Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Inammissibile
Sentenza n. 202301622/2023
Ambiente - Rifiuti Pericolosi E Non - Quantificazione E Rimozione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento - dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente del 23 ottobre 2018, n. 28; - ove occorrer possa, della segnalazione del Nucleo di Polizia ambientale agroalimentare e forestale della Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” Gruppo di Milano, prot. n.-OMISSIS-del 20 marzo 2018 nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 420 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Papi Rossi e Nicola Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Antonio Papi Rossi, con studio in Milano, via Visconti di Modrone, 12; Comune di Pogliano Milanese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Paire e Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pogliano Milanese; Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 22 giugno 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 17 del d.m. 80/21 convertito in legge n. 113/21 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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