Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202301587/2023

Ambiente - Beni Culturali - Immobile - Dichiarazione Di Interesse Culturale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Aler Milano, azienda pubblica lombarda operante nel settore dell'edilizia residenziale, ha ricorso in sede amministrativa avverso il decreto emesso dal Segretariato Regionale per la Lombardia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in data 6 dicembre 2017, il quale dichiarava l'interesse culturale dell'immobile sito in Via A. Costa numero 20 in Milano ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali. La dichiarazione di interesse culturale era stata preceduta da una relazione storico-artistica elaborata in data 6 dicembre 2017 e dal verbale della seduta numero 22 della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia tenutasi il 2 novembre 2017. La controversia riguarda l'appropriatezza e la correttezza formale e sostanziale del procedimento amministrativo che ha condotto alla qualificazione dell'immobile come bene culturale, con tutte le conseguenze che una tale dichiarazione comporta in termini di vincoli e restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà.

Il quadro normativo

La materia dei beni culturali è disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo numero 42 del 2004, il quale all'articolo 10 definisce il procedimento e i presupposti per la dichiarazione di interesse culturale di immobili privati. La dichiarazione di interesse culturale costituisce un atto amministrativo vincolante che attribuisce la qualificazione di bene culturale a un immobile, sottopone il bene a una serie di obblighi conservativi e limita notevolmente la libertà di disposizione da parte del proprietario. Il procedimento deve rispettare rigorose garanzie procedurali, inclusa la comunicazione preventiva al proprietario, l'audizione della Commissione regionale per il patrimonio culturale e l'adozione di una motivazione idonea a giustificare l'interesse culturale riconosciuto. La normativa prevede che siano rigorosamente osservati i criteri di valutazione dell'interesse culturale e che il proprietario possa presentare osservazioni e memorie difensive nel corso dell'istruttoria.

La questione giuridica

La controversia ha riguardato la legittimità della dichiarazione di interesse culturale dell'immobile di Via A. Costa numero 20 in Milano, con particolare riferimento alla conformità del procedimento amministrativo sotteso a tale dichiarazione alle norme di legge e ai principi generali dell'azione amministrativa. Il ricorrente ha contestato il provvedimento ministeriale probabilmente per vizi procedurali, per difetto di corretta motivazione, oppure per erronea valutazione del valore storico-artistico dell'immobile secondo i parametri normativamente previsti. La questione era rilevante perché attinente al difficile equilibrio tra la tutela del patrimonio culturale nazionale e i diritti di proprietà e di disposizione dei beni privati, nonché all'osservanza delle garanzie procedurali che devono circondare l'esercizio del potere amministrativo di vincolo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato il provvedimento impugnato e il relativo procedimento, riscontrando l'esistenza di profili di illegittimità che hanno determinato l'accoglimento del ricorso. Il collegio giudicante ha verosimilmente ritenuto che il procedimento sotteso alla dichiarazione di interesse culturale fosse affetto da vizi di natura procedimentale oppure che la motivazione del decreto non fosse adeguatamente articolata e ragionevole nel fondare la valutazione dell'interesse culturale sull'analisi concreta del bene. Il giudice ha riconosciuto la serietà della controversia e la complessità delle questioni interpretative in materia di beni culturali, come testimoniato dalla decisione di compensare le spese tra le parti anziché condannare integralmente il Ministero. La sentenza rappresenta il risultato di un'attenta valutazione della documentazione acquisita e della corretta applicazione della normativa sui beni culturali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di Aler Milano e annullato il decreto del 6 dicembre 2017 di dichiarazione dell'interesse culturale dell'immobile di Via A. Costa numero 20 in Milano, nonché la relazione storico-artistica e il verbale della Commissione regionale per il patrimonio culturale. Di conseguenza, l'immobile non è più soggetto alla qualificazione di bene culturale e recupera la piena disponibilità giuridica da parte della proprietaria Aler Milano. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, decisione che evidenzia una ripartizione equilibrata dei costi processuali.

Massima

L'annullamento di una dichiarazione di interesse culturale di un immobile è dovuto qualora il procedimento amministrativo sia affetto da vizi procedimentali sostanziali o la motivazione del decreto non sia adeguata a giustificare ragionevolmente la valutazione dell'interesse storico-artistico secondo i criteri normativamente previsti. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione quarta ha pronunciato la presente sentenza nel ricorso numero di registro generale 1470 del 2018 proposto da Aler Milano azienda lombarda edilizia residenziale rappresentata dall'avvocato Silvia Enrica Damiani contro il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo segretariato regionale Lombardia rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il ricorso era diretto all'annullamento del decreto in data 6 dicembre 2017 pervenuto in data 14 dicembre 2017 emesso dal Segretariato regionale per la Lombardia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali dell'immobile di Via A. Costa numero 20 in Milano della relazione storico artistica in data 6 dicembre 2017 del verbale della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia seduta numero 22 del 2 novembre 2017 nonché di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati, l'atto di costituzione in giudizio del Segretariato Regionale e tutti gli atti della causa, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione quarta definitivamente pronunciando sul ricorso accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto in data 6 dicembre 2017, pervenuto in data 14 dicembre 2017, emesso dal Segretariato regionale per la Lombardia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di dichiarazione dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 10 del Codice dei beni culturali, dell'immobile di Via A. Costa n. 20 in Milano, della relazione storico-artistica in data 6 dicembre 2017, del verbale della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia seduta n. 22 del 2 novembre 2017, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2018, proposto da Aler Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Enrica Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei sensi indicati in motivazione; annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:

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