati nell'articolo i limiti e i processi del trattamento, si può definire rigenerazione per un uso specifico per la filiera identificata”. - di ogni altro atto ad essi comunque connessi o coordinati, presupposti o conseguenti, ivi inclusa, ove occorrer possa, la comunicazione dell'ARPA inviata via PEC al MATTM e, per conoscenza, al CONOU e a ROBI in data 24 gennaio 2019, in particolare nella parte in cui “rimanda” alla contestata interpretazione dell'art. 183, comma 1, lett. v), del d.lgs. n. 152/2006, contenuta nei “Chiarimenti” del 28 novembre 2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26/10/2021; per l'annullamento: - della “Relazione di valutazione del monitoraggio del E.O.W. ROBI Oil della ditta R.O.B.I. S.r.l. di Treviolo (BG) - periodo 2020-2021” (la “Relazione”, doc. 1) adottata dall'ARPA in data 12 luglio 2021 (Class.7.7; Fascicolo 2018.1.47.2) e inviata per PEC al Consorzio in data 19 luglio 2021; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale a quelli suindicati, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridico patrimoniale della ricorrente. nonché degli atti già impugnati con ricorso introduttivo. della Relazione in merito all'attività svolta da ARPA Lombardia presso la ditta ROBI S.r.l. Chiarimenti” (i “Chiarimenti”, doc. 8 del ricorso introduttivo), incluso il relativo approfondimento tecnico, adottati dal Direttore del Settore Attività Produttive e Controlli dell'ARPA (Class. 7.7; Fascicolo 2017.1.44.21, prot. ARPA n. 179066) e inviato per PEC al MiTe (all'epoca denominato Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, “MATTM”) e, per conoscenza, al Consorzio e a ROBI in data 28 novembre 2018, in particolare nella parte in cui sostiene che “la ditta ROBI svolge un trattamento di recupero che, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera v del d.lgs. 152/06 non essendo specificati nell'articolo i limiti e i processi del trattamento, si può definire rigenerazione per un uso specifico per la filiera identificata”; - della comunicazione dell'ARPA inviata via PEC al MATTM e, per conoscenza, al CONOU e a ROBI in data 24 gennaio 2019 (doc. 14 del ricorso introduttivo), in particolare nella parte in cui “rimanda” alla contestata interpretazione dell'art. 183, comma 1, lett. v), del d.lgs. n. 152/2006, contenuta nei Chiarimenti. sul ricorso numero di registro generale 233 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Fonderico, Marco Zotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Legale Cleary G. S. & H. Fonderico Francesco C/O Studio in Milano, via San Paolo, 7; Arpa Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiorella Battaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; R.O.B.I. S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arpa Lombardia e di R.O.B.I Srl Unipersonale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti li dichiara inammissibili. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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