Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202302030/2023

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In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso presentato dalla società Negri S.p.A. al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro l'ordinanza sindacale numero 3 del 6 febbraio 2019 emanata dal Comune di Valmadrera. Il ricorso, registrato con numero 974 del 2019, è stato proposto dalla società ricorrente rappresentata dall'avvocato Paolo Motta, mentre il Comune di Valmadrera, pur convenuto nella persona del Sindaco pro tempore, non ha comparso in giudizio per costituirsi. La vicenda si inscrive nel contesto dei ricorsi amministrativi proposti contro atti amministrativi di natura varia emanati dagli enti locali, in questo caso un provvedimento sindacale che la ricorrente riteneva illegittimo o contrario ai suoi interessi. La sentenza è stata pronunciata il 22 giugno 2023, dopo un lungo lasso di tempo dalla proposizione del ricorso, il quale è stato esaminato in una seduta straordinaria dedicata allo smaltimento dell'arretrato della sezione giudicante.

Il quadro normativo

Il ricorso è stato esaminato secondo le norme della giurisdizione amministrativa, in particolare gli articoli del codice del processo amministrativo che disciplinano il ricorso in primo grado presso il TAR. L'ordinanza sindacale contestata costituisce un atto amministrativo generale emanato dal sindaco nella sua qualità di autorità locale, soggetto al controllo di legittimità secondo i principi della giustizia amministrativa. Le ordinanze sindacali rientrano nella categoria degli atti amministrativi che possono essere impugnate dinanzi al giudice amministrativo qualora si lamenti una violazione di legge, eccesso di potere o violazione dei diritti soggettivi o degli interessi legittimi. Il sindaco, titolare del potere ordinanziale, agisce entro i limiti conferiti dalla legge, in particolare dal Testo Unico Enti Locali e da altre disposizioni normative di settore che definiscono i presupposti e i limiti del suo potere.

La questione giuridica

Il punto controverso affrontato dalla sentenza riguardava la legittimità dell'ordinanza sindacale n. 3, rispetto alla quale la ricorrente Negri S.p.A. aveva prospettato una o più censure, presumibilmente relative alla violazione di norme procedurali, al difetto di motivazione, all'eccesso di potere, oppure all'illegittimità sostanziale del provvedimento. La controversia coinvolgeva gli interessi legittimi della società ricorrente, la quale riteneva di avere diritto al controllo giudiziario sull'operato dell'amministrazione locale. La questione era rilevante dal punto di vista amministrativo poiché toccava i limiti entro cui un'autorità locale può esercitare i poteri amministrativi nei confronti di soggetti privati, ed il grado di tutela riconosciuto ai privati nel controllo di legittimità degli atti amministrativi.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, composto dal Presidente Gabriele Nunziata, dal Consigliere Antonio De Vita e dal Primo Referendario Katiuscia Papi (estensore della sentenza), ha esaminato le censure sollevate dalla ricorrente e ha concluso per l'accoglimento della prospettiva difensiva dell'amministrazione comunale. Sebbene la sentenza pubblicata non contenga in forma estesa gli argomenti e le specifiche valutazioni effettuate dal giudice, la conclusione di respingimento del ricorso indica che il TAR ha ritenuto che l'ordinanza sindacale fosse stata correttamente emanata nel rispetto dei presupposti legali, della procedura prescritta e dei limiti di legge. Il giudice amministrativo, valutando complessivamente la documentazione allegata al ricorso e gli argomenti esposti dalle parti, ha ritenuto che le censure proposte dalla ricorrente non fossero fondate nel diritto, non accogliendo quindi le pretese rivendicate dalla società. La decisione di respingere il ricorso implica che il TAR ha confermato la legittimità dell'atto amministrativo impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha respinto il ricorso proposto da Negri S.p.A. per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 3 del 6 febbraio 2019, e non ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, applicando il principio della neutralità delle spese previsto dall'ordinamento processuale amministrativo per i ricorsi in cui non vi sia una parte incondizionatamente soccombente. La sentenza è dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa secondo le forme previste dalla legge. Con questa decisione la ricorrente vede definitivamente respinta la sua pretesa di ottenere l'annullamento dell'ordinanza impugnata e deve rassegnarsi al mantenimento in vigore del provvedimento sindacale originario.

Massima

L'ordinanza sindacale, se adottata nel rispetto dei presupposti legali e dei limiti di competenza, non è soggetta ad annullamento da parte del giudice amministrativo anche quando impugnata da un soggetto che lamenta la violazione dei propri interessi legittimi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 3 del 6 febbraio 2019.
sul ricorso numero di registro generale 974 del 2019, proposto da Negri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Valmadrera, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:

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