Sentenza n. 202300947/2023
4a/r Affidamenti - Servizi - Servizio Di Guardia Medica Pediatrica - Istanza Accesso Agli Atti
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Altavista soc. coop. a r.l. ha impugnato davanti al TAR Lombardia il diniego per silentium dell'A.S.S.T. della Brianza riguardante un'istanza di accesso agli atti presentata il 7 dicembre 2022 durante una procedura aperta per l'affidamento di un Servizio di Guardia attiva di Area medica pediatrica presso il Presidio Ospedaliero di Carate, per una durata di 24 mesi rinnovabile. La ricorrente richiedeva specificatamente la visione della sola offerta tecnica presentata da Pediacoop, società concorrente nella medesima gara. L'amministrazione non ha risposto entro i termini di legge all'istanza di accesso, e al 7 gennaio 2023 si è formato un diniego implicito per mancata risposta. Altavista aveva quindi chiesto al TAR sia l'annullamento di questo diniego sia l'obbligo per l'amministrazione di esibire i documenti richiesti. Pediacoop, sebbene destinataria della controversia quale controinteressata, non si è costituita nel giudizio amministrativo.
Il quadro normativo
La materia dell'accesso ai documenti amministrativi è disciplinata dalle normative sulla trasparenza amministrativa, che riconoscono ai cittadini e agli operatori economici il diritto di conoscere gli atti delle pubbliche amministrazioni secondo criteri improntati a massima trasparenza, salvo eccezioni tassativamente previste dalla legge. Nel contesto delle procedure di gara pubblica, si applicano inoltre le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici che mirano a disciplinare l'equilibrio tra il principio della trasparenza, essenziale per la lealtà delle procedure competitive, e la protezione della riservatezza delle offerte tecniche e commerciali dei concorrenti. Le offerte tecniche godono di una particolare protezione in virtù della loro natura di dati sensibili e informazioni imprenditoriali, il cui accesso potrebbe compromettere gli interessi commerciali dei partecipanti alla gara. Il silenzio mantenuto dall'amministrazione al di là dei termini previsti per la risposta a istanze di accesso ai documenti equivale legalmente a un rifiuto implicito e costituisce un atto amministrativo impugnabile in sede giurisdizionale amministrativa.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia consisteva nel determinare se e in quale misura un operatore economico partecipante a una procedura di gara fosse titolare di un diritto di accesso alle offerte tecniche presentate dai concorrenti. La questione si articolava su due piani: da un lato se il principio generale di trasparenza amministrativa trovasse applicazione anche in relazione ai dati tecnici presentati da altri partecipanti alla medesima procedura; dall'altro lato quale fosse il rilievo giuridico del silenzio dell'amministrazione rispetto a un'istanza di accesso e se esso potesse essere effettivamente impugnato per ottenere l'annullamento. Centrale era inoltre comprendere se la qualifica di concorrente nella procedura bastasse per fondare un interesse legittimo all'accesso, oppure se fossero richiesti presupposti ulteriori e più stringenti relativi alla tutela effettiva di posizioni giuridiche soggettive della ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, pur non articolando la propria motivazione in forma estesa nella sentenza, ha ritenuto fondati i presupposti per respingere la domanda ricorrente. Dalla decisione si evince che il TAR ha accolto le ragioni difensive dell'A.S.S.T., riconoscendo che l'amministrazione aveva agito legittimamente nel negare l'accesso all'offerta tecnica della controinteressata. Il ragionamento sotteso alla decisione evidenzia che la riservatezza dei dati tecnici e commerciali contenuti nelle offerte di gara rappresenta un limite legittimo e riconosciuto al diritto generale di trasparenza amministrativa. Il TAR ha quindi operato un bilanciamento tra i due principi in gioco, privilegiando la protezione della riservatezza commerciale e del diritto alla concorrenza leale sul dato che la semplice partecipazione a una gara non conferisce agli operatori economici il diritto di accedere ai dati concorrenziali delle altre imprese. Questa scelta ermeneutica riflette un consolidato indirizzo giurisprudenziale che considera le offerte tecniche meritevoli di una protezione rafforzata.
La decisione
Il TAR Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso presentato da Altavista, negando sia l'accesso ai documenti richiesti sia l'annullamento del diniego per silentium formatosi presso l'A.S.S.T. della Brianza. La sentenza ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di millecinquecento euro a favore dell'A.S.S.T., oltre agli oneri e alle spese generali di procedura. Le spese sono state compensate nei confronti di Pediacoop, rimasta non costituita nel giudizio, secondo il principio che chi non si costituisce non sostiene oneri processuali. Questa pronuncia consolidate definitivamente la legittimità amministrativa del rifiuto di accesso e pone fine alla controversia, con conseguente estinzione del diritto di ricorso ordinario.
Massima
Le offerte tecniche presentate dai partecipanti a una procedura di gara pubblica per l'affidamento di servizi costituiscono dati riservatissimi e meritevoli di protezione rafforzata, la cui non divulgazione ai concorrenti non integra violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in quanto prevalga la tutela della lealtà della competizione e della riservatezza commerciale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’accesso - agli atti e ai documenti di cui all’offerta tecnica presentata dalla controinteressata nella procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Guardia attiva di Area medica pediatrica da espletarsi nel Presidio Ospedaliero di Carate dell’A.S.S.T. della Brianza per un periodo di 24 mesi, rinnovabile per altri 24; - nonché per l’annullamento del diniego per silentium formatosi in data 7 gennaio 2023 sull’istanza di accesso agli atti formulata il 7 dicembre 2022 in suddetta gara, limitatamente alla ostensione della sola offerta tecnica presentata dalla controinteressata. sul ricorso numero di registro generale 255 del 2023, proposto da - Altavista soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marianna D’Onofrio e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - l’A.S.S.T. - Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Brianza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. stabilito Mattia Longoni e dall’Avv. Cristina Ignesti e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - Pediacoop - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Brianza; Viste le istanze formulate dai difensori delle parti costituite con cui è stato chiesto il passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, alla camera di consiglio del 13 aprile 2023, il consigliere Antonio De Vita, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’A.S.S.T. della Brianza nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri e spese generali; le compensa nei confronti della parte controinteressata non costituita. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
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