Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202301631/2023

Ambiente - Autorizzazione Unica Ambientale - Rilascio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente controversia trae origine dal ricorso presentato dinanzi al TAR Lombardia da due Comuni, Molteno e Garbagnate Monastero, contro i provvedimenti autorizzativi emanati dalla Provincia di Lecco in favore della società Pharmalife Research s.r.l. per l'installazione e l'esercizio di un'attività presso uno stabilimento ubicato a Garbagnate Monastero, in via Casa Paradiso, 2/A. I ricorrenti hanno impugnato sia il provvedimento del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del 14 settembre 2018, che ha rilasciato i titoli ambientali e l'autorizzazione unica ambientale, sia il provvedimento della direzione organizzativa IV Ambiente e Territorio della Provincia di Lecco del 11 settembre 2018, che ha concluso la conferenza di servizi indetta dalla Provincia medesima e ha trasmesso l'AUA numero 211 del 2018. La controversia si inserisce nel contesto della tutela ambientale e della corretta applicazione della procedura per il rilascio delle autorizzazioni unica ambientale, che rappresenta uno strumento di semplificazione amministrativa volto a consolidare in un unico provvedimento i diversi titoli necessari per l'esercizio di attività soggette a controllo ambientale.

Il quadro normativo

La materia in questione è disciplinata dalla normativa in tema di autorizzazioni ambientali, in particolare dal decreto legislativo numero 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), che ha introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale quale strumento di semplificazione amministrativa finalizzato a razionalizzare i procedimenti autorizzativi per le attività produttive. La procedura per il rilascio dell'AUA prevede lo svolgimento di una conferenza di servizi, convocata dall'ente competente, nella quale partecipano le amministrazioni pubbliche interessate dal punto di vista del loro ambito di competenza, al fine di acquisire i necessari pareri, nulla osta e assensi. In questo caso, la Provincia di Lecco, quale ente competente in materia ambientale per il territorio, ha promosso la conferenza di servizi con la partecipazione dei due Comuni interessati (Molteno e Garbagnate Monastero) al fine di verificare la conformità dell'attività alle disposizioni normative vigenti e alle prescrizioni urbanistiche e ambientali locali.

La questione giuridica

Il fulcro della controversia verte sulla legittimità del procedimento autorizzativo e sulla correttezza della conclusione della conferenza di servizi da parte della Provincia di Lecco. I Comuni ricorrenti hanno presumibilmente contestato tanto la corretta acquisizione e valutazione dei pareri rilasciati dalle amministrazioni competenti, quanto il merito dell'autorizzazione, ossia la conformità dell'attività proposta dalla Pharmalife Research alle prescrizioni ambientali, urbanistiche e di tutela territoriale vigenti nel territorio comunale. La questione presentava profili di complessità legati alla necessaria coordinazione tra la competenza provinciale in materia di autorizzazioni ambientali e quella comunale in materia urbanistica ed edilizia, nonché alla valutazione della corretta applicazione della procedura della conferenza di servizi, che costituisce uno degli elementi procedurali critici nella fase di rilascio delle AUA.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso dei Comuni non fosse fondato nel suo complesso. Sulla base dell'istruttoria, il collegio ha accertato che la Provincia di Lecco ha correttamente gestito il procedimento autorizzativo, svolgendo in modo appropriato la conferenza di servizi e acquisendo tutti i pareri necessari secondo la normativa vigente. Il TAR ha ritenuto che i dubbi sollevati dai ricorrenti in merito alla procedura autorizzativa e al merito della decisione non fossero idonei a far cadere il provvedimento impugnato, perché le autorizzazioni erano state rilasciate in conformità alle disposizioni di legge applicabili e nel rispetto dei vincoli ambientali e territoriali. Il giudice ha altresì valutato che, in una materia come quella ambientale e autorizzativa dove è già prevista una procedura strutturata quale la conferenza di servizi, gli enti locali hanno l'opportunità concreta di far valere le proprie osservazioni e che l'esercizio di tale potere partecipativo non equivale, per il solo fatto di non aver prevalso, a viziare il provvedimento finale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso presentato dal Comune di Molteno e dal Comune di Garbagnate Monastero, confermando così la legittimità dei provvedimenti impugnati relativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale numero 211 del 2018 in favore della Pharmalife Research s.r.l. Le spese della causa sono state compensate tra le parti. Il TAR ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, sottolineando così la conformità dei provvedimenti alla legalità amministrativa e ambientale.

Massima

La Provincia, quale ente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, agisce legittimamente quando, dopo aver correttamente convocato la conferenza di servizi e acquisito tutti i pareri delle amministrazioni interessate, conclude il procedimento in conformità alla normativa ambientale e alle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, anche qualora gli enti locali abbiano sollevato obiezioni nel corso del procedimento partecipativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento, prot. n. 7223/del SUAP del 14 settembre 2018, con cui sono stati rilasciati alla Pharmalife Research s.r.l. i titoli ambientali e l'autorizzazione unica ambientale necessari per lo svolgimento dell'attività presso lo stabilimento di Garbagnate Monastero, via Casa Paradiso, 2/A;
- del provvedimento della direzione organizzativa IV Ambiente e territorio della Provincia di Lecco, n. 47901/211 datato 11 settembre 2018, che ha concluso la conferenza di servizi indetta dalla Provincia e ha rilasciato l'autorizzazione unica ambientale (AUA) n. 211/18;
- ove occorrer e possa, della nota del 1 settembre 2018 con la quale la Provincia di Lecco ha comunicato al Comune di Molteno l'intervenuta conclusione del procedimento autorizzatorio e il conseguente rilascio dell'AUA n. 211/18 ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 2704 del 2018, proposto da
Comune di Molteno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Tassan Mazzocco e Carmela Curella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Garbagnate Monastero, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ivan Bullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Milano, corso Genova, 14;
Provincia di Lecco, in persona del Presidente della Provincia pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Bassani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Pharmalife Research s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria, Teodora Marocco e Stefano Ambrosioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Garbagnate Monastero, della Provincia di Lecco e della Pharmalife Research s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 22 giugno 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 17 del d.m. 80/21 convertito in legge n. 113/21 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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