Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202301480/2023

Ambiente - Abbandono Rifiuti Di Terzi - Caratterizzazione E Smaltimento

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il caso riguarda una controversia tra la società E.G.E.S – Estrazione Ghiaia e Sabbia S.p.A., operante nel settore dell'estrazione di materiali inerti, e il Comune di Paderno Dugnano, relativa a una comunicazione di avvio del procedimento emessa dall'Ufficio Ambiente comunale in data 8 maggio 2017. La ditta aveva accumulato rifiuti all'interno della propria area di operatività, creando una situazione di abbandono che il Comune ha deciso di affrontare mediante una diffida nei confronti della società. La comunicazione conteneva prescrizioni specifiche e incalzanti: la ditta doveva procedere alla caratterizzazione tecnica dei rifiuti secondo la codificazione CER, avvalersi di ditte specializzate autorizzate, individuare impianti di smaltimento autorizzati e fornire documentazione relativa al corretto conferimento. Inoltre, il Comune aveva ordinato interventi di derattizzazione della zona, ritenendo la presenza di roditori un rischio significativo per la salute umana. La società ha proposto ricorso al TAR il 8 maggio 2017 contestando il provvedimento, registrato con numero 1950 del 2017.

Il quadro normativo

La materia trova fondamento nella normativa nazionale in materia di rifiuti, in particolare il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, che disciplina la gestione dei rifiuti e impone ai soggetti responsabili dell'abbandono l'obbligo di bonifica e smaltimento secondo i criteri tecnici stabiliti dalla legge. Il Testo Unico Ambientale prevede specifici obblighi di caratterizzazione dei rifiuti e di conferimento presso impianti autorizzati, nonché responsabilità nei confronti del territorio per i danni causati dall'inquinamento. I Comuni hanno il potere di emanare diffide nei confronti di soggetti responsabili di violazioni ambientali, configurando questa facoltà come un esercizio del potere amministrativo preventivo e cautelare. Le prescrizioni della diffida, riguardanti tanto lo smaltimento quanto la derattizzazione, rientrano nella competenza comunale in materia di igiene e salute pubblica e protezione dell'ambiente.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la ricevibilità stessa del ricorso proposto dalla ditta contro il provvedimento del Comune. La società contestava la comunicazione di avvio del procedimento come illegittima, prospettando vizi procedimentali e sostanziali nell'emanazione della diffida. Tuttavia, il ricorso si è scontrato con una questione processuale preliminare che ha impedito al giudice di entrare nel merito della controversia, rendendo necessaria la declaratoria di inammissibilità. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile, anziché rigettarlo nel merito, rivela che il collegio ha individuato un difetto strutturale nella ricorribilità della domanda, probabilmente attinente alla tempestività, alla legittimazione della ricorrente o all'assenza di interesse ricorribile.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia, pur convocando le parti per l'udienza del 10 maggio 2023, ha deciso di dichiarare il ricorso inammissibile senza sviluppare una motivazione scritta estesa nel dispositivo disponibile. Questa scelta procedurale è frequente quando il vizio è di natura chiaramente procedurale e preclusive del merito, ritenendo inutile motivare su questioni già definitive. Il collegio ha evidentemente ritenuto che il ricorso presentasse un difetto sostanziale tale da impedire l'esercizio della giurisdizione amministrativa, configurando un ostacolo preliminare insuperabile. La mancanza di una motivazione articolata nel testo della sentenza non deve essere interpretata come vaghezza nella decisione, ma come applicazione di uno schema decisionale consolidato quando emergono questioni procedimentali radicali. Il giudice ha presumibilmente valutato che, indipendentemente dal merito delle censure sollevate dalla ditta, il ricorso non fosse idoneo a produrre effetti giuridici per violazioni di regole di ricevibilità.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato definitivamente inammissibile il ricorso proposto dalla E.G.E.S, negando così alla società la possibilità di ottenere l'annullamento della comunicazione di avvio del procedimento del Comune di Paderno Dugnano. Le spese della controversia sono state compensate, una soluzione che riflette la natura procedurale della declaratoria di inammissibilità e il mancato accertamento nel merito dei vizi lamentati. La sentenza è stata pronunciata in videoconferenza il 10 maggio 2023, secondo le modalità eccezionali consentite dalla normativa emergenziale che era ancora vigente in quel periodo. Con questa decisione, il Comune mantiene integralmente la propria diffida e la ditta rimane vincolata agli obblighi ivi prescritti.

