Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202301290/2023

Albi, Professioni E Mestieri - Avvocato - Esami - Non Ammissione Prova Orale

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Nel febbraio 2018 la Commissione Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Roma ha adottato un verbale nel quale deliberava la non ammissione del ricorrente alla prova orale, in esito alla valutazione della prova scritta. Il candidato aveva ricorso al TAR Lombardia contestando sia il verbale di esclusione del 23 febbraio 2018 sia il verbale della I^ Sottocommissione del 7 dicembre 2017, con cui erano stati individuati i criteri di valutazione delle prove. Nel corso del procedimento, con ordinanza del 2018, il TAR aveva già rigettato la domanda di sospensione cautelare presentata dal ricorrente. La causa è rimasta pendente per molti anni fino a quando il ricorrente, il 19 aprile 2023, ha depositato una dichiarazione formale di sopravvenuta carenza di interesse, pregiudicando così gli effetti pratici della sentenza richiesta.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito del procedimento amministrativo di selezione professionale disciplinato dalle normative in materia di esami di avvocato e dalle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti pubblici. Rileva l'articolo 21-octies della legge 241 del 1990, che regola la sospensione dei provvedimenti amministrativi impugnati, nonché gli articoli 35, comma 1, lettera c) e 85, comma 9 del codice di procedura amministrativa, che stabiliscono i presupposti della processabilità del ricorso amministrativo e i motivi di inammissibilità sopravvenuta. In particolare, la carenza di interesse soggettivo sopravvenuta durante il giudizio costituisce un vizio processuale che ne preclude la trattazione nel merito, rendendo il ricorso improcedibile indipendentemente dalla fondatezza delle censure.

La questione giuridica

Il punto risolutivo della controversia non riguardava la fondatezza della valutazione operata dalla Commissione Esami, bensì la persistenza della qualità di ricorrente e dell'utilità pratica del giudizio. La dichiarazione di carenza di interesse sopravvenuta rappresentava un vizio processuale autonomo, capace di precludere completamente l'accesso al merito, indipendentemente da quale fosse stata la fondatezza della contestazione sui criteri di valutazione o sulla corretta applicazione degli stessi. La questione rilevante era quindi se il TAR dovesse pronunciarsi sul merito della pretesa censura ovvero dichiararla inammissibile già sotto il profilo della processabilità del ricorso.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dal ricorrente il 19 aprile 2023, ha ritenuto che tale sopravvenienza costituisse un ostacolo processuale insuperabile all'esercizio della propria giurisdizione nel merito della controversia. La carenza di interesse sopravvenuta determina infatti l'impossibilità di fornire una tutela giuridica concretamente efficace, poiché il provvedimento oppugnato, per quanto annullato, non inciderebbe più su nessuna sfera giuridica del ricorrente meritevole di protezione. Il collegio ha quindi ritenuto di non procedere alla trattazione del merito delle censure mosse nei confronti del verbale di esclusione dalla prova orale e dei criteri di valutazione, privilegiando l'economia processuale e l'osservanza dei principi sulla processabilità dei ricorsi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse soggettivo. Tale dichiarazione di improcedibilità estingue il giudizio senza che il merito della controversia sia mai stato deciso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo lo schema generale applicato nei casi di improcedibilità sopravvenuta. La sentenza ordina che sia eseguita dall'Autorità Amministrativa ed è stata depositata presso la Segreteria del Tribunale, il quale ha provveduto a comunicarla alle parti interessate.

Massima

La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, dichiarata dal ricorrente durante il giudizio amministrativo, determina l'improcedibilità della causa indipendentemente dalla fondatezza delle censure proposte, poiché rende impossible fornire una tutela giuridica concretamente utile e preclude l'accesso del giudice alla cognizione del merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento previa sospensione
del verbale del 23 febbraio 2018 della I^ Sottocommissione Esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Roma nella parte in cui viene deliberata la non ammissione del ricorrente alla prova orale, del verbale n.1 del 7 dicembre 2017 recante individuazione dei criteri di valutazione, nonché degli atti presupposti.
sul ricorso numero di registro generale 2153 dell’anno 2018 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Andena, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n.28;
Ministero della Giustizia, Commissione Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano e di Roma in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.2;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione e memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1481 del 2018 di rigetto della domanda di sospensione;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso depositata da parte ricorrente il 19 aprile 2023;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 24 maggio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 24 maggio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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