Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202301593/2023

Ambiente - Recupero Fanghi In Agricoltura – Diffida A Svolgimento Attivita’

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Eco-Trass s.r.l. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro una nota ricevuta il 15 novembre 2018, con cui il Dirigente del Settore tutela ambientale della Provincia di Pavia le aveva intimato il compimento di specifici adempimenti. La diffida faceva riferimento all'articolo 208, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, il quale disciplina le azioni amministrative in materia ambientale. Alla diffida erano allegate relazioni tecniche, in particolare la relazione repertorio AMB/2018/749 del 24 ottobre 2018 e la relazione repertorio AMB/2018/794 del 8 novembre 2018, entrambe emanate dai soggetti competenti in materia di tutela ambientale. La società ricorrente aveva contestato la legittimità di questi provvedimenti, ritenendo che la Provincia di Pavia avesse agito in violazione delle disposizioni normative vigenti o comunque al di fuori dei propri poteri.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto del decreto legislativo 152 del 2006, noto come Codice dell'ambiente, che raccoglie e sistematizza la normativa italiana in materia di protezione dell'ambiente, inquinamento e gestione dei rifiuti. L'articolo 208, comma 13, prevede specifiche procedure attraverso le quali l'amministrazione può emettere diffide nei confronti di soggetti che non rispettino gli obblighi ambientali previsti dalla legge. Le province, nelle loro funzioni di amministrazione locale, esercitano poteri di controllo e di vigilanza sul territorio, potendo adottare atti prescrittivi quando riscontrino comportamenti non conformi alle leggi ambientali. Il ricorso amministrativo costituisce il rimedio ordinario per impugnare provvedimenti della pubblica amministrazione che si ritenga illegittimi sotto il profilo sostanziale o procedurale.

La questione giuridica

La questione giuridica sottostante consisteva nel verificare se la diffida emessa dalla Provincia di Pavia e le relazioni tecniche alle quali si fondava fossero state adottate legittimamente e nel rispetto dei procedimenti amministrativi previsti. In particolare, era controvertibile se la Provincia possedesse la competenza esclusiva per emettere tale diffida, se fossero stati rispettati i principi di trasparenza e partecipazione nella formazione del provvedimento, e se la diffida fosse adeguatamente motivata e proporzionata alle violazioni riscontrate. La ricorrente aveva pertanto fatto valere una pluralità di profili di illegittimità, richiedendo al giudice amministrativo l'annullamento dell'intero provvedimento impugnato.

La motivazione del giudice

Durante il giudizio, la situazione processuale si è modificata rilevantemente. Il 14 aprile 2023, il ricorrente ha presentato una memoria dichiarando di non aver più interesse alla prosecuzione del ricorso, il che implica che la situazione di fatto sottesa alla controversia era mutata, rendendo ormai priva di utilità pratica la sentenza di merito. Il Tribunale ha riconosciuto che in tal caso ricorreva l'ipotesi della sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, uno dei casi di estinzione del processo amministrativo disciplinati dall'articolo 35, comma 1, lettera c, e dall'articolo 85, comma 9, del codice di procedura amministrativa. Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, quando viene meno l'interesse concreto e attuale della parte a ottenere il provvedimento richiesto, il ricorso diviene improcedibile, indipendentemente dai meriti della controversia. Il giudice ha quindi ritenuto non necessario approfondire il merito della ricerca sulla legittimità della diffida, bensì ha concentrato il proprio scrutinio sulla verificazione della carenza di interesse processuale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione comporta che il ricorso non è stato esaminato nel merito e che gli atti impugnati rimangono formalmente in essere, anche se la ricorrente ha manifestato di non avere più ragione di contrastarne gli effetti. Il giudice ha altresì disposto la compensazione delle spese processuali, ossia che ciascuna parte rimane responsabile delle proprie spese, escludendo così il pagamento di somme da parte dell'una all'altra. La sentenza è stata pronunciata in data 22 giugno 2023 ed è esecutiva da parte dell'autorità amministrativa, il che significa che gli atti rimangono vigenti dal punto di vista formale, anche se ormai privi di contestazione attiva.

Massima

Il ricorso amministrativo diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene una dichiarazione della parte ricorrente di carenza di interesse a ricorrere, in quanto viene meno la situazione di lesione di diritti o di interessi giuridicamente rilevanti che ne costituiva il presupposto essenziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della nota ricevuta dalla ricorrente il 15 novembre 2018, con cui il Dirigente del Settore tutela ambientale, promozione del territorio e sostenibilità della Provincia di Pavia, ha diffidato Eco-Trass s.r.l., ai sensi dell'articolo 208, comma 13, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- della relazione, repertorio AMB/2018/749 del 24 ottobre 2018, trasmessa alla ricorrente il 29 ottobre 2018;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con quello impugnato, con particolare riferimento, per quanto di ragione, alla relazione repertorio AMB/2018/794 datata 8 novembre 2018.
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2019, proposto da
Ecotrass s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Enzo Robaldo, con studio in Milano, piazza Eleonora Duse, 4;
Provincia di Pavia, non costituita in giudizio;
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 14 aprile 2023 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 22 giugno 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 17 del d.m. 80/21 convertito in legge n. 113/21 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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