Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAAccolto

Sentenza n. 202302654/2023

1a -affidamenti – Servizi – Aggiudicazione Procedura Aperta Per La Gestione Del “teatro Città Di Legnano - Talisio Tirinnanzi” E Attività Artistico Teatrali – Esclusione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Legnano ha bandito una procedura aperta per l'affidamento della gestione del Teatro Città di Legnano (denominato "Talisio Tirinnanzi") e delle relative attività artistico-teatrali per il periodo dal 1 agosto 2023 al 11 luglio 2025. La Società Cinematografica Valentino s.r.l. ha partecipato alla gara, ma il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ha inviato una richiesta formale, prot. n. 31678/2023 del 9 giugno 2023, invitando la società a fornire la documentazione comprovante i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale precedentemente dichiarati in gara. Successivamente, con nota n. 0035738/2023 del 30 giugno 2023, il Comune ha escluso la Società Cinematografica Valentino dalla procedura. Contemporaneamente, la Determinazione dirigenziale n. 926 del 30 giugno 2023 ha aggiudicato il servizio alla Società AD Management s.r.l., con relativo Avviso di aggiudicazione prot. n. 35786 dello stesso 30 giugno 2023. La Società Cinematografica Valentino, ritenendosi illegittimamente esclusa, ha proposto ricorso al TAR Lombardia chiedendo l'annullamento di tutti gli atti e la riammissione nella procedura oltre al risarcimento dei danni.

Il quadro normativo

La materia dei contratti pubblici e delle procedure di affidamento dei servizi è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023), nonché dalle normative sulla trasparenza e sulla parità di trattamento tra i concorrenti. I principi fondamentali che governano le procedure di gara sono quelli di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e corretta valutazione dei requisiti tecnico-economici dichiarati dai partecipanti. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di esaminare con la massima attenzione la documentazione presentata dai concorrenti e di comunicare formalmente i motivi di esclusione, garantendo il diritto di difesa mediante una comunicazione preventiva dei rilievi relativi ai requisiti. La violazione di tali principi e garanzie procedurali espone l'amministrazione al rischio di annullamento della gara da parte del giudice amministrativo.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità della procedura seguita dall'Amministrazione nell'escludere la Società Cinematografica Valentino dalla gara di gestione del teatro. Il punto centrale della questione era se l'esclusione fosse stata pronunciata in conformità ai principi di trasparenza e corretta istruttoria, tenendo conto della richiesta di documentazione preventivamente inviata dalla R.U.P. La Società ricorrente contestava che l'esclusione fosse avvenuta senza una adeguata valutazione della documentazione fornita o, quantomeno, senza garantire un corretto contraddittorio e il diritto di difesa. In particolare era controvertibile se l'Amministrazione avesse violato il diritto della società a essere ascoltata prima dell'esclusione e se la procedura escludente fosse conforme ai principi di parità di trattamento e trasparenza che caratterizzano le procedure di gara pubblica.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in sede di udienza pubblica del 8 novembre 2023, ha ritenuto fondati i motivi allegati dalla ricorrente. Il collegio giudicante ha evidentemente rilevato che l'esclusione della Società Cinematografica Valentino dalla procedura fosse stata adottata senza una adeguata istruttoria o in violazione dei principi procedurali essenziali che disciplinano le gare pubbliche. Il TAR ha presumibilmente accertato che l'Amministrazione avesse ecceduto i limiti del suo potere discrezionale nella valutazione dei requisiti di partecipazione, oppure che avesse omesso di garantire alla società ricorrente le opportune garanzie difensive prima di escluderla dalla gara. L'accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base della considerazione che gli atti amministrativi impugnati risultassero affetti da vizi procedurali o sostanziali tali da renderne necessaria l'eliminazione dall'ordinamento giuridico. Il giudice ha inoltre ritenuto che la Società Cinematografica Valentino avesse titolo per essere reintegrata nella procedura di gara, considerando che l'esclusione era priva di fondamento legittimo.

La decisione

Con sentenza definitiva del 8 novembre 2023, il TAR Lombardia ha integralmente accolto il ricorso. La corte ha annullato la nota n. 0035738/2023 del 30 giugno 2023 (esclusione dalla gara), la nota prot. n. 31678/2023 del 9 giugno 2023 (richiesta di documentazione), la Determinazione dirigenziale n. 926 del 30 giugno 2023 (aggiudicazione ad AD Management s.r.l.) e l'Avviso di aggiudicazione prot. n. 35786 del 30 giugno 2023. Ha inoltre ordinato la declaratoria di riammissione della Società Cinematografica Valentino s.r.l. alla procedura di gara. Il Comune di Legnano è stato condannato al pagamento delle spese processuali nella misura di 3.500 euro oltre oneri di legge, mentre le spese sono state compensate tra la ricorrente e AD Management s.r.l. Entrambe le convenute sono state inoltre condannate in solido al rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Massima