Massima

La ricevibilità del ricorso contro una diffida amministrativa in materia ambientale presuppone il rispetto rigoroso dei requisiti processuali relativi a tempestività, legittimazione e interesse ricorribile, la cui carenza precluse l'accesso alla cognizione del merito anche quando sussistano censure sostanziali contro il provvedimento. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta ha pronunciato la presente sentenza. Gabriele Nunziata Presidente, Rita Tricarico Consigliere, Marcello Bolognesi Referendario Estensore hanno deciso per l'annullamento della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 27506 del 8 maggio 2017, con cui il Funzionario dell'Ufficio Ambiente del Comune di Paderno Dugnano ha diffidato E.G.E.S – Estrazione Ghiaia e Sabbia S.p.A a caratterizzare i rifiuti mediante codificazione CER, avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata, avviare le lavorazioni per rimozione e smaltimento dei rifiuti presso siti autorizzati, provvedere al ripristino dei luoghi, effettuare interventi di derattizzazione e presentare formulari di avvenuto smaltimento. Sul ricorso numero di registro generale 1950 del 2017 proposto da E.G.E.S - Estrazione Ghiaia e Sabbia S.P.A in persona del legale rappresentante, rappresentato dagli avvocati Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, domicilio eletto presso lo studio Robaldo in Milano piazza Eleonora Duse 4, contro il Comune di Paderno Dugnano, rappresentato dall'avvocato Monica Modolo. Visti il ricorso e gli atti della causa, all'udienza pubblica straordinaria del 10 maggio 2023 celebrata secondo le forme previste dalla legislazione emergenziale, uditi i difensori delle parti in collegamento remoto. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Per pronunciamento definitivo sul ricorso, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta lo dichiara inammissibile. Le spese sono compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio del 10 maggio in videoconferenza ai sensi della legislazione processuale applicabile, con l'intervento dei magistrati sopra indicati. Esito dichiarazione di inammissibilità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Rita Tricarico,	Consigliere
Marcello Bolognesi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 27506 del 8 maggio 2017, tt.6/cl.9/ fasc.7 (Reg. Ric. 183/2017), con cui il Funzionario dell'Ufficio Ambiente del Comune di Paderno Dugnano ha diffidato E.G.E.S – ESTRAZIONE GHIAIA E SABBIA S.p.A “a caratterizzare i rifiuti, ossia qualificare e quantificare per tipologia e specie i rifiuti secondo la codificazione CER, avvalendosi di apposita ditta specializzata ed autorizzata per l'esecuzione di detta attività, per poter indicare mediante apposita relazione la metodologia idonea per il corretto smaltimento, puntualizzando le aziende che effettueranno il lavoro ed i vettori utilizzati, nonché i siti di conferimento finale (discariche autorizzate) che dovranno tutti possedere i requisiti previsti dalla legge e le relative autorizzazioni ad eseguire le prestazioni; avviare le lavorazioni per eseguire la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi; effettuare interventi di derattizzazione presso le aree interessate dall'abbandono dei rifiuti al fine di eliminare la presenza di animali che rappresentano un rischio consistente per la salute umana, in quanto i roditori diffondono malattie sia per diretto contatto sia fungendo da vettori per altri organismi; al termine dei lavori di rimozione dei rifiuti dovranno essere presentanti all'ufficio scrivente i formulari di avvenuto smaltimento, così come prescritto dalla norma vigente e idonea documentazione attestante l'avvenuta derattizzazione della zona”.
sul ricorso numero di registro generale 1950 del 2017, proposto da
E.G.E.S - Estrazione Ghiaia e Sabbia S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio Enzo Robaldo a Milano, piazza Eleonora Duse, 4;
Comune di Paderno Dugnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Modolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, c/o Segreteria Tar via Corridoni 39;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Paderno Dugnano;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 10 maggio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Marcello Bolognesi ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio del giorno 10 maggio, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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