Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202302027/2023

Albi, Professioni E Mestieri - Ordini Professionali - Circolare Regione Lombardia - Educatori Socio-Pedagogici In Ambito Sociosanitario

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato da Anep, l'Associazione Nazionale Educatori Professionali, contro una nota della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, Programmazione Rete Territoriale, emanata il 4 gennaio 2019 con numero di registro 915, avente oggetto la disciplina e la qualificazione degli educatori socio-pedagogici in ambito sociosanitario. L'associazione ricorrente, operante a tutela e promozione della categoria professionale degli educatori, ha ritenuto che la nota regionale contenesse disposizioni illegittime e lesive degli interessi dei propri associati, probabilmente per quanto riguardava i requisiti di qualificazione, le competenze richieste o l'ambito di intervento degli educatori socio-pedagogici nel sistema dei servizi sanitari territoriali della Lombardia. Alla controversia hanno partecipato la Regione Lombardia in qualità di ricevente della ricorso, il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo competente sulla materia sociosanitaria, mentre l'Associazione Internazionale Pedagogisti Educatori non si è costituita nel giudizio. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel 2019, sezione quarta, con richiesta di annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia della nota impugnata.

Il quadro normativo

La materia della formazione e della qualificazione dei professionisti sociosanitari rientra nella competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, disciplinata dal Titolo V della Costituzione e da una complessa legislazione nazionale e regionale. I criteri per la definizione dei profili professionali, dei requisiti formativi e delle competenze specifiche degli educatori sono stabiliti da norme nazionali che le Regioni devono implementare nel proprio ordinamento e che costituiscono il quadro entro cui operare scelte organizzative e definizioniregionali. Nel settore sociosanitario, l'educatore socio-pedagogico rappresenta una figura professionale specificamente qualificata per interventi educativi e di inclusione sociale, la cui disciplina tocca equilibri delicati fra autonomia regionale e standard nazionali. La nota regionale impugnata si inserisce in questo contesto normativo ed era destinata a regolare e definire i contorni di questa professione nell'ambito del sistema sanitario territoriale lombardo.

La questione giuridica

Il punto controverso nel giudizio riguardava la legittimità della nota della Regione Lombardia nella sua veste di atto amministrativo rilevante e lesivo dei diritti e degli interessi della categoria professionale rappresentata da Anep. L'associazione ricorrente aveva sollevato anche una questione di costituzionalità, presumibilmente con riguardo alla compatibilità della nota con principi costituzionali in materia di libertà professionale, parità di trattamento o competenze amministrative fra Stato e Regioni. La controversia toccava perciò tanto il versante della legittimità amministrativa stricto sensu quanto quello della conformità della fonte normativa/amministrativa alle garanzie costituzionali, rappresentando una questione che potenzialmente avrebbe potuto comportare un vaglio di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel giudizio svoltosi il 22 giugno 2023 in camera di consiglio con collegamento da remoto, ha ritenuto che il ricorso presentato da Anep non fosse ricevibile secondo le regole procedurali del giudizio amministrativo. Sebbene le ragioni specifiche di inammissibilità non siano sinteticamente esplicitate nel breve testo della sentenza disponibile, l'inammissibilità di un ricorso in materia amministrativa attiene tipicamente a difetti di legittimazione attiva del ricorrente, a mancanza di interesse giuridicamente rilevante, all'inesattezza dell'oggetto del ricorso o a vizi processuali insanabili. Il collegio ha inoltre valutato la questione di costituzionalità sollevata dalle parti e ne ha dichiarato l'irrilevanza, considerandola superflua alla luce già della decisione di inammissibilità del ricorso stesso. Tale irrilevanza potrebbe derivare dal fatto che, essendo il ricorso già inammissibile per ragioni procedurali, non era necessario ed opportuno investire la Corte Costituzionale di questioni di legittimità costituzionale che non avrebbero potuto trovare applicazione pratica.

La decisione

Il TAR Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso al merito, ha dichiarato il ricorso inammissibile non accogliendo pertanto le istanze della parte ricorrente e rigettando implicitamente la richiesta di annullamento della nota della Regione Lombardia del 4 gennaio 2019. Allo stesso tempo, ha dichiarato irrilevante la questione di costituzionalità sollevata, escludendo così il rinvio presso la Corte Costituzionale. Con riferimento alle spese del giudizio, il TAR ha optato per la compensazione fra le parti, decisione che attenua il carico economico sulla parte ricorrente pur confermandone la soccombenza. Infine, il tribunale ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, conferendo carattere esecutivo al provvedimento.

Massima

Quando una ricorso amministrativo è inammissibile per vizi di natura procedurale, la questione di costituzionalità eventualmente sollevata dalle parti è dichiarata irrilevante e non necessita di rinvio alla Corte Costituzionale in quanto non suscettibile di applicazione pratica in mancanza di un giudizio nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
della nota della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, Programmazione Rete Territoriale, Registro Ufficiale.I.0000915 del 4 gennaio 2019, avente ad oggetto: «educatori socio-pedagogici in ambito sociosanitario».
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2019, proposto da Anep - Associazione Nazionale Educatori Professionali in persona del legale rappresentante pro tempore, Paolo Bruno e Serena Boveri, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Croce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso gli uffici in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1;
Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Ainsped - Associazione Internazionale Pedagogisti Educatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni indicate in motivazione; dichiara irrilevante la questione di costituzionalità sollevata dalle parti ricorrenti.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:

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