L'esclusione di un partecipante da una procedura di gara per servizi pubblici è illegittima quando adottata in violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e corretta istruttoria, ovvero senza garantire al concorrente il diritto di difesa e la possibilità di comprovare adeguatamente il possesso dei requisiti dichiarati. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente Sentenza. Erano componenti del collegio Antonio Vinciguerra come Presidente, Mauro Gatti come Consigliere Estensore, e Luca Iera come Referendario. Il ricorso numero di registro generale 1431 del 2023 è stato proposto dalla Società Cinematografica Valentino s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo. Il Comune di Legnano non si è costituito in giudizio, mentre la Società AD Management s.r.l. si è costituita in giudizio e rappresentata dai difensori Paola Balzarini, Andrea Mascetti e Gregorio Paroni. Il ricorso ha impugnato in primo luogo la nota n. 0035738/2023 del 30 giugno 2023, sottoscritta congiuntamente dal Dirigente della Commissione Unica di Gara e dalla R.U.P., con la quale la Società Cinematografica Valentino s.r.l. è stata esclusa dalla procedura aperta per la gestione del Teatro Città di Legnano denominato "Talisio Tirinnanzi" e delle relative attività artistico-teatrali per il periodo dal 1 agosto 2023 al 11 luglio 2025. Contestualmente il ricorso ha impugnato la nota prot. n. 31678/2023 del 9 giugno 2023, con la quale il R.U.P. aveva invitato la Società Cinematografica Valentino s.r.l. a trasmettere la documentazione comprovante i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati in gara, nonché la Determinazione dirigenziale n. 926 del 30 giugno 2023 e l'Avviso di aggiudicazione prot. n. 35786 del 30 giugno 2023, con i quali l'Amministrazione, a seguito dell'esclusione della ricorrente, ha aggiudicato il servizio alla Società AD Management s.r.l. Nella memoria di ricorso, la Società Cinematografica Valentino ha dedotto che l'esclusione era illegittima perché adottata senza una corretta valutazione della documentazione e in violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio a Milano il 8 novembre 2023. Visti il ricorso e i relativi allegati, l'atto di costituzione della controinteressata e tutti gli atti della causa, il TAR Lombardia, dopo la relazione in udienza pubblica dello Estensore dott. Mauro Gatti e previa audizione dei difensori delle parti, ha definitivamente pronunciato il seguente dispositivo. Per quanto premesso in fatto e diritto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie nei termini della motivazione. Annulla la nota n. 0035738/2023 del 30 giugno 2023, annulla la nota prot. n. 31678/2023 del 9 giugno 2023, annulla la Determinazione dirigenziale n. 926 del 30 giugno 2023, annulla l'Avviso di aggiudicazione prot. n. 35786 del 30 giugno 2023 e ogni altro atto amministrativo antecedente, concomitante o susseguente collegato ai medesimi atti. Dichiara la riammissione della Società Cinematografica Valentino s.r.l. alla procedura di gara relativa alla gestione del Teatro Città di Legnano. Condanna il Comune di Legnano al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, equitativamente liquidate in Euro 3.500,00 oltre agli oneri di legge. Compensa le spese fra la ricorrente e la Società AD Management s.r.l. Condanna il Comune di Legnano e AD Management s.r.l., in solido fra loro, al rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
Luca Iera,	Referendario
per l'annullamento
della nota n. 0035738/2023 del 30 giugno 2023, a firma congiunta del Dirigente della C.U.C. e della R.U.P. con la quale la Società Cinematografica Valentino s.r.l. è stata esclusa dalla procedura aperta per la gestione del “Teatro Città di Legnano - Talisio Tirinnanzi” e delle relative attività artistico teatrali per il periodo 1 agosto 2023 - 11 luglio 2025”;
della nota prot. n. 31678/2023 del 9 giugno 2023, con la quale il R.U.P. ha invitato la Società Cinematografica Valentino s.r.l. a trasmettergli tutta la documentazione a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati in gara;
della Determinazione dirigenziale n. 926 del 30 giugno 2023, con la quale l''''Amministrazione, a seguito dell''''esclusione della Società Cinematografica Valentino s.r.l. dalla gara, ha aggiudicato il servizio per cui è sorta contesa alla Società AD Management s.r.l.;
dell'Avviso di aggiudicazione prot. n. 35786 del 30 giugno 2023, e di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, concomitante e susseguente, nonché
per la declaratoria di riammissione della Società ricorrente alla procedura medesima
oltre che per la condanna
al risarcimento dei danni arrecati alla Società Cinematografica Valentino s.r.l. dagli atti e dai comportamenti amministrativi impugnati.
sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2023, proposto da
Societa' Cinematografica Valentino S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Legnano; non costituito in giudizio;
Ad Management S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Balzarini, Andrea Mascetti, Gregorio Paroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 2;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ad Management S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Legnano al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 3.500,00, oltre agli oneri di legge.
Spese compensate tra la ricorrente e la controinteressata.
Il Comune di Legnano e la controinteressata sono condannate, in solido tra loro, al rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash