Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202301952/2023

Ambiente - Rifiuti - Bonifica Sito Contaminato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di due decreti emessi dal Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche della Città Metropolitana di Milano. I decreti riguardavano una procedura di bonifica relativa all'area dell'ex Scalo Merci di Porta Romana, situata in viale Isonzo a Milano, secondo le disposizioni del Titolo V della parte Quarta del Decreto legislativo numero 152 del 2006. La Città Metropolitana aveva iniziato il procedimento nei confronti di Ferrovie dello Stato nel novembre 2018 con comunicazione d'avvio, intendendo attribuire a FS gli obblighi di bonifica dell'area contaminata. In primo luogo la Città Metropolitana aveva emesso un decreto di esito istruttoria in aprile 2019, cui aveva fatto seguito un successivo decreto di rettifica nel maggio 2019. Ferrovie dello Stato contestava gli esiti dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'ente metropolitano, ritenendosi illegittimamente gravata degli obblighi di bonifica.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della normativa ambientale italiana in materia di bonifica dei siti contaminati, disciplinata principalmente dal Decreto legislativo numero 152 del 2006, noto come Codice Ambientale. Il Titolo V della parte Quarta di tale decreto stabilisce i procedimenti amministrativi volti a identificare i soggetti responsabili della contaminazione del suolo e dell'acqua sotterranea, nonché a determinare gli obblighi di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati. La procedura amministrativa prevede una fase istruttoria durante la quale l'autorità competente acquisisce la documentazione tecnica, valuta le risultanze analitiche e determina le responsabilità.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità dei decreti emanati dalla Città Metropolitana di Milano durante la fase istruttoria del procedimento di bonifica. Ferrovie dello Stato contestava le conclusioni dell'istruttoria amministrativa, presumibilmente ritenendo che l'analisi svolta dall'ente competente fosse carente dal profilo della completezza, della corretta valutazione tecnica o dell'attribuzione di responsabilità. Tuttavia, a livello processuale, la questione principale divenne quella relativa alla natura giuridica degli atti impugnati e alla sussistenza dell'interesse concreto e attuale della ricorrente a ottenere l'annullamento di tali atti nel contesto evolutivo del procedimento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse della ricorrente a ricorrere. Questa decisione si fonda sulla constatazione che, nonostante la ricorrente avesse contestato il primo decreto emesso in aprile 2019, successivamente la Città Metropolitana aveva emanato un decreto di rettifica che aveva modificato la situazione giuridica della ricorrente. Nella situazione modificata dai successivi atti amministrativi, il giudice ha ritenuto che la ricorrente non avesse più un interesse attuale e concreto all'annullamento del decreto precedente, poiché tale annullamento non avrebbe potuto produrre utilità pratica per la situazione in essere. La carenza di interesse rappresenta un difetto di ammissibilità della domanda giurisdizionale, ricorrente quando l'utilità della sentenza sia venuta meno o quando la necessità della tutela giurisdizionale sia stata superata da successivi eventi.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. avverso i decreti del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche della Città Metropolitana di Milano. Di conseguenza, non è stato pronunciato un merito sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi, in quanto il ricorso è stato respinto per un vizio processuale preliminare. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, e la sentenza è stata ordinata eseguibile dall'autorità amministrativa dal momento della sua pronunciazione in data 5 luglio 2023.

Massima

Il ricorso avverso gli atti della fase istruttoria di un procedimento di bonifica risulta inammissibile per carenza di interesse quando successivi decreti di rettifica o modificazione dell'atto impugnato abbiano eliminato l'utilità pratica della pronuncia giurisdizionale sulla legittimità dell'atto medesimo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Martina Arrivi,	Referendario
per l’annullamento
- del Decreto del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche della Città Metropolitana di Milano, prot. 88564 dell’11 aprile 2019, raccolta generale 2614 del 10 aprile 2019, trasmesso a mezzo p.e.c. alla ricorrente in data 11 aprile 2019, avente ad oggetto “Procedimento di cui al Titolo V della parte Quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Area ex Scalo Merci di Porta Romana, v.le Isonzo P.le Lodi a Milano. Esito istruttoria ai sensi degli artt. 244 e 245 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”;
- del successivo Decreto del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche della Città Metropolitana di Milano, prot. 110173 del 10 maggio 2019, raccolta generale 3228 del 9 maggio 2019, trasmesso a mezzo p.e.c. alla ricorrente in data 13 maggio 2019, avente ad oggetto “Procedimento di cui al Titolo V della parte Quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Area ex Scalo Merci di Porta Romana, v.le Isonzo P.le Lodi a Milano. Esito istruttoria ai sensi degli artt. 244 e 245 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Parziale rettifica del Decreto Dirigenziale RG n. 2614 del 10.04.2019”;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento prot. 258758 dell’8 novembre 2018 per l’emissione di ordinanza/diffida a provvedere.
sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2019, proposto da
- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Filippo Bucchi e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- la Città Metropolitana di Milano, in persona del Sindaco Metropolitano pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani e Giorgio Giulio Grandesso ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Vivaio n. 1, presso la sede della propria Avvocatura;
- Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
- A.R.P.A. Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
- FS Sistemi Urbani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento del 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 luglio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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