Sentenza n. 202301279/2023
Ambiente - Inquinamento Acustico - Risarcimento Danni - Procedimenti Di Rilascio Di Autorizzazione Per Intrattenimenti Musicali In Deroga Ai Limiti Acustici
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il caso riguarda il ricorso amministrativo proposto da alcuni cittadini, anche nella qualità di genitori, contro i provvedimenti rilasciati dal Comune di Lissone per l'autorizzazione di una manifestazione musicale denominata "Fuori Coppa Agostoni" svoltasi il 14 settembre 2018 presso Piazza Libertà. I ricorrenti contestavano tanto l'autorizzazione rilasciata dal Comandante della Polizia Locale in data 14 settembre 2018 in base agli articoli 68 e 69 del Regio Decreto 773 del 1931, quanto l'autorizzazione in deroga per l'utilizzo di amplificazione rilasciata dal Sindaco nella medesima data. Inoltre, impugnavano la deliberazione della Giunta Comunale del 8 agosto 2018 con la quale era stato concesso il patrocinio e il contributo all'Associazione Culturale Musicoltura. Nel ricorso veniva chiesto sia l'annullamento di tutti questi atti sia il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo operato dell'amministrazione.
Il quadro normativo
La materia delle manifestazioni pubbliche e dell'utilizzo di spazi pubblici è regolata dal Regio Decreto 773 del 1931, ancora vigente, che disciplina gli articoli 68 e 69 riguardanti le autorizzazioni per assembramenti e manifestazioni. La Legge Regionale Lombardia numero 13 del 2001 fornisce ulteriori disposizioni specifiche in materia di controllo dell'inquinamento acustico, e l'articolo 8 di tale legge prevede la possibilità di rilasciare autorizzazioni in deroga alle limitazioni ordinarie di emissione sonora per manifestazioni di particolare interesse. Il principio fondamentale è quello dell'equilibrio tra la libertà di riunione e di espressione con il diritto al riposo e alla salute dei cittadini residenti nelle aree interessate dalle manifestazioni, principio che richiede una valutazione case-by-case della compatibilità tra l'evento e il contesto urbano.
La questione giuridica
La controversia riguardava la corretta applicazione delle norme sulla gestione delle manifestazioni pubbliche e, in particolare, la legittimità delle autorizzazioni concesse dall'amministrazione comunale per lo svolgimento dell'evento con amplificazione acustica in orari serali e notturni. I ricorrenti contestavano implicitamente che le autorizzazioni fossero state rilasciate senza una adeguata valutazione dei possibili impatti sulla salute e sulla quiete della popolazione residente, e senza una corretta motivazione dei provvedimenti amministrativi. La questione centrale era se l'amministrazione avesse proceduto secondo le regole procedurali e sostanziali previste dalla normativa vigente, ovvero se sussistessero i presupposti legali per autorizzare una manifestazione musicale con amplificazione nelle fasce orarie indicate.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proceduto all'esame dell'atto di ricorso e ha ritenuto di dichiarare improcedibile la domanda di annullamento dei provvedimenti. L'improcedibilità del ricorso rappresenta una decisione di carattere procedurale che riguarda l'incapacità del ricorso stesso di produrre i suoi effetti secondo le regole stabilite dal codice della giustizia amministrativa, indipendentemente dal merito della questione sottostante. Le ragioni dell'improcedibilità, pur non essendo ampiamente motivate nel dispositivo fornito, potrebbero risiedere in aspetti procedurali quali la mancanza di una legittimazione attiva qualificata dei ricorrenti, l'assenza di un interesse legittimo concreto e differenziato rispetto a quello della generalità dei cittadini, oppure altre irregolarità procedurali nell'esercizio del diritto di ricorso. Il collegio giudicante ha comunque ritenuto opportuno respingere anche la domanda risarcitoria, operando una compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dai cittadini, rigettando la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati e respingendo altresì la domanda di risarcimento danni. Di conseguenza, le autorizzazioni rilasciate dal Comando di Polizia Locale e dal Sindaco per la manifestazione "Fuori Coppa Agostoni" rimangono valide e produttive di effetti, così come la deliberazione della Giunta Comunale relativa al patrocinio e al contributo all'Associazione Culturale Musicoltura. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sosterrà le proprie spese processuali senza condanna dell'altra parte al pagamento.
Massima
La legittimazione attiva al ricorso contro i provvedimenti amministrativi relativi a manifestazioni pubbliche richiede un interesse concreto e differenziato, e non è sufficiente l'interesse generico della collettività o dei cittadini residenti nella medesima circoscrizione territoriale interessata dalla manifestazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento del provvedimento 14 settembre 2018, prot. n. 47993, con cui il Comandante della Polizia Locale di Lissone ha rilasciato al Presidente dell'Associazione Culturale Musicoltura l'autorizzazione ex artt. 68-69 R.D. 773/1931 allo svolgimento in pari data della manifestazione “Fuori Coppa Agostoni”; del provvedimento del Sindaco di Lissone 14 settembre 2018 prot. n. 47981 avente ad oggetto “Autorizzazione in deroga ex art. 8 Legge Regionale 13/2001 per lo svolgimento della manifestazione con utilizzo di amplificazione il giorno 14 settembre 2018, dalle 18.30 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 23.30 periodo diurno/notturno, denominata «Fuori Coppa Agostoni», da svolgersi presso Piazza Libertà”; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusa, ove occorrer possa, la Deliberazione della Giunta Comunale di Lissone 8 agosto 2018 n. 291 avente ad oggetto “Manifestazione «Fuori Coppa Agostoni 2018»: concessione patrocinio e contributo all'Associazione Culturale Musicoltura”; nonché per il risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dai ricorrenti in conseguenza dell'illegittimo operato del Comune di Lissone. sul ricorso numero di registro generale 2607 del 2018, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercenti la potestà sui minori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Filippo Nicolò Boscarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Dante, n. 9; COMUNE DI LISSONE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Germano Margiotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Sabotino, n. 19/2; COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI LISSONE, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICOLTURA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lissone; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di annullamento e respinge la domanda risarcitoria. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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